Regimi agevolati per le persone fisiche che si trasferiscono in Italia
di Giovanna GrecoIl sistema fiscale italiano, al fine di favorire lo sviluppo economico, scientifico e culturale del Paese, prevede una serie di misure agevolative dirette ad attirare risorse umane in Italia. La legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) è intervenuta in tale contesto normativo rafforzando l’efficacia delle norme previgenti e introducendo nuove ipotesi agevolabili. Sono, in particolare, attualmente vigenti misure dirette ad agevolare le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia per svolgervi un’attività di lavoro, per le quali è prevista una tassazione agevolata dei redditi prodotti in Italia, nonché misure volte ad agevolare le persone fisiche che si trasferiscono in Italia a prescindere dallo svolgimento di una particolare attività lavorativa, per le quali è prevista una tassazione agevolata dei redditi prodotti all’estero. I lavoratori dipendenti rientrati in Italia ed aventi i requisiti di cui all’articolo 16 D.Lgs. 147/2015 potevano presentare, entro il 2 maggio 2017, la richiesta al proprio datore di lavoro per vedersi riconoscere il regime fiscale agevolato consistente nell’abbattimento del 30% (per il 2016) e del 50% (dal 2017) del reddito imponibile ai fini Irpef (prodotto in Italia). La scelta, una volta fatta, è irrevocabile ed è valida per il quinquennio 2016-2020.
Con la circolare 17/E/2017 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali sono i requisiti necessari per accedere ai regimi agevolativi previsti per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia: dai lavoratori impatriati, ossia lavoratori dipendenti o autonomi, manager, lavoratori ad alta specializzazione e laureati, ai neo residenti ad alta capacità contributiva, fino a docenti e ricercatori e lavoratori contro-esodati. Nel documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate vengono sottolineate le caratteristiche e i meccanismi degli incentivi attualmente in vigore per attrarre capitale umano. Tutte le agevolazioni in esame presuppongono il trasferimento della residenza in Italia da parte del soggetto che ne fruisce, ossia l’instaurazione di un collegamento sostanziale con il territorio dello Stato. Inoltre, richiedono che, prima del trasferimento nel territorio dello Stato, la persona fisica abbia mantenuto la residenza fiscale all’estero per un periodo di tempo minimo, variabile a seconda dell’agevolazione interessata.
In particolare:
- per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza in Italia per svolgere un’attività lavorativa è già previsto un regime di imponibilità ridotta dei redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia che, dallo scorso 1° gennaio, è passata dal 70% al 50% e si è estesa anche ai redditi di lavoro autonomo. La circolare fornisce i dettagli circa i requisiti richiesti per l’accesso al beneficio, chiarendo che il regime speciale è consentito anche ai manager in posizione di distacco e a chi trasferisce la residenza in Italia prima ancora di iniziare l’attività. Il regime speciale in questione è applicabile a partire dal periodo d’imposta in cui si acquisisce la residenza fiscale italiana. In particolare, il regime di favore è applicabile ai soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del Tuir, e purché siano rispettate (congiuntamente) le seguenti condizioni:
- non essere stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti al trasferimento;
- svolgere l’attività lavorativa presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
- prestare l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano;
- rivestire ruoli direttivi ovvero essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione;
- per i ricercatori e i docenti, i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento dell’attività di docenza e ricerca concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10% e sono esclusi dal valore della produzione netta ai fini Irap. L’agevolazione si applica a decorrere dal periodo di imposta in cui il docente o il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre periodi di imposta successivi, sempreché permanga la residenza fiscale in Italia. Per accedere al beneficio i docenti e i ricercatori devono essere in possesso delle seguenti condizioni:
- essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;
- essere stati non occasionalmente residenti all’estero;
- aver svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università;
- svolgere l’attività di docenza e ricerca in Italia;
- acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato;
- per i lavoratori “controesodati”, ossia coloro che sono stati residenti in Italia e che, dopo essersi trasferiti all’estero, vi hanno fatto ritorno entro il 31.12.2015, è previsto che possono fruire di incentivi fiscali sotto forma di parziale imponibilità del reddito derivante dalle attività di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa avviate in Italia, richiedendo la tassazione dei redditi, prodotti in Italia, su una base imponibile del 70% per il 2016 e del 50% per gli anni 2017-2020. Tra i requisiti per essere inclusi nella norma agevolativa, vi è la condizione di essere già stati residenti per almeno 24 mesi continuativi in Italia, la cittadinanza in uno dei paesi dell’Unione Europea, il possesso del titolo di laurea, l’iscrizione nelle liste anagrafiche della popolazione residente e il trasferimento del proprio domicilio e della propria residenza entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività;
- per i nuovi residenti, è fruibile il nuovo regime opzionale di imposizione sostitutiva. Tale regime fiscale, introdotto dalla legge di Bilancio 2017, è diretto a incentivare il trasferimento della residenza nel nostro Paese di soggetti ad elevata capacità contributiva. La misura consente alle persone fisiche, che intendono spostare la loro residenza fiscale in Italia, di beneficiare di un’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero, stabilita forfettariamente nella misura di 100 mila euro per ciascun periodo d’imposta in cui resta valevole l’opzione. Il regime può essere esteso anche a favore di uno o più familiari, i quali sono tenuti a versare un’imposta sostitutiva pari a 25.000 euro. Per fruire del regime agevolato è necessario, oltre all’effettivo trasferimento in Italia, che la persona fisica non sia stata fiscalmente residente nel territorio dello Stato per almeno nove dei dieci periodi d’imposta precedenti all’inizio di validità dell’opzione. L’accesso al nuovo regime si realizza tramite opzione direttamente nella dichiarazione dei redditi, da presentare entro i termini ordinari. Infatti, per l’anno d’imposta 2016, i lavoratori dipendenti che hanno esercitato l’opzione applicano il regime agevolato in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo d’imposta (modello 730/2017 o modello Redditi PF/2017), avendo cura di indicare il reddito di lavoro dipendente (prodotto in Italia) nella misura ridotta al 70%.