Regime premiale per pagamenti tracciati: ammessi anche RIBA e MAV
di Fabio GarriniIl regime premiale che riduce di due anni il rischio di subire contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate risulta applicabile anche nel caso in cui il contribuente effettui incassi o pagamenti tramite RIBA e MAV: questo è il principale chiarimento contenuto nella risposta ad interpello 404 pubblicata nella giornata di ieri, 2 agosto 2022.
Nel medesimo documento si evidenzia peraltro che risulta del tutto irrilevante il fatto che il contribuente abbia ricevuto fatture in modalità cartacea (nel caso di specie, emesse da un contribuente che aveva aderito al regime forfettario).
Il regime premiale
Quando, nel 2015, il D.Lgs. 127/2015 introdusse il meccanismo di fatturazione elettronica tra privati nelle forme che oggi ben conosciamo, inizialmente previsto quale soluzione facoltativa, introdusse come incentivo ai pionieri della trasmissione telematica delle fatture (nonché della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per i commercianti al minuto) un consistente vantaggio in termini di protezione dagli accertamenti fiscali: si tratta della riduzione dei termini di decadenza per l’emissione di avvisi di accertamento (di cui all’articolo 57, comma 1, D.P.R. 633/1972 e all’articolo 43, comma 1, D.P.R. 600/1973, rispettivamente per il comparto Iva e per quello delle imposte dirette) di due anni (la prima versione prevedeva la riduzione di un anno, poi raddoppiata).
Come precisato dal D.M. 04.08.2016, attuativo della disciplina in commento, la richiamata riduzione dei termini si applica soltanto in relazione ai redditi d’impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi.
Tale meccanismo premiale doveva però essere accompagnato da altri elementi di fedeltà fiscale, quali la necessità di tracciare le movimentazioni finanziarie; l’articolo 3 D.Lgs. 127/2015 attribuisce infatti tale vantaggio a coloro che garantiscono “la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500”.
Come ben noto, dal 2019 la fatturazione elettronica tra privati è divenuto un obbligo generalizzato, ma tale disposizione premiale non è stata abrogata (erano previsti altri benefici, questi invece eliminati) e, di fatto, la compressione dei termini di accertamento oggi è divenuto un riconoscimento verso quei soggetti che si impegnano a tracciare incassi i pagamenti oltre la soglia di rilevanza di euro 500.
La franchigia fissata si è resa necessaria posto che la presenza anche di un solo incasso o pagamento sopra soglia comporta il venir meno del beneficio.
Il citato decreto attuativo, all’articolo 3, indica anche le modalità di pagamento ammesse: bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità.
La questione esaminata nella risposta ad interpello in commento riguarda l’applicabilità del regime premiale relativamente ad un contribuente che ha incassato/pagato alcune somme oltre soglia con strumenti di pagamento che permettono chiaramente di tracciare la transazione finanziaria, pur non essendo compresi nel citato elenco: si tratta del MAV e della RIBA.
Sul punto l’Agenzia osserva come il richiamato elenco debba considerarsi tassativo, ciononostante ha convenuto che MAV e RIBA siano strumenti assimilabili a quelli elencati all’articolo 3 del decreto attuativo, in quanto ne soddisfano i medesimi requisiti di tracciabilità.
D’altro canto, si deve osservare, dal punto di vista sostanziale non avrebbe alcun senso escludere tali strumenti, e designarne come ostativo l’uso avrebbe compromesso per moltissimi soggetti la possibilità di accedere al regime premiale, visto che soprattutto la ricevuta bancaria costituisce ancor oggi uno strumento ampiamente diffuso per gestire incassi e pagamenti con clienti e fornitori.
Si ricorda che il possesso dei requisiti deve essere comunicato nella dichiarazione dei redditi riguardante l’annualità per la quale si intende invocare il beneficio: la casella da barrare è RS269 in Redditi SC, RS136 in Redditi PF e Redditi SP. Secondo l’articolo 4, comma 1, del decreto attuativo, la mancata comunicazione comporta l’inefficacia della riduzione dei termini di accertamento.
L’interpello 404/2022 chiarisce poi l’irrilevanza dell’utilizzo o meno del canale telematico per le fatture ricevute (nella fattispecie, il contribuente ha ricevuto fatture elettroniche da fornitori che applicano il regime forfettario): infatti, mentre l’obbligo di porre in essere transazioni finanziaria tracciabili riguarda tanto le operazioni attive quanto quelle passive, la fatturazione elettronica è un requisito che riguarda i documenti emessi, mentre la norma non richiede un’analoga verifica sui documenti relativi al ciclo passivo.