L’applicazione del regime speciale presuppone, quindi, che il servizio turistico sia reso da altri soggetti (per esempio una struttura alberghiera) e sia stato acquisito nella disponibilità dell’agenzia di viaggio prima di essere richiesto del cliente.
Non è richiesto che l’agenzia di viaggio abbia “acquistato” il servizio oggetto di rivendita al cliente, ma soltanto che il medesimo sia stato “acquisito nella disponibilità” dell’agenzia di viaggio anteriormente alla specifica richiesta del viaggiatore.
Occorre, cioè, che il servizio sia messo a disposizione, da parte del fornitore all’agenzia, prima della vendita al cliente, laddove il concetto di “disponibilità” è collegato alla possibilità di esercitare un diritto di opzione temporanea, in base agli accordi raggiunti con il fornitore.
In particolare, un servizio turistico può ritenersi acquisito nella disponibilità dell’agenzia di viaggio quando quest’ultima può effettivamente disporne a favore dei propri clienti in via esclusiva e senza necessità di autorizzazioni. È tale, per esempio, il caso in cui l’agenzia non abbia la necessità della conferma della disponibilità delle camere.
Pertanto, il regime speciale è applicabile nel caso in cui un albergo assicuri all’agenzia temporaneamente la disponibilità di un certo numero di stanze; in tal caso, fino al termine finale di disponibilità delle camere, l’agenzia può disporre liberamente delle camere stesse, senza dovere di volta in volta richiedere un’autorizzazione all’albergo, mentre nel medesimo periodo l’albergo non può disporre delle camere, in quanto le medesime sono nella disponibilità dell’agenzia di viaggio.
Solo allo scadere del termine pattuito, le camere non utilizzate dall’agenzia ritorneranno nella disponibilità dell’albergo, che potrà liberamente farne uso; mentre, da qual momento in poi, l’agenzia non avrà più la disponibilità del servizio.
È questo il caso in cui l’agenzia acquista dei singoli servizi, che poi cede a clienti, indipendentemente da una specifica richiesta, quali, per esempio, i posti letto in albergo o su voli charter con “allotment”, ma anche altri servizi con opzioni temporanee.
In tali casi, l’imposta si applica sulla differenza, al netto del tributo, tra il corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggio e il costo del servizio turistico, comprensivi dell’imposta.
Invece, il regime speciale non si applica alle agenzie di viaggio che svolgono attività di mera intermediazione nei confronti dei clienti, cioè che agiscono in nome e per conto dei viaggiatori. In questa categoria di operazioni rientrano, a titolo esemplificativo, le prenotazioni di alberghi, le prenotazioni di viaggi, la vendita di biglietti di trasporto, i servizi relativi alla vidimazione dei passaporti e similari.
Analogamente, lo stesso regime speciale non si applica ai servizi effettuati direttamente dagli organizzatori avvalendosi delle proprie strutture aziendali (alberghi, ristoranti, mezzi di trasporto ecc.), ma solo a quelli resi da terzi.
Quanto esposto è confermato dalla prassi amministrativa (Circolare n. 328/1997, e, da ultimo, risposta a interpello n. 80/E/2025 dell’Agenzia delle Entrate) e dalla giurisprudenza (Cassazione n. 3857/2022).
Nella prospettiva comunitaria, l’approccio adottato è differente.
Anzitutto, gli articoli 306 e ss., Direttiva 2006/112/CE, nel disciplinare il regime speciale previsto per le agenzie di viaggio, non fanno alcun riferimento al concetto di “pacchetto turistico”, inteso come combinazione di più servizi turistici resi da terzi al viaggiatore.
Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, si desume che l’applicazione del regime speciale dipende esclusivamente dalla tipologia di servizi acquistati dall’agenzia a vantaggio del viaggiatore.
In particolare, con la sentenza di cui alla causa C-108/22 del 29 giugno 2023, la Corte europea, ribadendo il principio espresso nella sentenza resa nella causa C-552/17 del 19 dicembre 2018, ha affermato che un servizio di alloggio turistico, acquistato in nome proprio dall’agenzia di viaggio per essere successivamente rivenduto al viaggiatore, costituisce un servizio turistico soggetto al regime speciale anche se non accompagnato da ulteriori prestazioni.
Occorre, tuttavia, osservare che, in base all’elaborazione della giurisprudenza della Corte, i servizi resi dall’agenzia di viaggio rientrano nel regime speciale solo se relativi ad un viaggio, con la conseguenza che, se il servizio reso non è accompagnato da un servizio turistico, ad esso non può applicarsi il regime speciale.
A questo riguardo, nella sentenza 9 dicembre 2010, causa C-31/10, è stata esclusa l’applicazione del regime speciale per la vendita di singoli biglietti d’ingresso all’opera da parte dell’agenzia di viaggio, senza fornitura di una prestazione di viaggio, in quanto si determinerebbe un fenomeno di distorsione della concorrenza, tenuto conto che la stessa attività sarebbe assoggettata a imposta in maniera diversa a seconda che l’operatore economico sia o meno un’agenzia di viaggio.
La finalità del regime speciale è confermata dalla sentenza 1° marzo 2012, causa C-220/11, riguardante una società di trasporto di persone che utilizza i propri pullman per fornire alle agenzie di viaggio servizi di trasporto.
Secondo la Corte, la circostanza che i predetti servizi non includano la prestazione di alloggio non è sufficiente per escluderli dall’ambito di applicazione del regime speciale, il quale esige, tuttavia, che il servizio di trasporto non si riduca ad una prestazione unica e che comprenda, oltre al trasporto, altre prestazioni, quali le informazioni ed i consigli riguardanti le diverse possibilità di scelta per le vacanze e la prenotazione del viaggio in pullman.