26 Aprile 2018

Il regime fiscale dei lavoratori impatriati

di Luca Mambrin
Scarica in PDF

L’articolo 16 D.Lgs. 147/2015, introdotto in attuazione della delega fiscale concessa al governo per individuare misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese, individua sotto il titolo lavoratori “impatriati” diverse categorie di beneficiari, caratterizzate da specifici requisiti soggettivi, ma accomunate dalla circostanza di trasferirsi in Italia per svolgervi una attività lavorativa.

In particolare, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2017 al citato articolo 16, a decorrere dal 1° gennaio 2017 per i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 2 Tuir, la tassazione avviene sul 50% del loro ammontare. L’agevolazione spetta a partire dall’anno in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale e per i 4 anni successivi.

Ai sensi dell’articolo 16, comma 2, D.Lgs. 147/2015 la possibilità di applicare tale regime fiscale agevolato è prevista per:

  • i soggetti, cittadini UE, di cui all’articolo 2, comma 1, L. 238/2010, le cui categorie sono state individuate tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali con il D.M. 26.05.2016;
  • i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all’Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale,

i quali devono soddisfare i seguenti requisiti:

  1. essere in possesso di un diploma di laurea (triennale o magistrale);
  2. aver svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero aver svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream. Sul punto l’Agenzia delle entrate nella circolare 17/E/2017 ha precisato che non si deve necessariamente far riferimento all’attività svolta nei 2 anni immediatamente precedenti il rientro ma è sufficiente che l’interessato, prima di rientrare in Italia, abbia svolto tali attività all’estero per un periodo minimo e ininterrotto di almeno 24 mesi. Per quanto riguarda l’attività di studio invece il requisito è soddisfatto a condizione che il soggetto consegua la laurea o altro titolo accademico post lauream aventi la durata di almeno 2 anni accademici;
  3. svolgere un’attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia. Con riferimento a tale requisito, nella circolare 17/E/2017 è stato precisato che l’oggetto dell’attività lavorativa non deve necessariamente essere coerente con il titolo di studio posseduto; l’attività lavorativa, se derivante da rapporto di lavoro dipendente, può essere svolta indifferentemente presso pubbliche amministrazioni o imprese o enti pubblici o privati e non necessariamente presso enti che esercitano attività commerciale.

Inoltre ai sensi dell’articolo 16, comma 1, D.Lgs. 147/2015 sono destinatari del regime dei lavoratori impatriati anche tutti gli altri lavoratori (privi di laurea) che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 Tuir, al ricorre delle seguenti condizioni:

  1. il lavoratore non deve essere stato residente in Italia nei 5 anni precedenti il trasferimento e si impegna a rimanere per almeno 2 anni;
  2. l’attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente nel territorio Italiano;
  3. l’attività lavorativa deve essere svolta presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con una società che direttamente o indirettamente controlla la medesima impresa, ne è controllata o è controllata dalla stessa società che controlla l’impresa. L’attività lavorativa deve essere svolta in Italia, ma il datore di lavoro può essere o una società residente o una società a questa collegata. Come precisato nella circolare 17/E/2017 è ammesso al beneficio, oltre al lavoratore che si trasferisce in Italia per essere assunto da un’impresa italiana, anche il lavoratore che si trasferisce in Italia per prestare la propria attività presso una stabile organizzazione di una impresa estera della quale è già dipendente, nonché il lavoratore distaccato in Italia in forza di un rapporto di lavoro instaurato all’estero con una società collegata alla società italiana sulla base dei rapporti previsti dalla norma. Rilevano sia i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato che quelli a tempo determinato, nonché i rapporti di lavoro fiscalmente assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  4. i lavoratori devono rivestire ruoli direttivi ovvero devono essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione. Per ruoli direttivi devono intendersi i dirigenti oppure anche i quadri o gli impiegati con funzioni direttive, mentre i requisiti di elevata qualificazione o specializzazione si verificano nelle ipotesi di:
  • conseguimento di un titolo di istruzione superiore, rilasciato da autorità competenti nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, rientrante nei livelli 1 (legislatori, imprenditori e alta dirigenza), 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione) e 3 (professioni tecniche) della classificazione Istat delle professioni CP 2011, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia;
  • possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 206/2007, limitatamente all’esercizio delle professioni regolamentate in tale decreto.

A decorrere dal periodo d’imposta 2017 anche i lavoratori autonomi sono possibili soggetti beneficiari del regime fiscale in esame, tuttavia le condizioni richieste sono:

  1. non essere stati residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti il trasferimento e impegnarsi a rimanere per almeno due anni;
  2. prestare attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
La compilazione del quadro RW 2022