Regime madre-figlia: onere della prova a carico del Fisco
di Marco BargagliCome noto, la Direttiva comunitaria n. 90/435/CE (c.d. madre-figlia), successivamente rifusa nella Direttiva 2011/96/UE, ha il preciso scopo di eliminare fenomeni di doppia imposizione economica azzerando o riducendo la ritenuta alla fonte a titolo di imposta prevista sulle distribuzioni di dividendi effettuate dalle società controllate (figlie) nei confronti delle società madri (controllanti), localizzate in diversi Paesi della stessa Unione Europea.
A tal fine, la citata direttiva comunitaria prevede due modalità alternative di applicazione del prelievo fiscale sui dividendi erogati nei confronti di società estere: il regime del rimborso in base al quale il soggetto residente che eroga i flussi reddituali opera la ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura indicata nell’articolo 27, comma 3-ter, del D.P.R. 600/1973 (1,375% – 1,20% dal 1 gennaio 2017). Successivamente, il soggetto non residente che ha percepito i dividendi, potrà richiedere all’Amministrazione fiscale italiana il rimborso della ritenuta subita; il regime dell’esenzione previsto dall’articolo 27-bis, comma 3, del D.P.R. 600/1973: in tale circostanza il soggetto residente, alle particolari condizioni previste per l’applicazione della direttiva madre-figlia, su richiesta del soggetto non residente, può non applicare la ritenuta fiscale.
In merito, l’onere della prova di dimostrare la mancanza dei requisiti previsti per l’esenzione dalla ritenuta alla fonte, deve essere provata dall’Amministrazione finanziaria. Sotto tale profilo, quindi, il Fisco non può genericamente limitarsi ad affermare che la holding europea (casa madre) che percepisce i dividendi ha la natura di struttura di puro artificio. Tale importante principio è stato affermato dall’Avvocato generale UE nelle conclusioni relative alla causa C-6/16, depositate il 19 gennaio 2017.
Il caso posto al vaglio dei giudici comunitari riguardava la distribuzione di dividendi da parte di una società francese nei confronti della casa madre residente in Lussemburgo. La catena societaria risultava particolarmente complessa, in quanto la società lussemburghese che percepiva i dividendi (sub-holding intermedia), risultava controllata da una società cipriota la quale, a sua volta, era controllata da una holding di diritto svizzero.
Sulla base delle argomentazioni logico – giuridiche formulate dal Fisco transalpino, la società francese non sarebbe stata il beneficiario effettivo dei dividendi e, conseguentemente, i flussi reddituali non potevano beneficiare del regime di esenzione di cui alla Direttiva comunitaria n. 90/435/CE. Infatti, l’articolata catena societaria avrebbe avuto, come ultimo scopo, quello di sfruttare il regime di favore previsto in ambito UE, traendo un indebito vantaggio fiscale dall’esenzione.
In particolare, la vexata quaestio riguarda i rapporti tra la normativa nazionale dello Stato membro (che pone, in chiave antielusiva, particolari disposizioni antiabuso) e le disposizioni agevolative previste dall’articolo 1, paragrafo 2, della citata Direttiva n. 90/435/CE.
In buona sostanza, occorre accertare se le disposizioni comunitarie che prevedono l’esenzione, per evitare fenomeni di doppia imposizione economica e le correlate libertà fondamentali previste in ambito UE, possano risultare in contrasto con la peculiare normativa di uno Stato membro.
Sul punto, infatti, la normativa francese, come peraltro previsto da quella italiana (articolo 27-bis, comma 5, del D.P.R. 600/1973) esclude l’esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti da una società stabilita in uno Stato membro (esempio Italia), nei confronti di una società avente sede in un altro Stato membro (es. Francia), qualora la società beneficiaria sia direttamente o indirettamente controllata da uno o più soggetti non residenti in Stati della Comunità europea (Extra-UE), a meno che la società beneficiaria dei flussi reddituali non dimostri di non detenere la partecipazione nella società che distribuisce i dividendi allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime di esenzione.
In merito l’Avvocato generale, nelle conclusioni relative alla causa C-6/16, depositate il 19 gennaio 2017, ha evidenziato che il fatto che la società francese che percepisce i dividendi sia controllata, direttamente o indirettamente, da soggetti Extra-UE fa scattare la presunzione relativa ad un potenziale utilizzo abusivo delle disposizioni comunitarie che prevedono, come detto, l’esenzione dalla ritenuta alla fonte.
Quindi, trattandosi di presunzione legale relativa, che ammette prova contraria, spetta ai beneficiari del regime comunitario dimostrare che la catena partecipativa non sia stata costituita per ottenere vantaggi fiscali indebiti.
Tuttavia è sempre necessario adottare, da parte dell’Amministrazione fiscale, un approccio “case by case” ispirato all’effettività sostanziale delle operazioni poste in essere. Infatti, a fronte delle disposizioni antielusive previste a livello domestico dal singolo Stato membro, il contribuente potrà vincere la presunzione legale – relativa dimostrando semplicemente l’esistenza di motivi diversi da quelli meramente fiscali, che giustifichino l’esistenza di una determinata struttura societaria. Sul punto, infatti, l’Avvocato Generale ritiene che, sulla base delle disposizioni previste dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva “madre-figlia”, sarà l’Amministrazione finanziaria a dover fornire idonee argomentazioni relative a comportamenti elusivi posti in essere da parte del contribuente, onde disapplicare i benefici previsti dagli accordi siglati a livello comunitario.
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