6 Ottobre 2017

Regime del margine e consapevolezza della frode

di Marco Bargagli
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Negli ultimi tempi è stato sottolineato in dottrina, sulla base di un consolidato filone giurisprudenziale, che per la realizzazione del reato previsto e punito dall’articolo 2 del D.Lgs. 74/2000 (rubricato dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) “scatta” la responsabilità penale dell’acquirente, soprattutto nelle ipotesi di utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti, solo nei casi in cui venga accertata la consapevolezza del cessionario di prendere parte ad una frode fiscale.

In estrema sintesi, grava nei confronti dell’Amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare che una fattura è relativa ad operazioni inesistenti in tutto o in parte, compresa la coscienza e volontà da parte dell’acquirente (c.d. dolo di evasione).

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