7 Luglio 2018

Regime Iva editoria – II° parte

di EVOLUTION
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Il settore dell’editoria è soggetto ad un regime speciale Iva regolato dall’articolo 74, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972 e dal Decreto del Ministero delle Finanze del 9 aprile 1993.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza l’ambito oggetto del regime.

Il regime per l’editoria concerne i seguenti beni:

  • giornali quotidiani, con esclusione dei notiziari quotidiani e dei dispacci delle agenzie di stampa;
  • periodici, intendendo per tali “i prodotti editoriali registrati come prodotti ai sensi della L. 8 febbraio 1948, n. 47 e successive modificazioni”, compresi quelli per i quali non può farsi riferimento al requisito della registrazione presso la Cancelleria del Tribunale in quanto esonerati da tale adempimento (esempio pubblicazioni di provenienza estera). In particolare, si considerano periodici quei prodotti che presentano il requisito della cadenza periodica ed hanno contenuto divulgativo;
  • giornali e periodici pornografici, intendendosi per tali i prodotti di carattere osceno vietati ai minori (di anni 16) e, in generale, i prodotti per la cui vendita, ai sensi dell’articolo unico della L. 355/1975, i titolari e gli addetti a rivendita di giornali e riviste sono stati esonerati da responsabilità penali, purché gli stessi non siano esposti in modo da renderli immediatamente visibili al pubblico;
  • cataloghi, intendendosi per tali i prodotti editoriali costituiti dal punto di vista redazionale: dagli elenchi di beni e di prezzi; dalle comunicazioni di natura commerciale; dai depliant; dagli opuscoli e simili aventi funzione meramente pubblicitaria e promozionale;
  • libri, intendendo per tali tutti i lavori dell’arte libraria di qualsiasi dimensione, anche se solo illustrati o di carattere informativo, che si caratterizzano per avere una funzione divulgativa e scientifica. Sono, quindi, da ritenere soggetti alla particolare disciplina anche le ristampe di libri di antiquariato, i libri d’arte, compresi quelli editi in occasione di mostre, i libri di immagini e quelli per bambini in genere. Rientrano, inoltre, nella categoria dei libri tutti gli estratti che, come è noto, sono costituiti da una parte ben definita di una composizione libraria, o di pubblicazione periodica, riproducente, di regola, un’opera dell’ingegno, a differenza della categoria dei depliants, degli opuscoli e simili, aventi, come sopra detto, funzione meramente pubblicitaria e promozionale. Gli estratti, naturalmente, potranno usufruire del particolare regime a condizione che rechino anche l’indicazione del titolo o testata della pubblicazione da cui originano e abbiano, altresì, un prezzo al pubblico indicato nei modi prescritti. Sono esclusi dalla nozione di libri, ai fini che qui interessano, analogamente a quanto si è in passato avuto occasione di precisare, i prodotti editoriali costituiti dai diari scolastici, gli atti o relazioni e bilanci di enti e società e quelli che si presentano oggettivamente costituiti, dal punto di vista redazionale, da una mera serie di elenchi di beni, di prezzi e di altre comunicazioni di natura commerciale;
  • supporti integrativi, intendendo per tali – dal 1° gennaio 2014 – “…i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, ivi inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commerciabili separatamente;
  • prodotti editoriali sopra individuati ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreché il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al 50% del prezzo dell’intera confezione.

Il regime speciale per l’editoria è applicabile anche ai libri registrati su CD, CD-ROM o qualsiasi supporto fisico analogo, che riproduca (in formato video o audio) essenzialmente le stesse informazioni contenute nei libri stampati.

Tale estensione risponde, in particolare, ad un’esigenza logico sistematica di applicazione dello stesso regime speciale Iva per i prodotti editoriali riconducibili alla categoria dei libri commercializzati sia stampati sia registrati su qualsiasi tipo di supporto fisico.

Restano esclusi dall’applicazione del regime speciale:

  • i supporti fisici che riproducono esclusivamente suoni e voci (CD musicale), senza alcun collegamento ad un libro stampato;
  • l’editoria c.d. online.

Per tutti i predetti prodotti editoriali costituisce condizione imprescindibile per l’applicazione del regime speciale l’indicazione del prezzo di vendita al pubblico, comprensivo dell’imposta, sulla pubblicazione o su apposito allegato.

In assenza di prezzo di vendita al pubblico, non si applica il regime speciale.

L’indicazione del prezzo di vendita al pubblico va apposta anche per le copie distribuite gratuitamente (condizione che deve risultare da apposita scritta impressa sul prezzo di vendita). Tali copie (le c.d. “copie di cortesia”) rientrano nel computo della base imponibile che sconta l’Iva secondo il regime speciale.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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