9 Febbraio 2017

Il nuovo regime sanzionatorio per le operazioni inesistenti

di Marco Peirolo
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16679 del 2016, è intervenuta chiarendo l’ambito applicativo del comma 9-bis.3 dell’articolo 6 del D.Lgs. 471/1997, come novellato dal D.Lgs. 158/2015, di riordino del sistema sanzionatorio.

La norma in esame, nel disciplinare l’ipotesi di errata applicazione del reverse charge alle operazioni esenti, non imponibili o non soggette ad imposta, dispone che, “se il cessionario o committente applica l’inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni dell’imposta che la detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare l’imposta eventualmente non detratta ai sensi dell’articolo 26, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”. La norma prosegue stabilendo che “la disposizione si applica anche nei casi di operazioni inesistenti, ma trova in tal caso applicazione la sanzione amministrativa compresa tra il cinque e il dieci per cento dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro”.

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