- potenziamento delle aliquote e dei massimali di credito d’imposta;
- modifiche e precisazioni alla normativa previgente, finalizzate a chiarirne l’ambito applicativo;
- introduzione dell’onere di asseverazione della relazione tecnica.
Potenziamento di aliquote e massimali di credito d’imposta
La lettera f) dell’articolo 1, comma 1064, L. 178/2020modifica il comma 203 dell’articolo 1 L. 160/2019, al fine di rideterminare in aumento le percentuali entro le quali è riconosciuto il credito di imposta e i relativi massimali.
Ad integrazione delle intensità definite per la generalità delle imprese, i commi 185–187 del medesimo articolo 1 L. 178/2020 prevedono la proroga al biennio 2021-2022 delle aliquote di credito maggiorate per attività di R&S afferenti a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.
Tuttavia l’ambito applicativo territoriale della proroga è meno ampio di quello previsto dall’articolo 244 D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) per la R&S svolta nel periodo d’imposta 2020.
La maggiorazione si applica infatti, nei periodi d’imposta 2021 e 2022, alle sole attività di R&S direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), con esclusione delle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, che erano state incluse nella fattispecie maggiorata per il 2020 in sede di esame parlamentare del Decreto Rilancio.
Nella seguente tavola sinottica si evidenziano aliquote e massimali di credito d’imposta in relazione alla disciplina previgente della Legge di Bilancio 2020 e all’attuale della Legge di Bilancio 2021:
Tipologia di attività | Aliquote e massimali di credito Legge di Bilancio 2020 | Aliquote e massimali di credito Legge di Bilancio 2021 |
R&S | 12% Limite 3 milioni di euro Imprese del Mezzogiorno e delle regioni colpite dai sismi del 2016 e 2017: – 25% grande impresa – 35% media impresa – 45% piccola impresa | 20% Limite 4 milioni di euro Imprese del Mezzogiorno: – 25% grande impresa – 35% media impresa – 45% piccola impresa |
IT | 6% Limite 1,5 milioni di euro | 10% Limite 2 milioni di euro |
IT 4.0 e green | 10% Limite 1,5 milioni di euro | 15% Limite 2 milioni di euro |
Design e ideazione estetica | 6% Limite 1,5 milioni di euro | 10% Limite 2 milioni di euro |
In relazione alle osservazioni formulate dalla Commissione europea sul Recovery Plan si attende una modifica del Piano Transizione 4.0 verso un ulteriore potenziamento delle aliquote per attività di R&S e IT 4.0 e green:
- R&S dal 20% al 25%;
- IT 4.0 e green dal 15% al 20%.
Modifiche e precisazioni alla normativa previgente
Le lettere b)-e) dell’articolo 1, comma 1064, L. 178/2020 recano delle precisazioni ai commi 199–202, articolo 1 L. 160/2019 rispondenti ad esigenze di carattere sistematico e finalizzate a chiarire l’ambito applicativo dell’agevolazione.
Fra le più importanti si segnala:
- in relazione alle spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di IT (lettera d dell’articolo 1, comma 200, L. 160/2019) ammissibili nel limite massimo complessivo del 20% delle spese di personale indicate alla lettera a) del medesimo comma, l’aggiunta di un limite massimo alternativo del 20% delle spese per contratti extra-muros di cui alla lettera c) del medesimo comma, in continuità con quanto previsto per R&S e design;
- in relazione alle spese per beni mobili inerenti le attività di design e ideazione estetica (lettera b dell’articolo 1, comma 202, L. 160/2019) l’inclusione delle spese relative ai software in omogeneità con le medesime spese per attività di R&S e IT.
Introduzione dell’onere di asseverazione della relazione tecnica
La lettera g) dell’articolo 1, comma 1064, L. 178/2020modifica l’articolo1, comma 206, L. 160/2019introducendo l’obbligo di asseverazione della relazione tecnica che le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare.
La ratio legis è quella di assicurare maggiore certezza alle imprese sull’ammissibilità delle attività svolte e delle spese sostenute.
Nella Legge di Bilancio 2021 non vi è precisazione circa la decorrenza delle modifiche apportate alla previgente disciplina: se da un lato è ragionevole ritenere che le precisazioni alla Legge di Bilancio 2020 si applichino retroattivamente, non è chiaro se l’onere di asseverazione della relazione tecnica sia applicabile anche al periodo d’imposta 2020.