12 Aprile 2018

Il regime di cassa e le regole “transitorie”

di Leonardo Pietrobon
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L’articolo 1, comma 19, L. 232/2016 stabilisce che, nel caso di passaggio dal regime di contabilità ordinaria al regime di contabilità semplificata per cassa e viceversa, le componenti – positive e negative – che hanno già concorso alla determinazione del reddito, secondo le regole dello specifico regime (regime di competenza/contabilità ordinaria o regime di contabilità semplificata per cassa) non concorrono alla determinazione del reddito d’impresa negli esercizi successivi.

La medesima regola, ma con conclusioni naturalmente opposte riguarda le componenti che non hanno concorso alla determinazione del reddito in base alle regole del regime adottato. In tali ipotesi, infatti, tali componenti concorreranno alla formazione del reddito dei periodi d’imposta successivi ancorché non si verifichino i presupposti di imponibilità/deducibilità previsti dal regime successivamente applicato. Tale principio, ribadito anche nella circolare AdE 11/E/2017 è finalizzato ad evitare salti e/o duplicazione d’imposta della componenti reddituali.

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