Il regime tributario dei neo domiciliati approda anche in Italia
di Pietro VitaleIl D.D.L. di Bilancio 2017 prevede l’introduzione, nell’articolo 24-bis del TUIR, di un regime opzionale di vantaggio per le persone fisiche cd. neo domiciliate evocando regimi esteri quali ad esempio quello di resident non domiciled vigente in UK, Malta, Portogallo, Jamaica (tali regimi assoggettano a tassazione solo il reddito di fonte interna mentre quello di fonte estera nella misura in cui esso viene trasferito nello Stato, cd. remittance). Sin da subito si noti come il regime italiano richieda residenza e domicilio in Italia nel senso che occorre soddisfare tutti i requisiti previsti dal TUIR per l’acquisizione della residenza italiana.
Il regime di fatto è una deroga alla regola della tassazione su base mondiale (cd. world wide taxation) e, pertanto, è plausibile che esso in futuro possa essere censurato dalla stampa come già avvenuto nel Regno Unito.
Il comma 8 di tale articolo esplicita lo scopo della novella, prevista “Al fine di favorire l’ingresso di significativi investimenti in Italia, anche preordinati ad accrescere i livelli occupazionali”, stabilendo che con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell’interno, saranno “individuate forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno applicabili a chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia ai sensi dell’articolo 24-bis”. Si cerca quindi di attrarre in Italia persone fisiche ricche, cd. high net worth individuals.
All’uopo saranno individuate forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con start-up innovative, con iniziative d’investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, università, enti di ricerca e altri soggetti pubblici o privati italiani.
Più in particolare il regime prevede una tassazione agevolata opzionale per gli immigrati in Italia che:
- vi trasferiscono la loro residenza fiscale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del TUIR e che
- non siano stati mai residenti in Italia ai sensi del TUIR per un periodo almeno pari a nove periodi d’imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione.
Per tali soggetti residenti e neo domiciliati in Italia, l’agevolazione consiste nella possibilità, dietro specifica opzione, di tassare in modo forfetario in Italia i loro redditi prodotti fuori dall’Italia in costanza di opzione.
La tassazione avverrà mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell’IRPEF calcolata forfetariamente nella misura di euro 100.000 per ciascun periodo d’imposta in cui è valido il regime. Tale importo potrà essere ridotto a euro 25.000 per ciascun periodo d’imposta per ciascuno dei familiari di cui all’articolo 433 del codice civile (si veda il comma 6 più in dettaglio).
Al fine di evitare che il trasferimento in Italia sia mosso da intenti non genuini, l’imposta sostitutiva non si applicherà alle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate (articoli 67, comma 1, lettera c), TUIR) realizzate nei primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione, che rimangono soggette al regime ordinario di imposizione di cui all’articolo 68, comma 3, TUIR (49,72% del reddito ad aliquote progressive).
L’opzione per la tassazione forfetaria potrà essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello presentata all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della L. 212/2000, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta. Nell’opzione dovrà essere indicata la/le giurisdizione/i di ultima provenienza con indicazione degli Stati esteri i cui redditi saranno soggetti a tale imposta sostitutiva. L’Agenzia delle entrate trasmetterà tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali di tali giurisdizioni.
I redditi prodotti in Stati esteri che non saranno oggetto dell’opzione continueranno a subire la ordinaria tassazione italiana con relativo scomputo del credito per imposte pagate all’estero. Potrebbe, infatti, essere opportuno escludere (facendo del cherry picking) qualche giurisdizione non collaborativa con l’Italia al fine di evitare il mancato ottenimento di una risposta positiva all’interpello.
I redditi esteri si considerano tali secondo i criteri di reciprocità sulla base della nota lettura a specchio prevista dall’articolo 165, comma 2, del TUIR.
L’opzione è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi 15 anni dal primo periodo d’imposta di validità dell’opzione.
Infine, si precisa che i soggetti – e il loro familiari – che optano per il regime:
- non sono tenuti agli obblighi di monitoraggio di cui all’articolo 4 del D.L. 167/1990 (quadro RW) per le attività detenute all’estero;
- non pagano IVIE e IVAFE sulle attività estere;
- non possono cumularlo:
- con quello di cui all’articolo 44 del D.L. 78/2010, in tema di incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero;
- con quello di cui all’articolo 16 del D.Lgs. 147/2015, in tema di regime speciale per lavoratori rimpatriati.