Regime del margine: semaforo rosso per i beni che contengono “preziosi”
di Vincenzo CristianoIl meccanismo (speciale) del regime Iva del margine non trova applicazione per i beni usati che contengono metalli preziosi o pietre preziose qualora gli stessi beni non possiedano una funzionalità diversa da quella delle materie che li compongono, ovvero se, pur avendo svolto tale funzionalità, essi non siano più idonei a soddisfarla.
Questo, in sintesi, quanto stabilito dalla sentenza emessa dalla Corte di giustizia, 11.07.2018, causa C-154/17, E-LATS, secondo cui beni rientranti in tale ambito fuoriescono dalla nozione di “beni d’occasione”, così come contenuta nell’articolo 311, par. 1, Direttiva 2006/112/CE, per i quali è consentita l’applicazione del regime speciale.
Dal punto di vista procedurale, il procedimento viene innestato da una società (c.d. business ai fini Iva), svolgente attività creditizia mediante erogazione di prestiti finanziari nei confronti di privati c.d. consumer, ricevendo a garanzia pegni costituiti da metalli preziosi.
Intervenuto un importante status di morosità dei soggetti debitori, la società rivendeva ad altri commercianti business i pegni non riscattati applicando di conseguenza il regime speciale dell’Iva che permette il pagamento dell’imposta esclusivamente sul differenziale tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita dei metalli preziosi.
Inquadrata così la fattispecie, tuttavia, non vedeva il supporto dell’Amministrazione finanziaria competente che, non valutando come esperibile il regime speciale Iva per i “beni d’occasione”, notificava la richiesta del versamento dell’imposta a integrazione del dovuto.
Giunta la questione al giudice del rinvio, posto che la Corte non si era ancora pronunciata sull’interpretazione della nozione di “bene d’occasione”, lo stesso ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia europea la seguente questioni pregiudiziali, ovverosia se l’articolo 311, paragrafo 1, punto 1, Direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che nella nozione di “beni d’occasione” devono ricomprendersi beni usati contenenti metalli o materiali preziosi rivenduti al solo scopo di recuperarne i materiali.
Secondo i giudici comunitari, per poter essere considerati “beni d’occasione”, occorre che i beni soddisfino vari requisiti ovvero essere un bene mobile materiale, suscettibile di reimpiego e non deve rientrare nella categoria degli oggetti d’arte, da collezione, d’antiquariato e, infine, nella categoria dei metalli o pietre preziose.
In relazione ai primi due presupposti è necessario che il bene conservi la funzionalità che possedeva allo stato nuovo e che possa essere riutilizzato allo stato originario.
Quanto al terzo presupposto, la disposizione di riferimento, pur menzionando metalli e pietre preziose, non contiene alcun “collegamento” ai beni contenenti tali materiali, non chiarendo altresì cosa s’intenda per il loro reimpiego.
Logico corollario dell’assunto è l’immediata analisi prospettica della loro riconducibilità nel perimetro dei “beni d’occasione” e, in tale senso, soccorre l’articolo 311 Direttiva Iva.
Al riguardo, la Corte di giustizia rimarca che per individuare la finalità della disposizione citata, occorre rinviare all’articolo 51 Direttiva Iva. In particolare, il fine individuato è quello di evitare la doppia imposizione. Quest’ultima, infatti, si concretizza allorquando i beni che hanno già scontato l’imposta in via definitiva vengono sottoposti nuovamente a tassazione diventando oggetto di una successiva operazione imponibile.
Secondo la Corte, un bene che non possiede o non è idoneo ad avere una funzionalità diversa da quella inerente alle materie che lo compongono non può essere assoggettato al regime del margine. In tal senso evidente è il richiamo a quanto sostenuto dall’Avvocato generale nelle sue conclusioni, poiché, viene rimarcato che tale bene non resta nel ciclo economico originario, ma acquisisce utilità soltanto per essere trasformato in un nuovo oggetto, che conoscerà un nuovo ciclo economico, facendo venir meno il rischio di doppia imposizione.
Per quanto concerne, quindi, la previsione normativa che esclude i metalli preziosi e le pietre preziose dal regime del margine, la stessa trova giustificazione nella circostanza che tali beni possiedono un valore intrinseco, che non va perduto una volta che i metalli siano oggetto di reimpiego in più occasioni.
In conclusione, trattandosi di un regime Iva speciale, e non essendo menzionati i beni usati contenenti metalli o pietre preziose tra i beni d’occasione, spetta al giudice nazionale stabilire se di volta in volta i suddetti beni abbiano mantenuto la loro funzionalità iniziale.