Regime speciale agenzie di viaggio anche se il cliente è soggetto Iva
di Marco PeiroloLa Corte di giustizia, con la sentenza resa nella causa C-380/16 dell’8 febbraio 2018, confermando le censure sollevate dalla Commissione europea, ha dichiarato che la Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in base alla Direttiva n. 2006/112/CE, per aver escluso dal regime speciale delle agenzie di viaggio i servizi turistici forniti ai soggetti passivi che li utilizzano per le esigenze della loro impresa e per aver autorizzato le agenzie di viaggio, laddove soggette a detto regime speciale, a determinare in modo forfetario la base imponibile per categorie di prestazioni e per ogni periodo d’imposta.
È stato, pertanto, ribadito l’orientamento, già sostenuto dai giudici dell’Unione, in base al quale il regime speciale si applica anche negli stadi anteriori alla vendita “al consumo”.
La Commissione ha fatto valere che il regime previsto in Germania per il calcolo dell’Iva relativa ai servizi turistici non è conforme alla normativa comunitaria, in quanto la Direttiva n. 2006/112/CE prevede, agli articoli da 306 a 310, un regime speciale secondo cui i servizi turistici forniti a un cliente da un’agenzia di viaggio sono considerati come una prestazione di servizi unica.
Il diritto tedesco si pone in contrasto con questa disciplina, sotto un duplice profilo:
- in primo luogo, rileva la Commissione, non è lecito escludere dall’applicazione del regime speciale i soggetti passivi che utilizzano servizi turistici per le esigenze della loro impresa. Già nella sentenza del 26 settembre 2013, causa C-189/112 (Commissione/Spagna), la Corte ha dichiarato che il regime speciale deve essere applicato non soltanto alle prestazioni fornite ai consumatori finali privati, ma anche a quelle fornite ad imprenditori soggetti ad imposta. Gli Stati membri, pertanto, non hanno la facoltà di limitare il regime speciale alla prima categoria di prestazioni;
- in secondo luogo, osserva ancora la Commissione, il metodo di calcolo previsto dal diritto tedesco in materia di Iva è incompatibile con la Direttiva n. 2006/112/CE. Conformemente agli articoli 73 e da 306 a 310 di quest’ultima, la base imponibile deve essere determinata separatamente per ogni viaggio. Per contro, il diritto tedesco autorizza il calcolo forfetario del margine per “categorie di prestazioni” o per tutti i viaggi che si svolgono in un periodo di tempo determinato, quando nella citata sentenza, la Corte ha altresì dichiarato che tale determinazione forfetaria non è conforme al sistema comune dell’Iva.
La questione relativa all’applicabilità del regime speciale ai pacchetti turistici venduti a soggetti diversi dai viaggiatori era stata già sollevata dal giudice del rinvio nella causa C-220/11, ma la Corte UE non si è pronunciata in considerazione della risposta fornita, in via preliminare, ad altra questione, riguardante il divieto di applicazione del regime speciale nell’ipotesi in cui l’impresa si limiti a fornire esclusivamente il trasporto di passeggeri, con esclusione di qualsiasi altro servizio turistico.
In effetti, accade con una certa frequenza che i viaggi “tutto compreso” siano venduti ad altre agenzie di viaggio o ad altri soggetti Iva per essere utilizzati nell’ambito della propria attività o come premio per i propri collaboratori o per la propria forza vendita.
La normativa italiana, al pari di quella comunitaria, subordina l’applicazione del regime speciale alla qualifica soggettiva del destinatario; nel richiedere che quest’ultimo sia un viaggiatore, sembrerebbe, pertanto, che il regime speciale non sia applicabile negli stadi anteriori alla vendita “al consumo”.
Invece, la Corte di giustizia, nelle cause riunite C-236/11, C-189/11, C-193/11, C-269/11, C-293/11, C-269/11, C-309/11 e C-450/11 del 26 settembre 2013, ha respinto le censure della Commissione europea nei confronti, rispettivamente, di Italia, Spagna, Polonia, Repubblica ceca, Grecia, Francia, Finlandia e Portogallo, privilegiando l’applicazione in chiave esclusivamente oggettiva del regime speciale previsto per le agenzie di viaggio.
Tale conclusione, in base alla quale occorre avere riguardo alla natura della prestazione resa e non alla qualifica del destinatario della stessa, si giustifica – secondo i giudici dell’Unione – alla luce degli obiettivi delle disposizioni che regolano il regime speciale sul piano comunitario. Il regime previsto per le agenzie di viaggio, infatti, è volto a semplificare le modalità di recupero (in detrazione o a rimborso) dell’imposta versata sui servizi acquistati nei vari Paesi, garantendo, al tempo stesso, che ciascun servizio sia tassato nel luogo in cui si realizza il consumo finale.
La sentenza resa, da ultimo, nella causa C-380/16 dell’8 febbraio 2018, conferma questa impostazione, ma occorre osservare che l’applicazione del regime speciale ai servizi turistici venduti ad altri operatori economici rende le agenzie di viaggio meno competitive a causa del divieto di detrazione dell’imposta per la clientela “business”, che ha pertanto convenienza a rivolgersi a fornitori che applicano il regime ordinario o a fornitori extracomunitari, non soggetti alle regole del regime speciale.