11 Aprile 2019

Regime forfettario: sezioni Ateco rilevanti per l’esclusione

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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Con la circolare 9/E/2019 pubblicata ieri, 10 aprile, l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti, lungamente attesi, riguardo al regime forfettario, tra i quali sicuramente spiccano quelli relativi alla nuova causa ostativa, rappresentata dal controllo, diretto o indiretto, in “società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”.

In considerazione della formulazione normativa appena richiamata, giova preliminarmente ricordare che, affinché operi tale causa ostativa, è necessaria la compresenza:

  1. del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o di associazioni in partecipazione e
  2. dell’esercizio da parte delle stesse di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Sul punto la circolare AdE 9/E/2019 chiarisce che, per la definizione di controllo diretto e indiretto è necessario far riferimento alle previsioni di cui all’articolo 2359, comma 1 e 2, cod. civ..

Più precisamente, il comma 1 fornisce la definizione di “controllo diretto”, prevedendo che devono essere considerate controllate:

  1. le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
  2. le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
  3. le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali.

L’articolo 2359, comma 2, cod. civ., invece, si sofferma sul controllo indiretto, prevedendo che “Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi”.

La circolare in esame chiarisce quindi, che ai fini della corretta applicazione di quest’ultima disposizione, nell’ambito delle persone interposte devono ricompresi i familiari di cui all’articolo 5, comma 5, Tuir, secondo cui: “Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado”.

Non potrà quindi, accedere al regime forfettario, il contribuente che detiene una partecipazione superiore al 50% in una Srl che svolge attività riconducibili a quelle dallo stesso svolte (controllo diretto realizzato dalla disponibilità di voti sufficienti ad esercitare un’influenza dominante). A tal fine assume rilievo esclusivamente la situazione esistente nell’anno di riferimento e non quella che si è prospettata nell’anno precedente.

Allo stesso modo, non potrà beneficiare del regime in esame il contribuente la cui moglie detiene una partecipazione pari al 50% in una Srl che esercita attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dallo stesso. In questo caso, infatti, si realizza un’ipotesi di controllo indiretto ai sensi dell’articolo 2359, comma 2, cod. civ..

La circolare fornisce inoltre importanti precisazioni con riferimento al concetto di “attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti e professioni”.

A tal proposito viene chiarito che non assumono rilievo i codici Ateco dichiarati dal contribuente e dalla società partecipata, essendo invece necessario analizzare le attività concretamente svolte: assumeranno quindi rilievo le ipotesi di attività esercitate dalla Srl appartenenti di fatto alla medesima sezione Ateco di quella in cui sono classificabili le attività esercitate dalla persona fisica in regime forfetario.

Tuttavia, come chiarisce la circolare, la “riconducibilità diretta o indiretta delle due attività economiche esercitate si riterrà sussistente ogniqualvolta la persona fisica che usufruisce del regime forfetario effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi tassabili con imposta sostitutiva alla società a responsabilità limitata direttamente o indirettamente controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito”.

A tal proposito, la circolare richiama un interessante esempio.

Una persona fisica intende applicare il regime forfetario e svolge effettivamente (irrilevante, come abbiamo detto, sono i codici Ateco dichiarati) un’attività ricadente nella sezione M (attività professionali, scientifiche e tecniche).

Il contribuente effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi a una società a responsabilità limitata dallo stesso controllata che svolge effettivamente un’attività ricadente nella sezione J (servizi di informazione e comunicazione).

In questo caso non sussiste alcuna causa ostativa all’applicazione del regime forfettario, posto che le due attività sono classificabili in due sezioni Ateco differenti.

Ipotizziamo invece che anche la società controllata svolga un’attività ricadente nella sezione M (attività professionali, scientifiche e tecniche).

Anche in questo caso non sussiste alcuna causa ostativa:

  • se la società non acquista di beni o servizi dalla persona fisica in regime forfetario,
  • oppure se, pur acquistando beni dalla persona fisica, questi non siano fiscalmente deducibili.

Se, invece, il contribuente in regime forfettario effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi alla Srl controllata che svolge effettivamente un’attività ricadente nella medesima sezione in cui ricade l’attività effettivamente svolta dal contribuente che applica il regime forfetario, lo stesso fuoriuscirà dal regime forfetario l’anno successivo.

La compilazione del quadro RW 2022