Redditometro in stand-by con il Decreto dignità
di Angelo GinexIl D.L. 87/2018, rubricato “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2018, introduce importanti misure in materia di semplificazione fiscale e per il contrasto alla delocalizzazione produttiva finanziata con aiuti pubblici anche sotto forma di agevolazioni fiscali.
Con riferimento alle prime, si evidenziano segnatamente le interessanti novità in materia di redditometro, le quali, ancorché abbiano deluso le aspettative non disponendone ufficialmente l’abrogazione, lo rendono comunque, di fatto, non operativo, seppur limitatamente ai controlli ancora da eseguire sul periodo di imposta 2016 e sui successivi.
Più precisamente, l’articolo 10 D.L. 87/2018 abroga espressamente il D.M. 16.09.2015, il quale prevedeva, ai fini dell’accertamento redditometrico, i seguenti indici di capacità contributiva: l’ammontare delle spese presenti nelle banche dati fiscali sostenute dal contribuente, l’ammontare delle ulteriori spese desunte da studi socio-economici, le spese per elementi certi, la quota relativa agli incrementi patrimoniali imputabile nel periodo d’imposta al netto dei disinvestimenti e del mutuo/finanziamento e, infine, la quota di risparmio riscontrata nell’anno, se non utilizzata per consumi e investimenti.
Peraltro, la disposizione citata rimarca curiosamente che essa non trova applicazione agli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e agli altri atti previsti dall’articolo 38, comma 7, D.P.R. 600/1973, per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015, e, in ogni caso, agli atti già notificati, né si fa luogo al rimborso delle somme già pagate.
Dunque, la predetta abrogazione rende inoperante il redditometro con riferimento ai controlli ancora da eseguire sul periodo di imposta 2016 e sui successivi sino all’emanazione di un nuovo provvedimento del MEF, che dovrà definire gli elementi indicativi di capacità contributiva, necessari al calcolo del reddito sintetico, solo dopo aver sentito anche “l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti”.
Ne deriva pertanto che, fatta eccezione per le attività accertative già avviate sino al 2015, la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di determinare sinteticamente il reddito sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva ai sensi dell’articolo 38, comma 5, D.P.R. 600/1973 viene, di fatto, “congelata”. Resta ferma invece la possibilità di rettificare il reddito sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo di imposta, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.
La ratio della novella legislativa sembra essere chiara: abbandonare definitivamente l’approccio medio-statistico nella ricostruzione induttiva del reddito complessivo fondata sulla capacità di spesa e sulla propensione al risparmio dei contribuenti, così come previsto dall’abrogato D.M. 16.09.2015.
Tuttavia, le reali intenzioni legislative, in termini di rilancio o definitivo affossamento dell’istituto, si comprenderanno soltanto in futuro, dipendendo anche dai tempi di emanazione del nuovo provvedimento del MEF.
Di certo vi è che, al fine di far emergere comportamenti illegittimi del contribuente, è fondamentale il monitoraggio della spesa e degli investimenti. Tuttavia, l’esperienza pratica ha dimostrato che gli indici statistici si rivelano in linea generale poco utili, sia perché facilmente aggirabili, sia perché, prendendo come riferimento situazioni tipo, forniscono elementi poco corrispondenti al caso concreto.
Ciò non toglie però che le analisi statistiche potrebbero essere comunque utili, ma solo se validamente costruite in funzione delle specificità settoriali, demografiche, dimensionali e territoriali, le cui risultanze ben possono rappresentare un punto di confronto, dal quale iniziare per approfondire le ricerche.
Parimenti, sarebbe necessario un utilizzo sapiente ed efficiente degli strumenti di intelligence fiscale, quali le numerosissime banche dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria, onde poter attribuire gli specifici indici di capacità contributiva ad un determinato contribuente e non a quello “medio”.
In tutto ciò, quindi, un elemento appare imprescindibile: il contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente, che, fornendo elementi utili già in sede amministrativa, potrebbe aiutare l’Amministrazione finanziaria a risolvere anticipatamente qualunque controversia.