5 Settembre 2017

Regime forfettario per ODV e APS

di Luca Caramaschi
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Dopo l’articolo 80 del D.Lgs. 117/2017 (nuovo codice del terzo settore pubblicato in gazzetta ufficiale lo scorso 3 agosto), che disciplina il nuovo regime forfettario per i proventi commerciali  di quanti aderiranno al registro unico nazionale assumendo la qualifica di Enti del Terzo Settore (ETS), il successivo articolo 86 del medesimo decreto introduce un ulteriore regime forfettario applicabile questa volta a due sole categorie di soggetti che entreranno a far parte della famiglia degli Enti del Terzo Settore: le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS).

Va da subito osservato che, nonostante l’entrata in vigore del decreto, tanto il regime forfettario previsto dall’articolo 80, quanto quello previsto dal successivo articolo 86 del D.Lgs. 117/2017 (per quest’ultimo regime si veda il comma 10 dell’articolo 101 del nuovo decreto), potranno esplicare la loro efficacia solo dopo aver ottenuto la necessaria autorizzazione da parte della Commissione Europea.

È bene rimarcare una prima importante differenza tra i due richiamati regimi forfettari: mentre il regime forfettario di cui al citato articolo 80 si applica agli ETS che rivestono esclusivamente natura non commerciale, il successivo articolo 86 è rivolto alle ODV e APS, a prescindere dalla loro natura commerciale o non commerciale. Rispetto alle discipline contenute nella legge quadro sul volontariato (la L. 266/1991) e nella legge quadro sull’associazionismo di promozione sociale (la L. 383/2000), il provvedimento di riforma introduce per tali realtà un nuovo regime forfetario applicabile in via opzionale in caso di ricavi non superiori ad una determinata soglia. Mentre per le APS detto regime si pone in sostanziale “sostituzione” con il regime forfettario di cui alla L. 398/1991, che per effetto di quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 89 del D.Lgs. 117/2017 non risulterà applicabile agli enti del terzo settore (ETS), per le ODV l’applicazione di un regime forfettario di determinazione del reddito e dell’Iva rappresenta una novità assoluta, non rientrando tali soggetti tra quei soggetti che in passato potevano applicare il citato regime forfettario ex L. 398/1991.

Peraltro, in seguito alle abrogazioni contenute nelle lettere e) ed f), comma 2, del successivo articolo 101 del D.Lgs. 117/2017, il regime forfettario 398/1991 risulterà in futuro applicabile alle sole associazioni (e società) sportive dilettantistiche che non risulteranno iscritte nel registro nazionale del terzo settore, non potendo più il predetto regime essere applicato alla generalità delle associazioni senza scopo di lucro, alle associazioni pro-loco, alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro, ancorché le stesse decidano di non assumere la qualifica di ETS.

Altre differenze riscontrabili rispetto al regime forfettario di cui all’articolo 80, descritto in un precedente contributo sono la presenza di agevolazioni anche sotto il profilo dell’Iva e la decorrenza degli effetti nel caso di fuoriuscita dal regime che nel caso dell’articolo 86 decorrono, più opportunamente, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui si realizza il superamento del limite di ricavi. Da questo punto di vista è indubbio il miglioramento rispetto a quanto previsto nel regime forfettario 398/1991, nel quale gli effetti della fuoriuscita decorrono già dal mese successivo a quello di superamento dei limiti previsti, con enormi e irrisolti problemi applicativi.

Per comprendere le logiche di funzionamento di questo regime previsto dall’articolo 86 del decreto è importante ricordare quanto affermato nella relazione illustrativa al decreto in commento, laddove si afferma che tale regime presenta, con i necessari adattamenti, alcune analogie con il regime previsto dall’articolo 1 della L. 190/2014 (Stabilità 2015) e cioè il cosiddetto regime dei “forfettari” applicabile alle persone fisiche di minori dimensioni. Tale assimilazione è soprattutto presente (ma non solo) con riferimento alle disposizioni in materia di Iva.

Vediamo, in forma di rappresentazione schematica, quali sono le caratteristiche del regime in commento.

Il regime forfettario per ODV e APS (articolo 86 D.Lgs. 117/2017)

Soggetti interessati

ODV e APS iscritte nelle rispettive sezioni speciali del registro nazionale del terzo settore, sia che abbiano natura commerciale o non commerciale

Limite di ricavi

 

 

Ricavi percepiti nel periodo d’imposta precedente, ragguagliati al periodo d’imposta, non superiori a 130.000 euro (o alla diversa soglia che dovesse essere autorizzata dal Consiglio UE in sede di rinnovo della decisione in scadenza al 31.12.2019 o alla soglia che sarà eventualmente armonizzata in sede europea)

Fuoriuscita dal regime

In caso di superamento del limite di ricavi la fuoriuscita decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in cui si realizza il superamento del limite di ricavi

Coefficienti di redditività
  • 1% dell’ammontare dei ricavi percepiti per le ODV
  • 3% dell’ammontare dei ricavi percepiti per le APS
Adempimenti contabili e fiscali ed esoneri ai fini redditi

 

 

  • Obbligo conservazione documenti emessi e ricevuti
  • Obbligo presentazione dichiarazione dei redditi
  • Esonero da obblighi di registrazione e tenuta scritture contabili
  • Esonero da obbligo di operare ritenute alla fonte con obbligo di evidenza in dichiarazione dei redditi del codice fiscale dei soggetti percettori e dell’ammontare dei redditi stessi
  •  Esclusione da discipline studi di settore, parametri e indicatori sintetici di affidabilità fiscale (ISA)
Ingresso nel regime forfettario

 

 

Nel passaggio dal regime ordinario a quello forfettario:

  • i componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del Tuir che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime;
  • le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito determinato secondo le regole ordinarie stabilite dal Tuir
Adempimenti contabili e fiscali ed esoneri ai fini Iva

 

 

 

 

 

  • Assenza di rivalsa per le operazioni nazionali
  • Divieto di esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva assolta, dovuta o addebitata su tutti gli acquisti, nazionali ed esteri
  •  Applicazione dell’articolo 41 comma 2-bis D.L. 331/1993 per cessioni intracomunitarie di beni
  • Applicazione dell’articolo 38, comma 5, lettera c), D.L. 331/1993 per acquisti intracomunitari di beni
  • Applicazione dell’articolo 7-ter e seguenti del decreto Iva per prestazioni rese e ricevute da non residenti
  • Applicazione delle ordinarie disposizioni Iva per importazioni, esportazioni e operazioni assimilate con impossibilità di avvalersi delle lettere di intento
  • Esonero da versamento Iva e da tutti gli obblighi previsti da D.P.R. 633/1972 tranne:
    • obblighi numerazione e conservazione fatture acquisto e bollette doganali;
    • obbligo certificazione corrispettivi, salvo esoneri articolo 2 D.P.R. 696/1996
  • Obbligo di applicazione del reverse charge e relativi adempimenti, sia contabili che di versamento
  • Obbligo rettifica detrazione nei passaggi da regime ordinario a forfettario e viceversa
  • In caso di passaggio al regime forfettario, obbligo di esigibilità immediata nell’ultima liquidazione Iva per le operazioni, anche in acquisto, ad esigibilità differita secondo regime Iva per cassa o da articolo 6, comma 5, D.P.R. 633/1972
  • Possibilità di rimborso o compensazione orizzontale per il credito Iva emergente dalla ultima dichiarazione Iva annuale in caso di passaggio al regime forfettario
Opzione per il regime ordinario È possibile optare per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari e per le imposte sul reddito nei modi ordinari o secondo le disposizioni dell’articolo 80. L’opzione, esercitata con le ordinarie modalità, rimane valida per un triennio e, successivamente, si protrae di anno in anno, salvo revoca
Passaggio di regime Nei casi di passaggio da un periodo d’imposta soggetto al regime forfettario a un periodo soggetto al regime ordinario o forfettario di cui all’articolo 80, o viceversa, vale il principio per cui occorre evitare salti o duplicazioni di imposta (vengono quindi riproposte le medesime previsioni già contemplate in relazione ai regimi contabili forfettari previsti per le persone fisiche)
Entrata in vigore Subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Temi e questioni del terzo settore e dell’impresa sociale 2017