22 Gennaio 2019

Regime Iva delle vendite a distanza di beni soggetti ad accisa

di Marco Peirolo
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La Direttiva 2017/2455/UE del 5 dicembre 2017, con effetto dal 1° gennaio 2021, eliminerà in via definitiva la penalizzazione a danno delle aziende produttrici italiane di vini e bevande alcoliche che effettuano attività di vendita diretta on line verso privati consumatori comunitari.

Nella disciplina attualmente vigente, l’articolo 41, comma 1, lett. b), D.L. 331/1993, come interpretato dall’Agenzia delle Entrate (risposta alla consulenza giuridica n. 954-72/2012 del 15 febbraio 2003), prevede l’imponibilità delle cessioni di beni nel Paese di destinazione a condizione che la spedizione/trasporto venga effettuata dal fornitore o per suo conto. La locuzione presente nel primo periodo della norma, ove si fa riferimento ai “beni diversi da quelli soggetti ad accisa”, va intesa nel senso che solo per questi ultimi si applica la soglia di 100.000 euro che costituisce la discriminante per stabilire la tassazione nel Paese di origine, ovvero in quello di destinazione.

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