27 Ottobre 2021

Regime de minimis: il concetto di “Impresa Unica”

di Golden Group - Ufficio Tecnico
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Nel precedente articolo “Gli aiuti di Stato alle imprese” è stato chiarito che, in generale, gli aiuti di Stato sono vietati dalla normativa europea e dal Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), in quanto possono determinare distorsioni della concorrenza, favorendo determinate imprese o produzioni.

In deroga a tale principio, esistono specifici regolamenti che rendono compatibili gli aiuti di Stato con il mercato interno. Tra questi rientrano anche particolari tipologie di aiuti, che, per la loro natura e la modesta entità, non sono in grado di incidere sugli scambi o di produrre significativi effetti distorsivi sulla concorrenza. Tali aiuti vengono definiti aiuti di importanza minore (de minimis) e sono disciplinati dal Regolamento n. 1407/2013.

Tale regolamento ribadisce che sono qualificabili de minimis gli aiuti che non superano la soglia di Euro 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari, limite ridotto a Euro 100.000,00 per il settore del trasporto di merci su strada per conto terzi.

Il regolamento, allo stesso tempo, richiama l’attenzione sul fatto che il valore limite di aiuti deve riferirsi a un’impresa unica, nel cui perimetro devono essere considerate tutte le entità controllate, giuridicamente o di fatto, dallo stesso soggetto. In particolare, riprendendo il concetto di ‘imprese collegate’, per impresa unica si intende l’insieme delle imprese, tra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:

  1. un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
  2. un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
  3. un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
  4. un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese tra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica. Fanno eccezione le imprese, tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, prese in considerazione singolarmente.

Tale formulazione, pur riprendendo in maniera quasi totalmente fedele i principi della Raccomandazione 2003/361/CE e dell’allegato I del Regolamento 800/2008, sul calcolo della dimensione d’impresa, evidenzia qualche differenza in relazione ad alcuni elementi. Occorre, infatti, osservare che il Regolamento 1407/2013 richiama solo il collegamento tramite altre imprese, quando, invece, nel calcolo dimensionale si tiene in considerazione anche il collegamento tramite persone fisiche.

Inoltre, il Regolamento introduce un ulteriore criterio di valutazione, relativo alla localizzazione dell’impresa collegata. Vista l’espressa indicazione secondo cui è opportuno prevedere “un elenco esauriente di criteri chiari per stabilire quando due o più imprese all’interno dello stesso Stato membro debbano essere considerate un’impresa unica”, si presuppone che, ai fini della definizione di impresa unica, debbano essere prese in considerazione solo entità localizzate nello stesso Stato Membro.

Al riguardo, il Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso la Commissione per la determinazione della dimensione aziendale, ha confermato quanto sopra. Infatti, nel parere n. 73 della ventesima riunione del 30 maggio 2017, ha ribadito che, nell’applicazione di una norma agevolativa fondata sul Regolamento (UE) n. 1407/2013, è possibile ignorare i rapporti di collegamento/associazione con imprese localizzate in un Paese diverso dall’Italia. Ad esempio, due imprese italiane, fra loro indipendenti, ma entrambe possedute al 100% da un’impresa estera, saranno considerate due “imprese autonome”. Una simile interpretazione non sarà, al contrario, possibile nell’applicazione di una norma agevolativa fondata sul Regolamento (UE) n. 651/2014, dove la Definizione è applicata in tutta la sua estensione. In questo caso le stesse tre imprese dell’esempio precedente saranno considerate “imprese collegate”.

L’applicazione di tale criterio territoriale rischia, tuttavia, di creare forti squilibri tra gruppi di imprese nazionali e gruppi di imprese in cui, ad esempio, la controllante sia ubicata in uno Stato estero, favorendo questi ultimi.

Nella tabella successiva sono esplicitati i punti di contatto e le discrepanze tra i criteri espressamente richiamati dal Regolamento de minimis ai fini della determinazione dell’impresa unica e i parametri utilizzati per il calcolo dimensionale.

Considerando gli aspetti sopra descritti, la determinazione giuridica di impresa unica appare decisiva ai fini della definizione della soglia di aiuti concedibili. Infatti, non definire in maniera corretta la tipologia e le caratteristiche dell’impresa beneficiaria, a causa delle diverse criticità della normativa, potrebbe esporre al rischio di superare i massimali previsti dal Regolamento de minimis, determinando conseguenze in termini di cumulo e revoca delle agevolazioni ricevute.