Il regime impositivo delle plusvalenze segue il realizzo
di Alessandro BonuzziLe plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate rientranti tra i redditi diversi scontano le nuove regole introdotte dalla legge di Stabilità 2018 se sono realizzate dal 1º gennaio 2019.
I commi 999 e seguenti della L. 205/2017 hanno allineato il regime impositivo delle plusvalenze qualificate a quello previsto per le plusvalenze non qualificate. Ciò significa che anche per le plusvalenze originate dalla cessione di partecipazioni qualificate troverà applicazione l’imposizione sostitutiva del 26% sull’intero importo.
Il momento rilevante individuato dal legislatore, ai fini della decorrenza della novella legislativa, è quello del realizzo.
A tal riguardo è bene ricordare che le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, e non nell’eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione.
La percezione del corrispettivo, infatti, che individua il periodo d’imposta nel quale deve avvenire la tassazione dell’avvenuta cessione, può verificarsi, in tutto o in parte, sia in un momento antecedente che successivo al trasferimento della partecipazione, come accade nei casi di pagamento in acconto ovvero delle dilazioni del pagamento.
Pertanto, qualora in data antecedente al 1° gennaio 2019 il contribuente abbia percepito somme a titolo di anticipazione su una cessione che sarà effettuata dal 1° gennaio 2019, la relativa plusvalenza non sarà tassabile con il regime vigente nel momento in cui sono state percepite le somme, ma con l’imposta sostitutiva nella misura del 26%.
Invece, se la cessione a titolo oneroso sarà perfezionata antecedentemente al 1° gennaio 2019, la plusvalenza sarà assoggettata ad imposizione con il vecchio regime, anche se il corrispettivo sarà percepito nel 2019.
Per individuare la corretta modalità di tassazione la regola da seguire è quindi la seguente: rileva il momento di perfezionamento del trasferimento della partecipazione e non l’incasso del corrispettivo della cessione.
Infine, attese le diverse modifiche che si sono succedute nel tempo, pare utile ricordare che il vecchio regime impositivo prevede la concorrenza delle plusvalenze qualificate alla formazione del reddito complessivo del contribuente nella misura del:
- 58,14% per gli atti di realizzo posti in essere nel 2018;
- 49,72% per gli atti di realizzo posti in essere dal 1.1.2009 al 31.12.2017;
- 40% per gli atti di realizzo posti in essere prima dell’1.1.2009.
REGIME IMPOSITIVO PLUVALENZE DA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE
REDDITI DIVERSI |
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PERIODO DI REALIZZO | IMPOSTA SOSTITUTIVA | CONCORRENZA AL REDDITO COMPLESSIVO |
DAL 2019 | 26% | |
2018 | 58,14% | |
1.1.2009 – 31.12.2017 | 49,72% | |
ANTE 1.1.2009 |
40% |