Il regime speciale Iva per l’editoria
di Giulio BenedettiIl settore dell’editoria è soggetto ad un regime speciale Iva regolato dall’articolo 74, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972 e dal Decreto del Ministero delle Finanze del 9 aprile 1993.
Tale regime viene definito “monofase” in quanto l’Iva, calcolata con aliquota del 4% sulle cessioni di giornali quotidiani, periodici, libri e cataloghi, è dovuta solo dagli editori ovvero i soggetti che si assumono il rischio della realizzazione dell’opera e sfruttano economicamente la sua commercializzazione, non venendo applicata l’imposta, con il meccanismo della rivalsa e detrazione, nei passaggi successivi.
L’Iva viene applicata sulla base del prezzo di copertina della pubblicazione (prezzo di vendita al pubblico) sulla base di uno dei due seguenti metodi (a scelta dall’editore):
- numero delle copie consegnate o spedite,
- numero delle copie effettivamente vendute.
In particolare con il primo metodo (numero delle copie consegnate o spedite), l’imposta è dovuta in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito di una percentuale di forfetizzazione della resa in caso di cessioni:
- di libri (70% di resa),
- di quotidiani e periodici diversi dai pornografici e da quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi (80% di resa),
- di libri (dal 1° gennaio 2014) per le scuole di ogni ordine e grado e testi universitari ceduti unitamente a supporti integrativi (70% di resa).
La successiva commercializzazione delle pubblicazioni restituite non sono imponibili e non richiedono la certificazione della cessione con emissione di scontrini, ricevute o fatture fiscali, a meno che non vengano riproposte con veste editoriale diversa.
Con il secondo metodo opzionale (numero delle copie effettivamente vendute) l’editore è invece tenuto a corrispondere l’imposta in base al venduto per le cessioni di:
- giornali e periodici pornografici,
- cataloghi,
- prodotti editoriali da parte di associazioni dilettantistiche e associazioni senza scopo di lucro che hanno esercitato l’opzione per avvalersi del regime di favore previsto dalla L. 398/1991, determinando in modo forfettario la detrazione dell’Iva,
- giornali quotidiani, periodici (anche pornografici) e libri venduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, ai quali, dal 1° gennaio 2014, si applica l’aliquota propria di ciascuno dei beni venduti.
L’editore, indipendentemente dal metodo di calcolo adottato, dovrà tenere a norma dell’articolo 39 D.P.R. 633/1972 (“tenuta e conservazione dei registri e documenti”) un apposito registro degli editori. Più precisamente:
- nel caso dell’adozione del metodo del numero delle copie consegnate o spedite: entro il mese successivo a quello di spedizione o consegna l’editore dovrà annotare nel richiamato registro il numero delle copie consegnate o spedite, il numero delle copie costituenti la resa forfettaria, il prezzo di vendita al pubblico, l’ammontare dei corrispettivi comprensivi di Iva ridotto della percentuale di forfettizzazione della resa, l’ammontare imponibile complessivo mediante scorporo dell’Iva sui corrispettivi, l’ammontare dell’Iva dovuta;
- nel caso di adozione del metodo del numero delle copie effettivamente vendute: al momento della consegna della pubblicazione l’editore dovrà annotare nel registro la data di consegna, la descrizione del fascicolo, le quantità consegnate, la data della restituzione, le quantità restituite, le quantità cedute e il prezzo di copertina e base imponibile.
La fatturazione non è obbligatoria ma è richiesta l’emissione della fattura in caso di esportazioni o cessioni intracomunitarie: i documenti emessi, anche facoltativamente, sono esenti dall’imposta di bollo.
La normativa di settore ha subìto delle importanti modifiche con le novità introdotte dall’articolo 19, comma 1, lettera a), D.L. 63/2013, oggetto di successivi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate con la circolare 23/E/2014.
In particolare, le modifiche principali riguardano:
- la definizione di “supporto integrativo”,
- l’applicazione dell’aliquota Iva propria di ciascuno dei beni, diversi dai supporti integrativi, ceduti unitamente ai prodotti editoriali, con prezzo indistinto e in unica confezione,
- l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari se il costo del bene, diverso dal supporto integrativo, ceduto insieme al prodotto editoriale supera il 50% del prezzo di vendita dell’intera confezione,
- l’abrogazione delle disposizioni per la commercializzazione di libri, quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, congiuntamente a beni, diversi dai supporti integrativi, funzionalmente connessi.
Queste importanti modifiche, insieme alla trattazione d’insieme del regime speciale dell’editoria, verranno approfondite durante il seguente seminario di specializzazione:
19 Gennaio 2018 a 9:11
Buongiorno,
ma la percentuale della forfetizzazione della resa non è 70% per i quotidiani e libri e 80% per i libri?
Grazie
19 Gennaio 2018 a 10:28
UTILISSIMI GLI ARTICOLI E LE NOVITA’.QUESTA MATTINA MI SONO PRESA UN BELLO SPAVENDO PER POI SCOPRIRE LEGGENDO L’ARTICOLO DEL DPR CHE LE PERCENTALI SU CUI CALCOLARE LA RESA FORFETTARIA NELL’EDITORIA SONO ERRATE!GRAZIE E BUON LAVORO