13 Novembre 2014

Redditometro presunzione semplice, la congruità agli studi stoppa l’accertamento

di Maurizio Tozzi – Comitato Scientifico Master Breve 365
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La CTR di Perugia, con la sentenza n. 32/04/14, asserisce in maniera chiara che il redditometro deve essere considerato alla stregua di una presunzione semplice e che dunque onere dell’Amministrazione finanziaria è di tarare il derivante accertamento in funzione della concreta realtà del contribuente, corroborando le risultanze della stima sulla base di ulteriori elementi disponibili. Se ciò non accade, laddove il reddito accertato non sia per nulla in linea con il dettato costituzionale della tassazione in funzione del reale reddito percepito, la presunzione del fisco non può essere condivisa.

Questa in sintesi la posizione della Commissione umbra, che effettua una precisa analisi delle vicende caratterizzanti il contenzioso e giunge ad una motivazione del giudicato davvero convincente. In primo luogo l’organo giudicante sottolinea due aspetti non superabili:

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