Regime Iva dei servizi resi in farmacia
di Alessandro BonuzziIl regime Iva delle prestazioni rese in farmacia cambia a seconda della tipologia di servizio, nonché delle modalità con le quali viene lo stesso è svolto. L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul tema con la risoluzione 60/E/2017.
In generale, occorre tener conto che l’esenzione dall’imposta trova applicazione solo al verificarsi di un triplice requisito legato:
- alla natura della prestazione, che deve essere di diagnosi, cura e riabilitazione;
- a colui che la riceve, che deve essere una persona;
- a colui che la rende, che deve essere un soggetto abilitato all’esercizio di una professione sanitaria.
In tal senso, l’articolo 10, comma 1, numero 18, D.P.R. 633/1972 prevede che sono esenti da Iva “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze”.
Il venir meno di uno dei requisiti comporta il venir meno anche dell’esenzione.
Tipicamente i servizi resi in farmacia possono essere inquadrati in 4 fattispecie:
- prestazioni effettuate tramite la messa a disposizione un operatore sanitario;
- autoanalisi di prima istanza;
- prestazioni di supporto all’utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello;
- servizi di prenotazione telematica di prestazioni specialistiche ambulatoriali, con riscossione dei ticket e ritiro dei referti, in nome e per conto dell’Asl di competenza.
È bene chiarire che il regime di esenzione può trovare applicazione solo per le ipotesi di cui ai punti 1 e 3, allorché:
- la prestazione sanitaria sia richiesta dal medico o pediatra e resa da un operatore socio-sanitario;
- il servizio di supporto all’utilizzo di dispositivi multimediali sia prescritto dal medico o dal pediatra e reso anche avvalendosi di un infermiere.
Si noti che il concetto di operatore socio-sanitario in farmacia è limitato al professionista sanitario non prescrittore.
Ciò in ragione della nota incompatibilità della professione del farmacista con quella di medico stabilita dall’articolo 102 del testo Unico delle Leggi Sanitarie del 1943, al fine di evitare l’insorgenza di una possibile commistione di interessi tra chi vende i farmaci – il farmacista – e chi appunto chi li prescrive – il medico.
Tale incompatibilità è da sempre interpretata in senso ampio:
- sia dal punto di vista soggettivo, sicché il farmacista non può svolgere nessun’altra professione sanitaria;
- sia dal punto di vista oggettivo, nel senso che all’intero della farmacia non è possibile svolgere nessun’altra professione sanitaria che dia diritto a prescrivere farmaci.
Quindi:
- il farmacista non può svolgere qualsiasi altra professione sanitaria, comprese quelle che non danno diritto a prescrivere farmaci. Ad esempio, il farmacista non può svolgere al contempo la professione di infermiere;
- all’interno della farmacia possono essere svolte da un non farmacista altre professioni sanitarie rispetto a quella del farmacista, sempreché non diano diritto a prescrivere farmaci. Ad esempio, sono professionisti sanitari non prescrittori l’infermiere, il fisioterapista, lo psicologo, l’ottico optometrista.
Le prestazioni di autoanalisi e di prenotazione telematica scontano invece l’Iva con l’aliquota ordinaria, siccome per entrambe non sono integrati i requisiti necessari per l’esenzione.
Ciò che accumuna tutte e 4 le tipologie di servizi è la modalità di certificazione dei relativi corrispettivi. A parere dell’Agenzia si applica l’articolo 22, comma 1, n. 4), D.P.R. 633/1972, ai sensi del quale l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, “per le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti”.
Pertanto, le farmacie possono certificare le prestazioni in analisi mediante scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei servizi prestati e l’indicazione del codice fiscale del destinatario; ne deriva che i corrispettivi già dal prossimo 1° luglio potrebbero dover essere trasmessi elettronicamente.