Regime di trasparenza e quadro RH di Unico PF 2016
di Federica FurlaniL’articolo 116 Tuir disciplina l’opzione per la trasparenza fiscale con riferimento alle società a ristretta base proprietaria, che prevede la possibilità di imputazione del reddito prodotto da una società di capitali residente, ai soci a prescindere dalla effettiva percezione dello stesso, mutuando il meccanismo previsto per le società di persone.
Mentre per queste ultime il regime di tassazione per trasparenza costituisce il regime “naturale”, per le società di capitali rappresenta invece una modalità di tassazione del reddito alternativa, e attivabile solo su opzione, rispetto a quella “ordinaria”, con l’imposizione “diretta” del soggetto produttore del reddito.
Nel caso in cui sia esercitata l’opzione per la trasparenza, la successiva distribuzione di utili, che sono quindi già stati tassati, è fiscalmente neutra.
L’opzione di cui all’articolo 116 Tuir può essere esercitata esclusivamente dalle società a responsabilità limitata con compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche (anche imprenditori) in numero non superiore a 10 soggetti (20 se cooperative) e con ricavi non superiori a quelli previsti per l’utilizzo degli studi di settore con riferimento alla dichiarazione relativa all’esercizio precedente a quello per il quale viene esercitata l’opzione.
La comunicazione va effettuata dalla società trasparente all’Agenzia delle entrate con la dichiarazione (quadro OP – Sezione III – mod. Unico SC 2016) presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare o rinnovare o confermare l’opzione (articolo 16 D.Lgs. 175/2014).
Per quanto riguarda l’imputazione delle perdite della società partecipata trasparente, è necessario distinguere tra:
- perdite pregresse, generate in periodi ante trasparenza: non possono mai essere attribuite ai soci, ma sono utilizzate dalla società trasparente in deduzione dal reddito imponibile secondo le regole di cui all’articolo 84 del Tuir;
- perdite generatesi in periodo di validità dell’opzione: vengono invece imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della propria quota di patrimonio netto contabile nella società partecipata.
A tale proposito il decreto attuativo del 4 agosto 2004 prevede che:
- il patrimonio netto alla data di chiusura del periodo d’imposta della società partecipata è determinato senza tener conto della perdita d’esercizio e considerando i conferimenti in denaro e in natura effettuati anche successivamente, ma entro la data di approvazione del bilancio della partecipata;
- le eventuali eccedenze di perdite, realizzate nei periodi di efficacia dell’opzione, non potranno essere mai imputate ai soci. Tali eccedenze potranno al contrario essere utilizzate dalla partecipata in diminuzione del reddito dei periodi successivi; in tale ipotesi la parte non attribuita ai soci viene evidenziata dalla società trasparente nel quadro RS.
Il socio persona fisica di società trasparente deve pertanto indicare nel quadro RH del mod. Unico PF i dati per dichiarare il reddito/perdita a lui imputato.
Se la partecipazione nella società trasparente è stata tuttavia assunta nell’ambito dell’attività di impresa e non a titolo personale, la quota di reddito o perdita va indicata non nel quadro RH, ma nel quadro RG o RF.
I dati necessari per la compilazione del quadro RH – Sezione II “Dati della società partecipata in regime di trasparenza”, devono risultare da apposito prospetto che la società trasparente dovrà rilasciare ad ogni socio, sulla base dei dati indicati nel quadro TN del mod. UNICO SC, contenente:
- la denominazione, la sede, il codice fiscale della società;
- i dati anagrafici del socio;
- il reddito complessivo o perdita da imputare ai soci, con indicazione se si tratta di perdita riportabile senza limiti di tempo;
- la quota percentuale di partecipazione agli utili spettante al socio;
- la quota percentuale di partecipazione alle perdite spettante al socio;
- la quota di reddito minimo calcolato ai sensi dell’articolo 30 L. 724/1994, nel caso di società non operativa;
- la quota di ritenute d’acconto subite dalla società;
- la quota delle eventuali imposte pagate all’estero, con riferimento ai redditi prodotti all’estero nei periodi d’imposta anteriori all’esercizio dall’opzione;
- la quota di oneri detraibili;
- la quota degli acconti attribuiti;
- la quota delle eccedenze IRES attribuita al socio.