Regime Iva editoria – I° parte
di EVOLUTIONIl regime Iva per l’editoria è un regime semplificato di imposizione e riscossione dell’Iva (c.d. monofase) che deroga alle ordinarie disposizioni contenute nei titoli I e II del D.P.R. 633/1972, in considerazione della peculiarità del settore dell’editoria e delle difficoltà per i relativi operatori ad applicare le disposizioni ordinarie.
L’Iva è, infatti, determinata, in relazione al numero delle copie vendute ovvero in relazione al numero delle copie consegnate o spedite diminuito – di una certa percentuale – a titolo della forfettizzazione delle resa, ed è assolta dall’editore sulla base del prezzo di vendita al pubblico del prodotto editoriale, comprensiva dei valori aggiunti conseguiti da tutti i soggetti che intervengono in tutte le fasi di produzione e di distribuzione dei prodotti editoriali.
Sicché il documento di addebito emesso dall’editore e dai successivi cedenti di prodotti editoriali (ad esempio i distributori e i rivenditori) non ha rilevanza ai fini della rivalsa né ai fini della detrazione da parte degli acquirenti. Resta salva, tuttavia, per effetto della previsione dell’articolo 19, comma 3, lett. a), la detraibilità dell’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi afferenti le operazioni di commercializzazione dei prodotti editoriali, ancorché quest’ultime, siano equiparate, ai sensi dell’articolo 74, secondo comma, del D.P.R. 633/1972, alle operazioni non soggette ad Iva.
Il regime speciale in commento è il regime naturale per il commercio di prodotti editoriali ed è applicato dagli editori.
Si intende per editore l’operatore che intraprende l’iniziativa economica editoriale. In assenza di uno specifico contratto di editoria, si considera obbligato all’assolvimento dell’imposta l’operatore economico che assume in concreto il rischio della realizzazione dell’opera per il successivo sfruttamento economico della stessa.
Per i prodotti editoriali esteri, oggetto di acquisto intra-Ue o di importazione, il soggetto passivo tenuto all’applicazione del regime speciale va individuato, in linea di principio, nel cessionario e importatore che acquista i prodotti editoriali per la successiva commercializzazione nel territorio dello Stato.
Sono equiparati agli editori i soggetti che provvedono alla distribuzione nel territorio dello Stato delle copie dei giornali e delle pubblicazioni in genere trasmessi, anche in via telematica, dall’estero.
Nell’ipotesi in cui la stampa del prodotto editoriale sia commessa da un operatore non residente nel territorio dello Stato ad un soggetto residente, per la successiva commercializzazione, il soggetto passivo tenuto all’applicazione del regime in esame va individuato:
- nel rappresentante della stabile organizzazione in Italia dell’operatore estero;
- nell’operatore estero, se identificato ai sensi dell’articolo 35-ter del D.P.R. 633/1972;
- nel rappresentante nominato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del D.P.R. 633/1972.
In mancanza delle predette condizioni, il soggetto passivo tenuto all’applicazione del regime speciale va individuato nel cessionario che acquista i prodotti editoriali nell’esercizio di impresa, arti o professioni, per la successiva commercializzazione.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |