Regime forfettario ammesso per i pensionati
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariCon due risposte ad altrettante istanze di interpello pubblicate ieri (la n. 161 e la n. 162) l’Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione delle cause di esclusione dal regime forfettario relative al possesso di partecipazioni di controllo in società a responsabilità limitata esercente un’attività riconducibile con quella svolta in regime forfettario, nonché allo svolgimento prevalente dell’attività nei confronti del datore di lavoro o dell’ex datore di lavoro nei due anni precedenti.
Con la prima delle due risposte (la n. 161) l’istante fa presente dall’Agenzia delle entrate di aver maturato alla fine del 2017 i requisiti per la pensione di vecchiaia (che percepisce dal mese di gennaio 2018) e di aver iniziato, nel corso del 2018, un’attività autonoma svolta in via prevalente nei confronti del precedente datore di lavoro.
Come noto, a partire dal 2019, la Legge di Bilancio ha introdotto una causa di esclusione dall’applicazione del regime forfettario laddove l’attività sia svolta in via prevalente (per oltre il 50% dei ricavi e compensi, come precisato dalla circolare 9/E/2019) nei confronti dell’attuale datore di lavoro o dell’ex datore di lavoro nei due anni precedenti (lett. d-bis dell’articolo 1, comma 54, L. 190/2014).
Tuttavia, come si legge nella citata circolare 9/E/2019, la causa ostativa non opera in capo ai pensionati che percepiscono redditi di lavoro dipendente, ogni qualvolta il pensionamento sia obbligatorio ai termini di legge.
Richiamando il descritto chiarimento, l’Agenzia, nella risposta n. 161, precisa che se il pensionamento è avvenuto per obbligo di legge (come pare potersi concretizzare nel caso di pensione di vecchiaia) il contribuente non ricade nella causa di esclusione di cui alla lett. d-bis, in quanto viene meno la ratio della causa di esclusione stessa, ossia l’artificiosa trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in rapporti di lavoro autonomo al solo fine di sfruttare il vantaggio fiscale.
Con la risposta n. 162, invece, l’Agenzia risponde ad un’istanza presentata da un contribuente che detiene una partecipazione del 50% in una srl ed è componente dell’organo amministrativo.
La società produce e commercia capi di abbigliamento, ma nel corso del 2019 ha cessato l’attività di commercio e ha mantenuto solamente l’attività di produzione con il relativo codice Ateco (rientrante nella sezione C).
Nel contempo la persona fisica intende avviare un’attività autonoma di intermediazione nel commercio di abbigliamento (codice Ateco rientrante nella sezione G) avvalendosi del regime forfettario.
Si ricorda che la circolare 9/E/2019 ha fornito importanti chiarimenti in merito alla causa di esclusione legata al controllo di società a responsabilità limitata, precisando che sono necessari i seguenti requisiti (congiunti):
- detenzione di partecipazione di controllo, intendendosi per tale anche quella che integra un’influenza dominante (come nel caso di specie pari al 50%);
- riconducibilità dell’attività svolta dalla società controllata a quella esercitata dal contribuente in regime forfettario (codici Ateco rientranti nella stessa sezione), ed emissione di fatture nei confronti della Srl controllata con relativa deduzione del costo in capo a quest’ultima.
Nel caso di specie, l’Agenzia osserva correttamente che, anche tenendo conto di quanto già chiarito con la circolare 9/E/2019, pur sussistendo il requisito del controllo (sotto forma di influenza dominante), non si realizza la riconducibilità delle due attività esercitate in quanto ricadenti in due sezioni diverse della tabella Ateco.
Il contribuente può dunque accedere al regime forfettario.