Regimi agevolativi per le persone fisiche che si trasferiscono in Italia
di Angelo GinexL’ordinamento tributario italiano prevede degli specifici regimi agevolativi per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. A titolo esemplificativo, è possibile annoverare il:
- regime di cui all’articolo 24-bis, Tuir, che regolamenta l’opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia;
- regime di cui all’articolo 24-ter, Tuir, che disciplina l’opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno;
- regime di cui all’articolo 5, D.Lgs. 209/2023, che prevede il nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati.
Tali regimi si differenziano per disciplina e platea di potenziali beneficiari, ma presentano il comune requisito, secondo cui i relativi destinatari non devono avere avuto in precedenza la residenza fiscale in Italia per un determinato numero di periodi d’imposta.
Sul punto, occorre evidenziare che in tema di residenza fiscale delle persone fisiche, di cui all’articolo 2, Tuir, sono intervenute importanti modifiche ad opera del D.Lgs. 209/2023, le quali finiscono per impattare anche sui regimi agevolativi in esame.
Nello specifico, ai sensi del novellato comma 2, dell’articolo 2, Tuir, si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (ossia 183 giorni in un anno, o 184 giorni in caso di anno bisestile):
- hanno la residenza, ai sensi del codice civile, nel territorio dello Stato;
- hanno il domicilio, nella definizione resa dal citato articolo 2, comma 2, Tuir, nel territorio dello Stato;
- sono presenti nel territorio dello Stato, tenuto conto anche delle frazioni di giorno;
- sono iscritte nell’anagrafe della popolazione residente.
Per espressa previsione normativa contenuta nell’articolo 7, comma 1, D.Lgs. 209/2023, le nuove regole “si applicano a decorrere dall’1.1.2024”. Ciò significa che la nuova definizione introdotta nell’articolo 2, comma 2, Tuir, vale per radicare la residenza fiscale In Italia a partire dal periodo d’imposta 2024.
Invece, per i periodi d’imposta fino al 2023 (compreso) resta applicabile la disciplina contenuta nel previgente articolo 2, comma 2, Tuir.
Tali considerazioni si riflettono inevitabilmente sulla normativa in esame. Anche con riferimento ai regimi agevolativi per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, così come confermato dall’Agenzia delle entrate con circolare n. 20/E/2024, la nuova disciplina della residenza delle persone fisiche, sopra sinteticamente indicata, troverà applicazione a partire dal periodo d’imposta 2024.
E, quindi, il requisito della mancata residenza fiscale in Italia, propedeutico all’accesso ai tre regimi agevolativi di cui sopra, andrà valutato alla luce del nuovo articolo 2, comma 2, Tuir, solamente per i periodi d’imposta 2024 e successivi.
Viceversa, per i periodi d’imposta fino al 2023 (compreso), occorrerà fare riferimento ai criteri di radicamento della residenza individuati dal previgente articolo 2, comma 2, Tuir, ivi inclusa la presunzione dell’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente, che valeva a radicare la residenza fiscale in Italia.
Nel caso del regime dei “nuovi impatriati”, di cui all’articolo 5, D.Lgs. 209/2023, occorre rilevare che il criterio della presunzione dell’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente che valeva a radicare la residenza fiscale in Italia, è temperato dalla previsione contenuta nel comma 6, della medesima disposizione, secondo cui il contribuente che intende accedervi può dimostrare di non essere stato fiscalmente residente in Italia nei periodi oggetto di monitoraggio provando di avere “avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi”.
Una previsione analoga è contenuta per i cittadini italiani rientrati in Italia a decorrere dal 2020 ad opera del comma 5-ter, dell’articolo 16, D.Lgs. 147/2015, recante la disciplina del regime speciale per lavoratori impatriati. Ai sensi del comma 9, secondo periodo, dell’articolo 5 citato, tale previsione continua a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31.12.2023. Anche questi ultimi soggetti, infatti, possono accedere al regime speciale per lavoratori impatriati, qualora abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per i periodi d’imposta richiesti dal citato articolo 16.