29 Aprile 2020

Regime transitorio dividendi: verifica della consistenza della partecipazione

di Fabrizio RicciGianluca Cristofori
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La scheda di FISCOPRATICO

Com’è noto, a decorrere dal 1° gennaio 2018 il regime di tassazione dei dividendi percepiti al di fuori dell’esercizio d’impresa da persone fisiche residenti, in relazione a partecipazioni “qualificate”, è stato equiparato a quello previsto per i dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni “non qualificate”, ad opera dell’articolo 1, commi da 1003 a 1005, L. 205/2017 (c.d. “Legge di Bilancio 2018”).

Nella sua attuale formulazione, l’articolo 27 D.P.R. 600/1973 dispone l’assoggettamento alla ritenuta a titolo d’imposta del 26 per cento degli utili in qualunque forma corrisposti a persone fisiche residenti, in relazione a partecipazioni sia “qualificate”, che “non qualificate”, nonché agli utili derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell’articolo 44, comma 2, lettera a), Tuir, non relativi all’impresa.

L’intero importo degli utili derivanti da partecipazioni “qualificate” viene dunque inciso mediante l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta del 26 per cento in luogo del concorso, anche se solo parziale, alla determinazione del reddito imponibile ai fini dell’Irpef soggetto ad aliquota progressiva, come previsto dalla previgente disciplina e, ove applicabile, da quella transitoria.

Prima delle modifiche recate dalla Legge di Bilancio 2018, i dividendi percepiti in relazione a partecipazioni “qualificate” da persone fisiche residenti al di fuori dell’esercizio d’impresa concorrevano alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 58,14 per cento del loro ammontare (49,72 per cento per gli utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 e 40 per cento per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007).

Tale regime, tuttavia, al fine precipuo di non penalizzare i soci con partecipazioni “qualificate” in società con riserve di utili formatesi fino al 31 dicembre 2017, risulta ancora applicabile – in virtù del regime transitorio previsto dall’articolo 1, comma 1006, L. 205/2017 – alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni “qualificate” in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2022.

A tal riguardo, ancorché la norma faccia riferimento alle distribuzioni di utili deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime transitorio trova applicazione anche per gli utili distribuiti sulla base di delibere adottate entro il 31 dicembre 2017 (cfr. risoluzione 56/E/2019; DRE Piemonte risposta a istanza di interpello n. 901-498/2018).

Ne consegue come, in caso di applicazione del predetto regime transitorio, sia tutt’ora rilevante la distinzione tra partecipazioni “qualificate” e “non qualificate”, contenuta nell’articolo 67, comma 1, lett. c) e c-bis), Tuir, a norma del quale si considerano “qualificate” le partecipazioni che rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento, ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

A tal fine risulta quindi necessario verificare se il momento rilevante, ai fini dell’accertamento della consistenza della partecipazione, coincida con l’adozione della delibera di distribuzione degli utili, ovvero con il momento in cui gli stessi vengono effettivamente percepiti.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui una persona fisica detenga una partecipazione “non qualificata” nel momento in cui viene deliberata la distribuzione degli utili, ma che sia divenuta “qualificata” al momento della relativa percezione in ragione dell’intervenuto superamento delle percentuali indicate nell’articolo 67 Tuir, talvolta anche solo per effetto di vicende non dipendenti dalla volontà del socio percettore (per esempio, il recesso di un altro socio).

In tali circostanze, sulla base di un’interpretazione logico-sistematica, dovrebbe potersi ritenere che il momento rilevante ai fini della verifica sia quello dell’effettiva percezione degli utili, non rilevando la consistenza della partecipazione all’atto della delibera di distribuzione degli stessi.

Infatti, posto che la tassazione dei dividendi avviene al momento della percezione (c.d. “principio di cassa”), anche la posizione soggettiva del socio, “qualificato” o meno, andrebbe “accertata” in tale momento, rilevando pertanto eventuali vicende modificative della percentuale di partecipazione intervenute tra la delibera di distribuzione e l’incasso del dividendo.

In tal senso, parrebbe deporre anche quanto affermato dall’Amministrazione finanziaria nella circolare n. 165 del 24/6/1998, di commento al riordino della tassazione delle cd. “rendite finanziarie” operato con il D.Lgs. 471/1997, nella quale è stato precisato che “[…] relativamente alla individuazione della partecipazione qualificata occorre far riferimento al momento della riscossione degli utili”.