Regime IVA del riaddebito del trasporto dei beni ceduti al cliente extra-UE
di Marco Peiroloclausola DAP (Delivered At Place of Destination / Reso al Luogo di Destinazione) – corrispondente alla clausola DDU (Delivered Duty Unpaid / Reso Non Sdoganato) della previgente edizione degli Incoterms – quando il venditore, nel rapporto con l’acquirente, si occupa del
trasporto della merce, a suo rischio e a suo carico, fino al luogo di destinazione convenuto. Se i beni sono trasportati al di fuori dell’Unione europea, il venditore provvede ad effettuare l’operazione doganale di esportazione.
sdoganamento, con il
pagamento dei dazi e dell’eventuale IVA all’importazione, sia a carico del venditore, occorre adottare la
clausola DDP (Delivered Duty Paid / Reso Sdoganato).
DAP, ma il trasporto sia
pagato dallo stesso cliente, con successivo
riaddebito al fornitore italiano.
prestazione di trasporto di beni, “ribaltata” sull’impresa italiana senza alcun “
mark-up”, occorre verificare se la prestazione oggetto di riaddebito sia territorialmente rilevante in Italia.
- nei rapporti “B2B”, costituiscono prestazioni “generiche”, alle quali cioè si applica la regola generale di cui all’art. 7-ter, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, per cui il luogo di effettuazione del trasporto coincide con il Paese del committente;
- nei rapporti “B2C”, sono soggetti ad un diverso regime territoriale a seconda che il trasporto sia intracomunitario o meno. Infatti:
-
- le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario si considerano effettuate in Italia “in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato” (art. 7-sexies, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972);
- le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni si considerano effettuate in Italia “quando la relativa esecuzione ha inizio nel territorio dello Stato” (art. 7-sexies, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972).
obblighi IVA devono essere
adempiuti dall’impresa italiana in applicazione dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972. Nel caso, infatti, in cui un’operazione rilevante ai fini IVA in Italia sia effettuata da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto passivo ivi stabilito, tutti gli adempimenti relativi all’applicazione dell’imposta gravano sul cessionario/committente, il quale dovrà procedere all’assolvimento dell’IVA secondo il meccanismo del cd. “
reverse charge”.
beni esportati al di fuori dell’Unione europea, per cui il riaddebito è soggetto al
trattamento di non imponibilità di cui all’art. 9, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972, che considera tale “
i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea (…)”.
circolare n.12 del 12 marzo 2010 (risposta 3.1) e nella successiva
risoluzione n. 134 del 20 dicembre 2010.
nell’ipotesi di operazioni non imponibili o esenti, effettuate in Italia da soggetti non residenti nei confronti di cessionari o committenti nazionali, questi ultimi provvedono all’autofatturazione indicando in fattura, anziché l’IVA dovuta, gli estremi normativi in base ai quali l’operazione risulta non imponibile o esente. Il suddetto documento deve essere annotato nel registro delle fatture emesse e in quello delle fatture di acquisto (articoli 23 e 25 del D.P.R. n. 633 del 1972), ma non deve essere riportato nel quadro VJ della dichiarazione annuale, trattandosi di fattura senza esposizione di IVA” (circolare n.12/E/2010,
cit.).
operazione non imponibile”, con l’eventuale indicazione della relativa norma (comunitaria o nazionale).