Nuovo regime forfetario per gli enti del Terzo settore
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Lo scorso 28 giugno, il Consiglio dei ministri ha approvato gli ultimi tre decreti legislativi di attuazione della legge delega per la riforma del Terzo settore (Legge 106/2016).
Dopo la pubblicazione in G.U. del decreto sul servizio civile universale (D.Lgs. 40/2017) e l’approvazione dello statuto della Fondazione “Italia sociale”, attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari, con i tre decreti approvati:
- viene istituito il “Codice del Terzo Settore”,
- viene revisionata la disciplina dell’impresa sociale,
- e viene completata la riforma strutturale dell’istituto del cinque per mille,
completando così il quadro delle previste riforme nel Terzo settore.
Dei tre decreti appena richiamati, poi, quello sull’impresa sociale, il D.Lgs. 112/2017, è già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 19 luglio ed è entrato in vigore il giorno successivo.
Nel quadro delle riforme appena delineato, sicuramente un ruolo essenziale è rivestito dal nuovo “Codice del Terzo Settore”, con il quale il Legislatore, nel fornire una disciplina unitaria di settore, si preoccupa di definire:
- quali sono gli enti del Terzo settore,
- quali sono le attività di interesse generale che gli enti del Terzo settore devono esercitare in via esclusiva o principale, annoverando una serie di aree di intervento, tra le quali possiamo ricordare le prestazioni sanitarie e i servizi sociali, la formazione scolastica, ma anche l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche nonché la ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
Gli enti del Terzo settore, così individuati, potranno iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, al fine di poter accedere ai benefici loro riservati, tra i quali spiccano quelli di carattere tributario.
Il nuovo Registro, che andrà a sostituire tutti i numerosi registri oggi esistenti, vedrà però la luce solo dopo l’emanazione di un apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il quale dovranno essere individuate le procedure di iscrizione, e dopo l’emanazione di apposite leggi da parte di regioni e province autonome per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti dal Registro.
Sebbene sia necessario attendere ancora qualche tempo, è sin da subito evidente che nel Registro saranno accolte molte informazioni, riguardanti non solo la costituzione dell’ente ma anche le successive modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto.
Nel Registro dovranno essere inoltre depositati, entro il 30 giugno di ogni anno, i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente e i bilanci, formati dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario e dalla relazione di missione redatti in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Si sottolinea, a tal proposito, che il nuovo Codice del terzo settore, nello stabilire l’obbligo di redazione del bilancio di esercizio, chiarisce che:
- il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi e proventi inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa,
- gli enti del Terzo settore con ricavi e proventi superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati,
- gli enti del Terzo settore con ricavi e proventi superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale,
- gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili e redigere il bilancio nel rispetto delle disposizioni codicistiche.
Va da ultimo sottolineato che il nuovo decreto introduce una specifica disciplina fiscale di vantaggio per gli enti non commerciali.
La nuova disposizione, infatti:
- da un lato, fornisce una specifica definizione di attività non commerciale,
- dall’altro, introduce una nuova modalità di determinazione forfettaria del reddito d’impresa per opzione, valida per gli enti del Terzo settore che conseguono ricavi nell’esercizio di attività commerciali.
Nell’ambito della riforma del regime fiscale degli enti del terzo settore è stato inoltre istituito il “social bonus”, ovvero un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore che abbiano presentato un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata.
Il Codice di Terzo settore ridisegna infine la disciplina in tema di detrazioni d’imposta e di deduzioni dal reddito delle erogazioni liberali in favore degli enti non commerciali.