Il “nuovo” regime per cassa e la gestione delle rimanenze
di Leonardo PietrobonLa legge di Bilancio 2017, tra le varie novità di carattere fiscale, introduce un nuovo regime di determinazione del reddito per le c.d. imprese minori, ossia le imprese in contabilità semplificata.
Al tal fine, l’articolo 1, comma 17 e seguenti, della legge di Bilancio 2017 è intervenuto apportando alcune modifiche all’articolo 66 del Tuir, ossia la disposizione normativa dedicata a regolamentare le modalità di determinazione del reddito d’impresa.
Contestualmente alla modifica dell’articolo 66 Tuir è stato oggetto di modifica anche l’articolo 18 D.P.R. 600/1973 rubricato “Contabilità semplificata per le imprese minori”.
Sotto il profilo normativo si registra quindi:
- una modifica dell’articolo 66 Tuir;
- l’introduzione di una specifica modalità di calcolo del reddito d’impresa;
- una modifica dell’articolo 5-bis del D.Lgs. 446/1997, che prevede le modalità di determinazione della base imponibile ai fini Irap;
- la modifica delle disposizioni di cui all’articolo 18 D.P.R. 600/1973, per quanto riguarda i requisiti per l’accesso al regime della contabilità semplificata.
Come accennato, secondo quanto stabilito dal “nuovo” comma 1 dell’articolo 66 Tuir, il reddito d’impresa dei soggetti semplificati è pari alla differenza tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi percepiti e quello delle spese sostenute.
In particolare, il reddito d’impresa dei soggetti che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità semplificata, è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85 e degli altri proventi di cui all’articolo 89 percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa. La differenza è aumentata dei ricavi di cui all’articolo 57, dei proventi di cui all’articolo 90, comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo 86 e delle sopravvenienze attive di cui all’articolo 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all’articolo 101.
A titolo esemplificativo possono rientrare nel concetto di spese:
- i costi di acquisto delle materie prime e/o merci,
- le spese riguardanti il costo per il personale dipendente e assimilato;
- le spese per prestazioni di lavoro autonomo,
- i canoni di leasing, affitto e noleggio,
- le spese riguardanti le utenze, quali quelle per energia elettrica, gas, acqua e spese telefoniche.
Infine, in sede di determinazione del reddito, considerata la conferma di quanto previsto dai commi 2, 4 e 5 del vigente articolo 66:
- è possibile dedurre le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali, le perdite di beni strumentali e su crediti, nonché l’accantonamento TFR;
- sono riconosciute le deduzioni forfetarie per gli intermediari e rappresentanti di commercio, gli esercenti attività di ristorazione e attività alberghiera nonché per gli autotrasportatori.
Con riferimento specifico alle voce delle rimanenze finali viene stabilito che “il reddito del periodo d’imposta in cui si applicano le disposizioni dell’articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, come modificato dal comma 17 del presente articolo, è ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza”.
In altri termini, con tale specifica disposizione normativa viene stabilito che:
- non assumono rilevanza ai fini della determinazione del reddito né le rimanenze finali né tantomeno quelle iniziali, proprio in perfetta applicazione del principio di cassa su cui poggia l’intero sistema di determinazione del reddito;
- per il primo periodo d’imposta di applicazione del regime di cassa il reddito è determinato mediante una decurtazione dello stesso per un importo pari alle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente in base al principio di competenza.
Tale scelta legislativa è da ricercarsi nel fatto che l’eventuale “irrilevanza” delle rimanenze iniziali dell’anno di prima applicazione del regime avrebbe comportato una possibile duplicazione di base imponibile e di pagamento delle relative imposte. Di contro, tale scelta potrebbe determinare l’emersione di importanti perdite in capo alle imprese minori che hanno adottato il regime di cassa, per le quali sono, in ogni caso, applicabili le limitazioni di riporto in avanti stabilite dallo stesso Tuir.
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