28 Marzo 2025

Regime speciale IVA per i servizi turistici: approccio interno e comunitario

di Marco Peirolo
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La scheda di FISCOPRATICO

Il comma 5-bis, dell’articolo 74-ter, D.P.R. 633/1972, stabilisce che, per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio relative a prestazioni di servizi turistici rese da altri soggetti, che non possono essere considerati “pacchetti turistici”, l’imposta si applica sulla differenza, al netto dell’Iva, tra il prezzo del servizio ed il corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggio, qualora tali prestazioni siano state precedentemente acquisite nella disponibilità dell’agenzia.

La norma è ribadita dall’articolo 1, comma 3, D.M. 340/1999, secondo cui il predetto regime speciale trova applicazione, nei casi di cui sopra, quando i servizi turistici non riconducibili fra i “pacchetti turisticisono resi da altri soggetti e acquisiti nella disponibilità dell’agenzia di viaggio anteriormente alla specifica richiesta del viaggiatore.

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