Il “nuovo” regime per cassa e l’individuazione dei parametri di accesso
di Leonardo PietrobonCome già messo in evidenza in precedenti interventi, la legge di Bilancio 2017 ha introdotto un nuovo regime di determinazione del reddito d’impresa basato sugli incassi e pagamenti, subordinando tale regime alla sussistenza dei requisiti della contabilità semplificata di cui all’articolo 18 D.P.R. 600/1973.
È noto che l’adozione della contabilità semplificata – sotto questo profilo nulla è cambiato – è riservata ai soggetti che non superano il limite di ricavi specificatamente individuato a seconda dell’attività svolta e, in particolare:
- € 400.000 per i soggetti che erogano servizi;
- € 700.000 per i soggetti che svolgono altre attività.
Il requisito quantitativo è accompagnato anche dalla sussistenza del requisito soggettivo. Al riguardo, la contabilità semplificata e di conseguenza l’ingresso del nuovo regime è riservato a:
- persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del Tuir;
- Snc, Sas e soggetti ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Tuir;
- enti non commerciali che, a latere dell’attività istituzionale principale, esercitano un’attività commerciale in via non prevalente;
- trust, se esercitano un’attività commerciale in via non prevalente.
Ai fini della verifica dei limiti per l’accesso al regime di contabilità semplificata, occorre computare i ricavi di cui agli articoli 57 e 85 del Tuir.
Ciò è stato da ultimo ribadito dalla risoluzione AdE 15/E/2012, la quale ha precisato che i limiti di 400.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, e di 700.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono determinati tenendo conto:
- del volume d’affari ai fini Iva, nei casi in cui è necessario verificare l’accessibilità;
- della liquidazione trimestrale dell’imposta (articolo 7 del D.P.R. 542/1999);
- dell’ammontare dei ricavi previsti dagli articoli 57 e 85 del Tuir, nei casi in cui è necessario valutare la possibilità di accedere al regime contabile semplificato.
I parametri sono confermati anche nella versione dell’articolo 18 così come sarà novellata dalla prossima legge di Bilancio, in base alla quale si dovrà fare riferimento agli articoli 57 e 85 Tuir.
Ricavi da considerare per l’adozione del regime di contabilità semplificata |
a) I corrispettivi delle cessioni di beni e/o servizi alla cui produzione e/o scambio è diretta l’attività dell’impresa |
b) I corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione |
c) Le assegnazioni dei predetti beni ai soci e/o autoconsumo del titolare |
d) La destinazione dei predetti beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa |
e) I contributi in c/esercizio a norma di legge |
Atteso il meccanismo di funzionamento del nuovo regime, basato sul principio di cassa, rispetto al passato, la verifica del superamento o meno delle soglie di € 400.000 o di € 700.000 dovrà essere eseguita facendo riferimento all’ammontare degli incassi realizzati. Ciò è specificatamente previsto al comma 1 e al comma 11 del nuovo articolo 18, secondo cui “Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo d’imposta le somme incassate registrate nel registro di cui al comma 2, primo periodo, ovvero nel registro di cui al comma 4”.
Da ultimo, ai fini del calcolo dei limiti per l’acceso alla contabilità semplificata, il comma 10 (precedente comma 8) della norma in commento afferma che, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore. Invece, per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.
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