12 Novembre 2016

Regime premiale della trasmissione telematica delle fatture

di Gianpiero NotarangeloNicola Saraco
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In un precedente contributo (“L’opzione per l’invio “generalizzato” delle fatture elettroniche”) si è data evidenza che lo scorso 28 ottobre l’Agenzia delle entrate ha pubblicato il provvedimento n. 182070, avente ad oggetto le regole per la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni. Il provvedimento è stato emanato in attuazione dell’articolo 1, commi 2 e 3, D.Lgs. 127/2015.

La norma prevede, in estrema sintesi, la possibilità per tutti i contribuenti soggetti passivi Iva (anche per le operazioni diverse rispetto a quelle per le quali vi è già un obbligo di fatturazione elettronica – i.e. nei confronti di soggetti pubblici, c.d. Business to Government) di optare dall’1 gennaio 2017 per la trasmissione e la ricezione delle fatture, anche elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, direttamente all’Agenzia delle entrate.

L’opzione di cui all’articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015, finalizzata a favorire l’informatizzazione dei documenti fiscali, nonché adeguati meccanismi di riscontro tra le fatture emesse/ricevute e le transazioni effettuate, fa scattare dei benefici ad hoc a favore dei contribuenti, al fine incentivarne l’adesione.

In particolare, in ossequio all’articolo 3 D.Lgs. 127/2015, il regime premiale, in caso di opzione, prevede il venir meno:

  • dell’obbligo di trasmissione del cd. spesometro;
  • dell’obbligo di trasmissione della comunicazione black list (oggi abrogata dal D.L. 193/2016 a partire dal periodo d’imposta 2017);
  • dell’obbligo di invio degli elenchi riepilogativi INTRASTAT per comunicare gli acquisti di beni e le prestazioni di servizio ricevute;
  • dell’obbligo di comunicare le operazione effettuate con controparti residenti in San Marino.

Inoltre, ulteriori benefici sono:

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, preme ricordare che il provvedimento dell’Agenzia ha definito quali sono le modalità operative per esercitare l’opzione per la trasmissione telematica delle fatture e dei relativi dati, nonché per l’invio dei dati stessi. Al riguardo, si evidenzia che è possibile optare per il regime in parola esclusivamente in modalità telematica mediante apposita funzionalità presente nel sito web dell’Agenzia, previa autenticazione con le credenziali dei servizi telematici. L’opzione, da effettuarsi entro il 31 dicembre dell’anno solare precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati, ha durata per 5 periodi d’imposta ed è irrevocabile durante tale lasso temporale. Prima della scadenza del quinto anno solare sarà possibile revocare l’opzione; se non revocata, essa si estende al quinquennio successivo.

Il provvedimento stabilisce che i dati da trasmettere dovranno essere in formato XML, salvo il caso in cui il contribuente utilizzi il Sistema di Interscambio (di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, L. 244/2007) per la trasmissione di fatture elettroniche; in tal caso, l’Agenzia acquisisce in automatico le informazione in esse contenute.

La trasmissione dei dati dovrà avvenire con cadenza trimestrale, ossia entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

Dall’analisi degli allegati al provvedimento, i dati da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate parrebbero coincidere con le informazioni da indicare nel nuovo spesometro: i dati del cliente/fornitore per singola fattura, i dati di fatturazione (data e numero), imponibile, imposta, aliquota, tipologia di operazione.

A tal proposito, il venir meno dell’obbligo di invio dello spesometro risulterebbe, più che altro, non un vero e proprio beneficio, bensì una semplice rimozione di duplicazione di dati.

Tuttavia, giova segnalare che al momento non sono state rese note dall’Agenzia le modalità tecniche per la trasmissione del nuovo spesometro.

Pertanto, ad oggi risulta difficoltoso valutare la convenienza e l’appeal della trasmissione dei dati prevista dal regime opzionale in luogo della presentazione del nuovo spesometro. Infatti, atteso che i due adempimenti sotto il profilo sostanziale e della tempistica dovrebbe coincidere, solo le diverse modalità tecniche di trasmissione potrebbero incidere sulla scelta del contribuente.

Anche l’esonero dalla presentazione della comunicazione black List, costituisce di fatto un “incentivo” senza appeal a seguito della sua abrogazione a far data dal periodo d’imposta 2017; stessa cosa può dirsi per l’invio degli elenchi INTRASTAT, abrogati anch’essi dal medesimo decreto.

Se quanto fin qui esposto sarà confermato dall’Agenzia delle entrate, i benefici maggiori che l’opzione per la trasmissione dei dati in commento potrebbe comportare riguarderanno la riduzione di un anno dei termini di accertamento e la priorità nei rimborsi Iva.

 

 

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