La mancata indicazione in dichiarazione rappresenta una violazione sostanziale, tanto che è sufficiente a compromettere l’accesso al regime premiale.
Sono interessati al beneficio, tutti i soggetti passivi titolati di reddito d’impresa e di lavoro autonomo.
I termini di accertamento oggetto di riduzione sono quelli di cui:
- all’articolo 57, comma 1, D.P.R. 633/1972, secondo cui gli avvisi relativi a rettifiche o accertamenti della dichiarazione Iva annuale previsti dagli articoli 54 e 55, comma 2, D.P.R. 633/1972, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
- all’articolo 43, comma 1, D.P.R. 633/1972, secondo cui gli avvisi relativi alle rettifiche o accertamenti delle imposte sui redditi devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Pertanto, la riduzione di 2 anni taglia i termini di accertamento al 31.12 del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
I requisiti per accedere al regime premiale sono i seguenti:
- documentazione delle operazioni effettuate mediante fattura elettronica tramite SdI (sia per obbligo che per scelta) oppure documento commerciale con memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri;
- tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 500 euro.
Lo sconto biennale dei termini per l’accertamento spetta anche nel caso in cui l’impresa o il professionista riceva fatture cartacee per acquisti da un contribuente forfetario, ovvero da un soggetto Ue.
La tracciabilità è garantita quando il pagamento è effettuato o ricevuto mediante:
- bonifico bancario o postale;
- carta di credito;
- assegno bancario, circolare o postale;
- ricevuta bancaria (RIBA);
- Mav.
È sufficiente, quindi, effettuare o ricevere anche solo un pagamento in contanti, o comunque mediante mezzi diversi da quelli sopra individuati, per un importo superiore a 500 euro, per pregiudicare l’accesso al regime premiale.
Per beneficiare della riduzione biennale dei termini per accertamento per il periodo d’imposta 2023, è condizione necessaria la barratura della specifica casella presente:
- nel rigo RS136 del modello Redditi 2024 PF o SP;
- nel rigo RS269 del modello Redditi 2024 SC.
L’omessa comunicazione in dichiarazione compromette l’applicabilità della riduzione dei termini per l’accertamento.
Si ritiene che possano beneficiare del regime premiale, anche i contribuenti forfettari che rispettano la triplice condizione:
- di aver emesso esclusivamente fatture in formato elettronico tramite Sdi;
- della tracciabilità dei pagamenti e degli incassi di importo superiore a 500 euro;
- della barratura della casella del rigo RS136 del modello Redditi PF.