Nuovo regime in vista per le perdite delle imprese Irpef
di Alessandro BonuzziLa bozza della legge di Bilancio 2019, diramata nei giorni scorsi, prevede lo stravolgimento del regime fiscale delle perdite prodotte dalle imprese Irpef, ossia dagli imprenditori individuali e dalle società di persone (Snc e Sas).
Si ricorda che l’attuale disciplina, contenuta nell’articolo 8 Tuir, stabilisce un trattamento differenziato a seconda che l’impresa adotti la contabilità semplificata oppure la contabilità ordinaria.
Infatti, le perdite prodotte dalle imprese in contabilità semplificata possono essere utilizzate solo orizzontalmente a riduzione dei redditi dell’anno riconducibili a qualsiasi categoria di reddito di cui all’articolo 6 Tuir. Pertanto, da una parte, è precluso il riporto in avanti delle perdite d’impresa, dall’altra, esse possono essere scomputate da tutte le tipologie di reddito e non solo dai redditi d’impresa.
Viceversa, le perdite delle imprese che adottano la contabilità ordinaria possono essere computate in diminuzione dei soli redditi d’impresa prodotti nello stesso periodo d’imposta di maturazione delle perdite e nei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quinto.
La previsione contenuta nella prossima legge di Stabilità, qualora fosse confermata, è destinata a rivoluzionare siffatto impianto normativo agendo su due piani, ossia:
- eliminando la dicotomia tra perdite “semplificate” e perdite “ordinarie”;
- prevedendo per entrambe le fattispecie le stesse regole che operano per le perdite prodotte dai soggetti Ires.
Pertanto, anche le perdite delle imprese Irpef saranno scomputabili nei limiti dell’80% del reddito d’impresa imponibile di ciascun periodo d’imposta e illimitatamente riportabili. In particolare, i nuovi primi due periodi del comma 3 dell’articolo 8 Tuir dovrebbero andare a prevedere che “Le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all’ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d’imposta e per l’intero importo che trova capienza in essi”.
Secondo il tenore letterale della norma in bozza, le modifiche avranno effetto dalle perdite prodotte a partire dal periodo d’imposta 2018. Tuttavia, per le imprese in contabilità ordinaria, potrebbero valere, per analogia, i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare 53/E/2011, emanata in occasione della riforma del regime delle perdite dei soggetti Ires. Se così fosse le nuove regole opererebbero anche per le perdite pregresse ancora “valide” nel 2018, e quindi per le perdite prodotte dal 2013 al 2017.
La novella, inoltre, dovrebbe introdurre due disposizioni transitorie specifiche per le imprese minori (ossia per le imprese in contabilità semplificata).
La prima – apprezzabile – sarebbe tesa al recupero della perdita prodotta nel 2017, primo periodo di applicazione del regime per cassa, originatasi, probabilmente, dalla deduzione integrale delle rimanenze ereditate dall’ultimo periodo d’imposta in cui è stato applicato il criterio della competenza, ossia dal 2016. Dovrebbe essere infatti stabilito che le perdite del periodo d’imposta 2017, per la parte non compensata con il reddito complessivo di tale annualità, possono essere computate in diminuzione dei redditi d’impresa conseguiti:
- nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore al 40% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi;
- nel periodo d’imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi.
La seconda disposizione, derogatoria del nuovo regime, riguarderebbe, invece, le perdite dei periodi d’imposta 2018 e 2019. Nello specifico, essa dovrebbe stabilire che le perdite delle imprese in contabilità semplificata:
- del 2018 andranno computate in diminuzione dei redditi d’impresa conseguiti nei periodi di imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40 e al 60% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi;
- del 2019 andranno computate in diminuzione dei redditi d’impresa conseguiti nel periodo d’imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi.
Si precisa, infine, che nessuna modifica è prevista per le perdite prodotte dagli esercenti arti e professioni, le quali continueranno a poter essere utilizzate solo orizzontalmente a riduzione del reddito complessivo.