Credito d’imposta R&S&I&D: le novità della proroga al 2021-2022
di Debora ReverberiLa Legge di Bilancio 2021 prevede la proroga fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 della disciplina relativa al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative (R&S&I&D) introdotto dalla previgente Legge di Bilancio 2020.
L’intervento normativo all’articolo 1, comma 1064, lett. a)-h), L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) apporta modifiche alla disciplina introdotta dall’articolo 1, commi 198-209, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020), secondo le seguenti linee direttrici:
- potenziamento delle aliquote e dei massimali di credito d’imposta;
- modifiche e precisazioni alla normativa previgente, finalizzate a chiarirne l’ambito applicativo;
- introduzione dell’onere di asseverazione della relazione tecnica.
Potenziamento di aliquote e massimali di credito d’imposta
La lettera f) dell’articolo 1, comma 1064, L. 178/2020 modifica il comma 203 dell’articolo 1 L. 160/2019, al fine di rideterminare in aumento le percentuali entro le quali è riconosciuto il credito di imposta e i relativi massimali.
Ad integrazione delle intensità definite per la generalità delle imprese, i commi 185–187 del medesimo articolo 1 L. 178/2020 prevedono la proroga al biennio 2021-2022 delle aliquote di credito maggiorate per attività di R&S afferenti a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.
Tuttavia l’ambito applicativo territoriale della proroga è meno ampio di quello previsto dall’articolo 244 D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) per la R&S svolta nel periodo d’imposta 2020.
La maggiorazione si applica infatti, nei periodi d’imposta 2021 e 2022, alle sole attività di R&S direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), con esclusione delle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, che erano state incluse nella fattispecie maggiorata per il 2020 in sede di esame parlamentare del Decreto Rilancio.
Nella seguente tavola sinottica si evidenziano aliquote e massimali di credito d’imposta in relazione alla disciplina previgente della Legge di Bilancio 2020 e all’attuale della Legge di Bilancio 2021:
Tipologia di attività | Aliquote e massimali di credito Legge di Bilancio 2020 |
Aliquote e massimali di credito Legge di Bilancio 2021 |
R&S | 12% Limite 3 milioni di euro Imprese del Mezzogiorno e delle regioni colpite dai sismi del 2016 e 2017: – 25% grande impresa – 35% media impresa – 45% piccola impresa |
20% Limite 4 milioni di euro Imprese del Mezzogiorno: – 25% grande impresa – 35% media impresa – 45% piccola impresa |
IT | 6% Limite 1,5 milioni di euro |
10% Limite 2 milioni di euro |
IT 4.0 e green | 10% Limite 1,5 milioni di euro |
15% Limite 2 milioni di euro |
Design e ideazione estetica | 6% Limite 1,5 milioni di euro |
10% Limite 2 milioni di euro |
In relazione alle osservazioni formulate dalla Commissione europea sul Recovery Plan si attende una modifica del Piano Transizione 4.0 verso un ulteriore potenziamento delle aliquote per attività di R&S e IT 4.0 e green:
- R&S dal 20% al 25%;
- IT 4.0 e green dal 15% al 20%.
Modifiche e precisazioni alla normativa previgente
Le lettere b)-e) dell’articolo 1, comma 1064, L. 178/2020 recano delle precisazioni ai commi 199–202, articolo 1 L. 160/2019 rispondenti ad esigenze di carattere sistematico e finalizzate a chiarire l’ambito applicativo dell’agevolazione.
Fra le più importanti si segnala:
- in relazione alle spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di IT (lettera d dell’articolo 1, comma 200, L. 160/2019) ammissibili nel limite massimo complessivo del 20% delle spese di personale indicate alla lettera a) del medesimo comma, l’aggiunta di un limite massimo alternativo del 20% delle spese per contratti extra-muros di cui alla lettera c) del medesimo comma, in continuità con quanto previsto per R&S e design;
- in relazione alle spese per beni mobili inerenti le attività di design e ideazione estetica (lettera b dell’articolo 1, comma 202, L. 160/2019) l’inclusione delle spese relative ai software in omogeneità con le medesime spese per attività di R&S e IT.
Introduzione dell’onere di asseverazione della relazione tecnica
La lettera g) dell’articolo 1, comma 1064, L. 178/2020 modifica l’articolo1, comma 206, L. 160/2019 introducendo l’obbligo di asseverazione della relazione tecnica che le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare.
La ratio legis è quella di assicurare maggiore certezza alle imprese sull’ammissibilità delle attività svolte e delle spese sostenute.
Nella Legge di Bilancio 2021 non vi è precisazione circa la decorrenza delle modifiche apportate alla previgente disciplina: se da un lato è ragionevole ritenere che le precisazioni alla Legge di Bilancio 2020 si applichino retroattivamente, non è chiaro se l’onere di asseverazione della relazione tecnica sia applicabile anche al periodo d’imposta 2020.