22 Febbraio 2018

Regime speciale agenzie di viaggio anche se il cliente è soggetto Iva

di Marco Peirolo
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La Corte di giustizia, con la sentenza resa nella causa C-380/16 dell’8 febbraio 2018, confermando le censure sollevate dalla Commissione europea, ha dichiarato che la Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in base alla Direttiva n. 2006/112/CE, per aver escluso dal regime speciale delle agenzie di viaggio i servizi turistici forniti ai soggetti passivi che li utilizzano per le esigenze della loro impresa e per aver autorizzato le agenzie di viaggio, laddove soggette a detto regime speciale, a determinare in modo forfetario la base imponibile per categorie di prestazioni e per ogni periodo d’imposta.

È stato, pertanto, ribadito l’orientamento, già sostenuto dai giudici dell’Unione, in base al quale il regime speciale si applica anche negli stadi anteriori alla vendita “al consumo”.

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