Regime IVA per cassa: scarso interesse anche nel 2017
di Fabio GarriniIl regime IVA per cassa, già da qualche anno presente nel nostro ordinamento, non ha mai raccolto il favore dei contribuenti (e dei relativi consulenti), non tanto (o, per meglio dire, non solo) per i vantaggi modesti che ne derivano, ma per il fatto che questi non siano in grado di giustificare i relativi aggravi operativi.
Occorre però osservare che per i contribuenti in contabilità semplificata che dal 2017 dovranno gestire l’integrale regime con logiche di incasso e pagamento, potrebbe essere interessante abbinare i due istituti.
Ma sarà davvero un’abbinata fortunata?
Il monitoraggio delle movimentazioni finanziarie
Il regime di liquidazione dell’IVA basato su incassi e pagamenti – nella versione oggi vigente prevista dall’articolo 32-bis del D.L. 83/2012 – prevede che l’esigibilità dell’imposta recata sulle fatture emesse e la detrazione dell’IVA sulle fatture ricevute sia ancorata alla data nella quale vengono incassate le prime e pagate le seconde.
Il problema più evidente di tale regime risiede nel fatto che, dovendo procedere a liquidazioni che devono tener conto di incassi e pagamenti, di fatto viene a scomparire buona parte dei benefici derivanti dall’adozione di un sistema di contabilità semplificata; anche per i contribuenti in contabilità ordinaria è evidente come la gestione contabile divenga molto più laboriosa e comporti la necessità di aggiornamenti molto più repentini che devono seguire i tempi delle periodicità delle liquidazioni IVA.
Poiché dal 2017 il regime di contabilità semplificata prevede l’applicazione generalizzata del principio di cassa per la determinazione del reddito (salvo esercizio dell’opzione prevista dall’articolo 18, comma 5, del D.P.R. 600/1973, scegliendo di governare il reddito sulla base della registrazione dei documenti), è introdotto di fatto un necessario monitoraggio delle movimentazioni finanziarie che potrebbe essere sfruttato anche ai fini IVA.
Occorre da subito notare come si presenterà anche per tali soggetti lo stesso problema previsto per le imprese in contabilità ordinaria: un conto è gestire incassi e pagamenti ai fini della dichiarazione dei redditi, altro conto è l’aspetto IVA che richiede un monitoraggio molto più serrato. Ogni trimestre occorre procedere alla liquidazione dell’IVA e quindi, entro il 16 del secondo mese successivo la conclusione del trimestre, occorre gestire le movimentazioni finanziarie di quel lasso temporale.
Gli svantaggi derivanti dal differimento della detrazione
Ciò posto, anche ipotizzando di voler gestire l’aspetto documentale, occorre tenere in considerazione il fatto che il regime IVA per cassa spesso presenta scarsi reali di benefici e, talvolta potrebbe addirittura portare con sé un danno finanziario nella gestione dei versamenti IVA.
Il differimento dell’esigibilità sulle operazioni attive porta con sé il proprio “rovescio della medaglia”, ossia il rinvio del diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti al momento in cui avverrà il pagamento delle fatture ricevute dai fornitori. Ricordando, peraltro, che questo è un regime “totalizzante”, per cui va applicato a tutte le operazioni (ad eccezione di quelle che la norma esclude, che comunque poche non sono), pertanto, si tradurrà in una disciplina applicabile a tutti i rapporti in corso.
Il fatto di vincolare la detrazione sugli acquisti, evidentemente, comprime di molto il vantaggio, lasciando qualche spazio di utilità solo nei casi in cui il tempo medio di incasso dai clienti risulti molto più lungo del tempo medio di incasso dai fornitori.
Ma vi è di più. Occorre infatti ricordare che alcune operazioni attive sono escluse dalla generalizzata applicazione del differimento all’esigibilità:
- operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA,
- cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti non IVA, quindi “privati consumatori”,
- operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che applicano il reverse charge,
- operazioni ad esigibilità differita di cui al comma 5, articolo 6, D.P.R. 633/1972, ossia operazioni che già beneficiano di un proprio differimento d’imposta (es: operazioni poste in essere nei confronti di enti pubblici).
Tali esoneri come possono incidere circa le valutazioni che stiamo proponendo sulla convenienza nell’accedere al regime?
Sul punto si ricorda che la circolare AdE 44/E/2012 ebbe modo di affermare come “… l’adozione del sistema IVA di cassa, riguardando non le singole operazioni ma l’insieme delle operazioni attive e passive poste in essere dal contribuente, comporta il differimento della detrazione dell’IVA al momento del pagamento del prezzo relativamente a tutti gli acquisti, anche in presenza di operazioni attive che non possono usufruire dell’IVA per cassa, qualora quest’ultime e i relativi acquisti non siano oggetto di contabilità separata ai sensi dell’articolo 36 del DPR n. 633”.
Questo significa, ad esempio, che se vengono poste in essere molte operazioni che non beneficiano del differimento all’esigibilità (es: molte operazioni nei confronti dei privati), vi sarà probabilmente molta più imposta a credito in acquisto per la quale la detrazione viene rinviata rispetto a quella addebitata ai clienti e la cui esigibilità viene differita. Non è remota l’ipotesi per cui la posizione netta complessiva possa portare dei versamenti d’IVA superiori a quelli che vi sarebbero stati se si fosse prescelto il regime IVA ordinario.
Pare, quindi, che, salvo specifiche eccezioni da valutare con molta attenzione, sia opportuno accantonare l’utilizzo dell’IVA per cassa, anche nel nuovo scenario che si apre dal 2017. Anche ipotizzando che nel 2017 il peso degli adempimenti contabili scompaia (perché comunque obbligatori ai fini delle imposte dirette), il possibile effetto negativo del rinvio della detrazione ne pregiudica in maniera cruciale l’appeal.
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