Regime 398: ambito soggettivo e soglia ricavi
di EVOLUTIONIl regime contabile forfettario previsto dalla L. 398/1991 era in origine rivolto agli enti associativi di tipo sportivo dilettantistico, per poi essere successivamente esteso anche ad altre realtà che di seguito andremo ad elencare.
Accanto, quindi, ai due tradizionali regimi contabili (e cioè contabilità ordinaria e semplificata) previsti per i soggetti commerciali, i soggetti che rientrano nell’ambito applicativo della norma potranno, in relazione alle attività commerciali svolte, optare per la determinazione della base imponibile Ires, dell’Irap e Iva secondo le logiche forfettarie previste dal regime in commento.
In particolare, i soggetti destinatari del regime sono:
- associazioni sportive dilettantistiche (articolo 2, comma 5, L. 398/1991);
- associazioni senza fine di lucro ed associazioni pro-loco (L. 417/1991);
- società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fine di lucro (articolo 90, comma 1, L. 289/2002);
- associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro (articolo 2, comma 31, L. 350/2003).
Per poter accedere al regime 398, è necessario che il contribuente abbia conseguito o intenda conseguire proventi commerciali in misura non superiore ad una determinata soglia.
Attualmente tale soglia è fissata in euro 400.000.
La norma affronta solo il caso nel quale il contribuente interessato all’applicazione del regime abbia già avuto un precedente periodo d’imposta, ma non quello del contribuente che decide per l’applicazione di tale regime fin dall’inizio della propria attività.
Solo in via interpretativa l’Agenzia delle Entrate ha risolto la questione precisando che, alle associazioni di nuova costituzione che hanno il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, è applicabile il criterio proporzionale richiamato nell’allegato E, punto 1, del D.M. 18 maggio 1995 e ribadito dall’Agenzia nella risoluzione AdE 63/E/2006.
Secondo tale documento “le associazioni di nuova costituzione con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, ai fini della fruizione delle disposizioni della Legge n. 398 del 1991 devono rapportare il limite massimo dei proventi, fissato in 250.000 euro (400.000 euro), al periodo intercorrente fra la data di costituzione e il termine dell’esercizio, computandolo a giorni”.
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