Regime Iva dei servizi di supporto in ambito doganale
di Marco BargagliNel nostro ordinamento giuridico esistono particolari disposizioni che prevedono il regime di non imponibilità Iva dei servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, ex articolo 9 D.P.R. 633/1972.
In particolare, il trattamento fiscale in rassegna riguarda, tra l’altro, i trasporti:
- di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto;
- di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione;
- di beni in importazione, sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile (ex articolo 69 del decreto Iva);
- i servizi relativi alle operazioni doganali.
I richiamati servizi sono enunciati, in particolare, dall’articolo 9, comma 1, numero 4, D.P.R. 633/1972 il quale elenca le prestazioni che, giuridicamente, hanno natura di servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, con contestuale applicazione del regime di non imponibilità ai fini Iva.
Anche la prassi operativa ha fornito nel tempo una precisa definizione di operazioni non imponibili, intendendosi per tali quelle che, pur non essendo assoggettate ad Iva, sono sottoposte a tutti gli obblighi di natura formale, quali fatturazione, registrazione e dichiarazione, consentendo la detraibilità dell’Iva corrisposta sugli acquisti.
Trattasi di operazioni che, ancorché effettuate nel territorio dello Stato, sono considerate – in base a una “finzione giuridica” – come se non lo fossero (cfr. Manuale in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza volume III – parte V – capitolo 6 “Il riscontro analitico-normativo sull’osservanza della disciplina IVA”, pag. 155 e ss.).
Anche l’Agenzia delle entrate, Direzione centrale Piccole e medie imprese, con la risposta ad istanza di interpello n. 110, pubblicata ieri, 16.02.2021, ha fornito importanti chiarimenti circa il trattamento fiscale dei servizi relativi alle operazioni doganali non imponibili, proprio ai sensi dell’articolo 9, comma 1, numero 4, D.P.R. 633/1972.
In particolare, nel caso prospettato nell’istanza di interpello è emerso che la società istante Alfa S.r.l. svolge alcune prestazioni di servizi rese in area portuale e non, che risultano accessorie alle operazioni di sdoganamento, imbarco, sbarco, movimentazione e trasporto (terrestre o marittimo) dei beni in transito in un determinato porto.
Nello specifico, le operazioni in rassegna sono relative:
- all’attività di gestione documentale doganale, con assistenza agli organi di controllo nelle procedure di servizio per l’attività di varco;
- alla gestione informatica per la verifica della massa lorda dei contenitori in export;
- alla gestione conservativa, nonché all’adeguamento e allo sviluppo della piattaforma informatica portuale.
Inoltre, nell’ambito dell’attività di controllo doganale effettuata presso un Centro Unico di Servizi, che agisce come “primo luogo designato” in Italia (ex articolo 135, paragrafo 1, del Codice Doganale dell’Unione Europea istituito dal Regolamento UE 952/2013), viene anche attuato un tracciamento elettronico dei mezzi di trasporto che operano il trasferimento dei container dal porto al retroporto, attraverso un apposito dispositivo satellitare installato su un automezzo.
Ciò posto, si rende necessario inquadrare il corretto trattamento fiscale, ai fini Iva, delle prestazioni di supporto e di assistenza alla visita e controllo scanner, effettuate nell’ambito dell’area portuale, consistenti:
- nel trasferimento del contenitore;
- nella movimentazione delle merci;
- nel posizionamento, apertura e chiusura del contenitore;
- nel prelievo del campione.
Infine, se l’attività di controllo sopra descritta viene terminata senza che sia stata riscontrata alcuna particolare criticità o problematica, il contenitore viene svincolato, e l’operazione doganale viene conclusa secondo la destinazione assegnata alla merce.
Preso atto della documentazione prodotta e della situazione fattuale prospettata, l’Agenzia delle entrate ha voluto dapprima chiarire se le prestazioni di supporto e di assistenza alla visita e controllo scanner sono territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato.
In tale contesto occorre valutare la fattispecie sulla base di una duplice direttrice:
- applicazione della disciplina prevista per le prestazioni di servizi generiche, in base alle disposizioni contenute nell’articolo 7-terP.R. 633/1972 (tassazione ai fini Iva nello Stato in cui è stabilito il committente soggetto passivo d’imposta ovvero il prestatore, qualora il committente non abbia lo status di soggetto passivo);
- applicazione del regime di non imponibilità ex articolo 9 D.P.R. n. 633/1972 che, come detto, annovera tra i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili ai fini Iva, tra gli altri, anche i servizi relativi alle operazioni doganali.
Tutto ciò premesso, valutate le dichiarazioni contenute nell’istanza e i correlati documenti allegati, nella risposta all’interpello n. 110 l’Agenzia delle entrate ha confermato che i servizi di supporto e di assistenza sopra compiutamente illustrati possono essere inquadrati tra i servizi relativi alle operazioni doganali, con contestuale applicazione del regime di non imponibilità Iva ex articolo 9 D.P.R. 633/1972.