Regime opzionale con sistema di controllo del rischio certificato
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariAnche i soggetti esclusi dal regime di adempimento collaborativo di cui al D.Lgs. 128/2015 e che optano per il sistema di adozione del controllo del rischio, di cui al nuovo articolo 7-bis del citato decreto (inserito dal D.Lgs. 221/2023), dovranno essere in possesso di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale certificato da un professionista abilitato (dottore commercialista o avvocato). È quanto precisato dall’Agenzia delle entrate, nel corso di un recente incontro con la stampa specializzata, in relazione al rapporto esistente tra il regime di adempimento collaborativo e quello opzionale previsto per le piccole imprese. Va ricordato che il D.Lgs. 221/2023 da un lato, apporta delle rilevanti modifiche alla disciplina dell’adempimento collaborativo già previsto prima della riforma, con particolare riguardo ai requisiti dimensionali per l’accesso, agli effetti ed alla procedura da seguire; dall’altro, si inserisce il nuovo regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale per i soggetti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 4, D.Lgs. 128/2015, così come modificato, l’impresa che aderisce al regime deve essere dotata di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, aggiungendo che per questi ultimi è necessario “mappare” anche quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente. Inoltre, il sistema deve assicurare, oltre a quanto già previsto in precedenza, anche una mappatura dei rischi fiscali relativi ai processi aziendali.
La volontà del legislatore pare quella di inserire il sistema integrato per la rilevazione e gestione dei rischi fiscali di cui l’impresa deve essere dotata nel più ampio contesto relativo agli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili voluti dal Codice della crisi d’impresa e inserito nell’articolo 2086, Cod. civ.
Altra novità rilevante è l’inserimento del nuovo comma 1-bis, all’articolo 4, D.Lgs. 128/2015, in base al quale il sistema di rilevazione dei rischi, di cui in precedenza, dovrà tener conto di due elementi:
- dovrà essere predisposto in modo coerente con le linee guida che saranno indicate da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate, e soprattutto;
- dovrà essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
Quest’ultimo aspetto sta prestando il fianco ad alcune critiche da parte degli operatori, in quanto dovrà essere chiarito il significato del possesso di “specifica professionalità”, che dovrebbe essere già insita nell’iscrizione ad uno dei due ordini professionali (dottori commercialisti o avvocati).
Tornando al chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate, nel corso dell’incontro con la stampa specializzata, è stato precisato che, stante il richiamo all’articolo 4, da parte dell’articolo 7-bis, D. Lgs. 128/2015, è necessario che, anche il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale nell’ambito del regime opzionale sia certificato, al pari di quanto previsto nel regime ordinario dell’adempimento collaborativo. Si tratterà di capire se la proceduta da adottare dal professionista per la certificazione del sistema sarà, come ci si augura, differente e meno impegnativa rispetto a quella prevista nell’articolo 4, D.Lgs. 128/2015, per le imprese che aderiscono al regime di adempimento collaborativo, pena il probabile fallimento della norma in quanto i costi che l’impresa dovrà sostenere potranno essere eccessivamente elevati.