Regime premiale “allargato”
di Alessandro BonuzziL’infedele compilazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore non preclude l’accesso ai benefici del regime premiale quando non “sposta” la congruità o la coerenza agli indicatori.
Lo ha chiarito la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 24/E di ieri a parziale modifica di quanto indicato nella circolare n. 28/E dello scorso anno.
Il documento di prassi si occupa di fornire le linee guida in ordine all’applicazione degli studi di settore e dei parametri per il periodo d’imposta 2015.
Tra le questioni trattate vi è quella relativa all’infedele compilazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e dei relativi riflessi sull’applicazione del regime premiale.
Si ricorda che tale regime, previsto dall’articolo 10 del D.L. 201/2011, comporta:
- la preclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici di cui all’articolo 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. 600/1973 e all’articolo 54, comma 2, del D.P.R. 633/1972;
- la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43 del D.P.R. 600/1973 e dall’articolo 57, comma 1, del D.P.R. 633/1972;
- la ammissibilità alla determinazione sintetica del reddito complessivo ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 600/1973 (redditometro), a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.
La circolare 28/E/2015 aveva osservato che l’accesso al “regime premiale” si applicava al verificarsi di due condizioni:
- l’essere congruo, anche per effetto di adeguamento, nonché coerente e normale rispetto agli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dei singoli studi di settore;
- aver regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi, indicando fedelmente tutti i dati previsti.
Secondo il parere dell’Ufficio, infatti, la condizione della fedeltà nell’indicazione dei dati aveva carattere autonomo sia rispetto al requisito della congruità sia a quello della coerenza e normalità.
Pertanto, l’indicazione infedele dei dati precludeva l’accesso ai benefici del regime premiale a prescindere se la sostituzione dei dati infedeli con quelli veritieri comportava o meno una situazione di non congruità o di non coerenza agli indicatori.
La circolare di ieri modifica parzialmente questo orientamento fornendo, a beneficio dei contribuenti, un’interpretazione sistematica della normativa di riferimento.
In particolare, sul punto l’Agenzia precisa che “l’enunciazione di principio secondo cui l’indicazione infedele dei dati preclude l’accesso ai benefici del regime premiale a prescindere dal fatto che la sostituzione dei dati infedeli con quelli veritieri comporti una situazione di non congruità o di non coerenza agli indicatori, non sembrerebbe in linea con la descritta ratio legis”.
In altri termini, ai fini dell’accesso al regime premiale, la condizione relativa alla fedeltà dei dati risulta sussistere anche nel caso di errori o omissioni che però non comportino la modifica:
- dell’assegnazione ai cluster;
- del calcolo dei ricavi o dei compensi stimati, ovvero, qualora gli errori o omissioni comportino la modifica dei ricavi o dei compensi stimati, le risultanze dell’applicazione degli studi di settore sulla base dei dati veritieri siano di un ammontare non superiore rispetto ai ricavi o compensi dichiarati;
- del posizionamento rispetto agli indicatori di normalità o di coerenza, nel senso che il contribuente – anche a seguito della modifica dei dati – risulti coerente e normale.