17 Giugno 2017

Regimi agevolati per le persone fisiche che si trasferiscono in Italia

di Giovanna Greco
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Il sistema fiscale italiano, al fine di favorire lo sviluppo economico, scientifico e culturale del Paese, prevede una serie di misure agevolative dirette ad attirare risorse umane in Italia. La legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) è intervenuta in tale contesto normativo rafforzando l’efficacia delle norme previgenti e introducendo nuove ipotesi agevolabili. Sono, in particolare, attualmente vigenti misure dirette ad agevolare le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia per svolgervi un’attività di lavoro, per le quali è prevista una tassazione agevolata dei redditi prodotti in Italia, nonché misure volte ad agevolare le persone fisiche che si trasferiscono in Italia a prescindere dallo svolgimento di una particolare attività lavorativa, per le quali è prevista una tassazione agevolata dei redditi prodotti all’estero. I lavoratori dipendenti rientrati in Italia ed aventi i requisiti di cui all’articolo 16 D.Lgs. 147/2015potevano presentare, entro il 2 maggio 2017, la richiesta al proprio datore di lavoro per vedersi riconoscere il regime fiscale agevolato consistente nell’abbattimento del 30% (per il 2016) e del 50% (dal 2017) del reddito imponibile ai fini Irpef (prodotto in Italia). La scelta, una volta fatta, è irrevocabile ed è valida per il quinquennio 2016-2020.

Con la circolare 17/E/2017l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali sono i requisiti necessari per accedere ai regimi agevolativi previsti per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia: dai lavoratori impatriati, ossia lavoratori dipendenti o autonomi, manager, lavoratori ad alta specializzazione e laureati, ai neo residenti ad alta capacità contributiva, fino a docenti e ricercatori e lavoratori contro-esodati. Nel documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate vengono sottolineate le caratteristiche e i meccanismi degli incentivi attualmente in vigore per attrarre capitale umano. Tutte le agevolazioni in esame presuppongono il trasferimento della residenza in Italia da parte del soggetto che ne fruisce, ossia l’instaurazione di un collegamento sostanziale con il territorio dello Stato. Inoltre, richiedono che, prima del trasferimento nel territorio dello Stato, la persona fisica abbia mantenuto la residenza fiscale all’estero per un periodo di tempo minimo, variabile a seconda dell’agevolazione interessata.

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