Il regime dell’Iva per cassa
di Federica FurlaniIl regime Iva per cassa (c.d. “cash accounting”), è stato introdotto dall‘articolo 32-bis del D.L. 83/2012, e consente all’imprenditore o al lavoratore autonomo di posticipare il versamento dell’imposta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi, dal momento di effettuazione dell’operazione a quello dell’incasso. Allo stesso modo, il diritto a detrarre l’Iva sui beni e sui servizi acquistati nasce al momento del pagamento dei corrispettivi ai fornitori.
L’imposta diventa comunque esigibile dopo un anno dall’effettuazione dell’operazione, a meno che, prima del decorso di questo termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali. Allo stesso modo l’Iva sugli acquisti può essere detratta, trascorso un anno dal momento in cui l’operazione si considera effettuata.
Nel caso in cui venga effettuato un incasso parziale del corrispettivo l’imposta diventa esigibile nella proporzione tra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione; allo stesso modo, nel caso in cui venga effettuato un pagamento parziale di un corrispettivo, il diritto alla detrazione dell’imposta sorge in capo al cedente o al prestatore nella proporzione esistente tra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione.
Per il fornitore dei beni o prestatore di servizi (che non abbia a sua volta optato per il regime dell’Iva per cassa) il diritto alla detrazione segue le regole ordinarie: l’imposta è, cioè, detraibile a partire dal momento in cui l’operazione si considera effettuata, a prescindere dal pagamento.
In un momento di crisi di liquidità per le imprese tale regime può pertanto rappresentare un utile strumento per non appesantire ulteriormente la propria situazione finanziaria.
Dal punto di vista soggettivo possono aderirvi i contribuenti che:
- operano nell’esercizio di impresa, arti o professioni,
- hanno realizzato nell’anno precedente (o, nel caso di avvio dell’attività, prevedono di realizzare) un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro,
- effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti che, a loro volta, agiscono nell’esercizio di impresa, arti o professioni.
Possono scegliere l’Iva per cassa anche gli enti non commerciali, relativamente alla attività commerciale eventualmente svolta.
Le fatture emesse a seguito dell’opzione devono recare l’annotazione che si tratta di operazione “Iva per cassa ex art. 32 bis del D.p.r. 83/2012”; su tale adempimento l’Agenzia delle Entrate (si veda la circolare n. 44/E/2012) ha sottolineato che l’eventuale omessa indicazione della dicitura in fattura costituisce una violazione formale, che non inficia la validità dell’opzione.
Per aderire al regime non serve alcuna comunicazione preventiva, il comportamento concludente nella prima liquidazione periodica e l’opzione nel quadro VO della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in cui è stata effettuata la scelta lo rendono efficace e vincolante per almeno tre anni, salvo il superamento del limite di 2 milioni di euro di volume d’affari.
Dopo questo periodo la scelta resta valida per ciascun anno successivo salva la possibilità di revoca da indicarsi anch’essa nel rigo VO 15 della dichiarazione.
Il limite del volume d’affari di 2 milioni di euro deve essere costantemente monitorato in quanto, in caso di superamento in corso d’anno, il regime viene meno a partire dalle operazioni effettuate dal mese successivo al superamento.
Il regime si applica a tutte le operazioni attive, cessioni di beni e prestazioni di servizi, ad esclusione:
- delle operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’Iva (quali ad esempio regime dei beni usati, regime delle agenzie di viaggio);
- delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese arti e professioni (soggetti “privati”);
- delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti che assolvono l’imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile o reverse charge;
- delle operazioni di cui all’articolo 6, comma 5 del D.P.R. 633/1972 (operazioni con Iva ad esigibilità differita effettuate nei confronti dello Stato, enti pubblici, eccetera).
Nel caso più frequente, non sarà quindi applicabile il regime Iva per cassa per la fattura emessa nei confronti di un soggetto privato: pertanto l’Iva sarà esigibile secondo le regole ordinarie, al momento di effettuazione dell’operazione.
Per quanto riguarda invece le operazioni passive il regime non trova applicazione per:
- gli acquisti di beni o servizi soggetti ad Iva con il metodo dell’inversione contabile;
- gli acquisti intracomunitari di beni;
- le importazioni;
- le estrazioni di beni dai depositi
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