6 Marzo 2015

Regime IVA delle cessioni intra-UE con riserva di gradimento

di Marco Peirolo
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In via generale, l’effetto traslativo della proprietà avviene nel momento in cui le controparti manifestano il reciproco consenso.

Questa regola, che caratterizza le vendite ad effetti immediati, è derogata nelle vendite ad effetti differiti, che ricorrono quando il trasferimento della proprietà è differito al verificarsi di un determinato evento.

Talvolta, il rinvio dell’effetto traslativo della proprietà è dovuto ad una particolare esigenza del cessionario. È il caso della vendita realizzata con “riserva di gradimento” (art. 1520 Cod. Civ.), nel cui ambito è riconducibile l’invio di beni ai clienti in conto visione; la vendita si perfeziona nel momento in cui l’acquirente manifesta al venditore il suo gradimento per i beni (R.M. n. 502030/E/1973).

La vendita dei beni può essere fatta anche a prova, considerandosi sottoposta a condizione sospensiva in modo che il compratore possa verificare che i beni abbiano le qualità pattuite o siano idonei all’uso cui gli stessi sono destinati (art. 1521 Cod. Civ.).

Ai fini Iva, la vendita con riserva di gradimento, così come la vendita a prova, essendo una cessione ad effetto traslativo sospeso, si considera effettuata nel momento in cui si produce il passaggio di proprietà. Dato che tali vendite hanno per oggetto beni mobili, l’operazione si considera in ogni caso effettuata al compimento dell’anno dal momento della consegna o spedizione dei beni (R.M. n. 362071/E/1978).

A livello normativo, l’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 dispone, infatti, che “le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente (…) si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione”.

Per superare la presunzione di cessione, l’art. 1, comma 5, del D.P.R. n. 441/1997 prevede che la consegna dei beni a terzi a titolo non traslativo della proprietà deve risultare, in via alternativa:

  • dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile o da apposito registro tenuto in conformità all’art. 39 del D.P.R. n. 633/1972, ovvero da atto registrato presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente, dai quali risultino la natura, qualità, quantità dei beni medesimi e la causale del trasferimento;
  • dal documento di trasporto, integrato con la relativa causale, o con altro valido documento di trasferimento;
  • da apposita annotazione effettuata, al momento del passaggio dei beni, in uno dei registri Iva, contenente, oltre alla natura, qualità e quantità dei beni, i dati necessari per identificare il soggetto destinatario dei beni medesimi e la causale del trasferimento.

In modo analogo a quanto previsto in ambito nazionale, per i beni trasportati/spediti in altro Paese membro o da quest’ultimo provenienti in base ad una clausola di “riserva di gradimento” non si applica la regola generale in base alla quale “(l)e cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza”.

Tale previsione, contenuta nell’art. 39, comma 1, del D.L. n. 331/1993, risulta infatti derogata, in base alla stessa disposizione, quando “gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna”, nel qual caso “le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna”.

La sospensione d’imposta è subordinata all’annotazione delle movimentazioni dei beni, in entrata o in uscita dall’Italia, nell’apposito registro previsto dall’art. 50, comma 5, del D.L. n. 331/1993.

Operativamente:

  • il cedente italiano deve emettere fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui il cessionario non residente ha manifestato il consenso, ovvero a quello in cui è decorso l’anno se i beni consegnati non sono stati restituiti;
  • il cessionario italiano, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura dal cedente non residente, deve annotare tale documento, previa integrazione, nel registro degli acquisti.

Ai fini INTRASTAT, gli elenchi riepilogativi non vanno presentati, né ai fini fiscali, né ai fini statistici, rispetto al momento dell’invio o del ricevimento dei beni con “riserva di gradimento” o a prova, ma in relazione al periodo (mese o trimestre) in cui la fattura intracomunitaria di cessione o di acquisto è registrata o soggetta a registrazione (Circolare n. 36/E/2010, Parte II, § 7).