Regimi contabili e periodicità Iva per il 2017: verifica dei requisiti
di Federica FurlaniIn prossimità della chiusura del periodo di imposta 2016 è necessario verificare il rispetto dei requisiti per continuare ad adottare anche nel 2017 le semplificazioni previste per:
- la tenuta della contabilità semplificata, da parte di imprenditori individuali e società di persone;
- l’effettuazione di liquidazioni trimestrali ai fini Iva, da parte dei lavoratori autonomi e di tutte le tipologie di impresa.
Per quanto riguarda i regimi contabili adottabili:
- le società di capitali (Srl, Spa, …) sono obbligatoriamente tenute al regime di contabilità ordinaria, indipendentemente dal volume di ricavi conseguito;
- per gli esercenti arti e professioni il regime di contabilità semplificata costituisce il regime naturale, indipendentemente dall’ammontare dei compensi;
- gli imprenditori, le società di persone ed enti non commerciali adottano il regime di contabilità semplificata (articolo 18 D.P.R. 600/1973) se rispettano determinati limiti di ricavi conseguiti nel periodo di imposta, differenziati a seconda della tipologia di attività esercitata, o possono optare per quello ordinario.
Ricordiamo che la legge di Bilancio 2017, modificando l’articolo 66 Tuir, introduce, a decorrere dal 2017, il nuovo regime per cassa, al posto di quello per competenza, per le imprese in contabilità semplificata: il reddito verrà quindi determinato come differenza tra componenti positivi “percepiti” e spese “sostenute” nel periodo d’imposta.
I limiti dei ricavi per poter accedere al regime semplificato sono i seguenti:
- 400.000 € per chi svolge un’attività di prestazioni di servizi;
- 700.000 € per chi svolge altre attività.
Il rispetto di tali soglie di ricavi deve essere verificata in ogni periodo di imposta: il superamento della soglia in un esercizio comporta l’obbligo di adottare il regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo.
L’ammontare di ricavi va individuato ancora per quest’anno secondo il principio di competenza economica (articolo 57 e 85 Tuir), dal prossimo ci si riferirà non più ai ricavi “conseguiti”, ma a quelli “percepiti” in un anno intero ovvero conseguiti nell’ultimo anno di applicazione del regime ordinario (in cui si applica il principio di competenza).
In caso di inizio attività in corso d’anno, nella valutazione è necessario effettuare il ragguaglio ad anno dei ricavi presunti indicati in sede di inizio attività nel modulo AA7 o AA9.
I contribuenti (imprenditori, società di persone ed enti non commerciali) che presentano ricavi inferiori ai limiti sopra indicati, adottano la contabilità semplificata quale regime naturale. Possono comunque optare per la tenuta della contabilità ordinaria; opzione che si effettua con comportamento concludente e poi va comunicata nell’ambito del quadro VO della dichiarazione Iva con validità fino a successiva revoca (rigo VO20 casella 2).
Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività bisogna operare la seguente distinzione:
- nel caso di ricavi delle attività non annotati distintamente → bisogna far riferimento al limite previsto per le attività diverse da quelle di prestazioni di servizi, e quindi ai 700.000 €;
- nel caso di ricavi delle attività annotati distintamente → il limite da considerare è quello dell’attività prevalente (ovvero quella con la quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi nel periodo di imposta). Quindi se l’attività prevalente è quella relativa alle prestazioni di servizi, andrà verificato il limite di 400.000 €, altrimenti quello di 700.000 €. In ogni caso, come precisato dalla risoluzione AdE 293/E/2007, andrà comunque verificato, anche se l’attività prevalente è quella di prestazione di servizi, che i ricavi complessivi siano inferiori a 700.000 €.
Quindi i passaggi da effettuare sono:
- identificare l’attività prevalente;
- verificare la soglia di ricavi conseguiti/percepiti dell’attività prevalente;
- verificare che il limite complessivo dei ricavi conseguiti/percepiti derivanti da tutte le attività sia inferiore a 700.00 €.
Per quanto concerne le liquidazioni Iva, il parametro da monitorare è il volume d’affari realizzato da imprese e professionisti, indipendentemente dalla forma societaria (anche società di capitali), nell’anno solare precedente.
Ricordiamo che il volume d’affari ai fini Iva è costituito dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere nell’anno solare, ad esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi interni (come da quadro VE della dichiarazione Iva).
Possono dunque effettuare le liquidazioni con cadenza trimestrale i soggetti Iva che presentano un volume d’affari:
- non superiore a 400.000 €, in caso di svolgimento di attività di prestazioni di servizi o arti e professioni;
- non superiore a 700.000 €, negli altri casi.
Ricordiamo che, poiché la liquidazione Iva trimestrale è un’opzione (in quanto sarebbe per natura mensile), la scelta influirà anche sull’importo da versare: all’importo dell’Iva a debito, risultante dalla liquidazione trimestrale, va aggiunto infatti l’1% a titolo di interessi per liquidazione Iva trimestrale.
Per quanto riguarda lo svolgimento di attività miste, con o senza annotazione separata, vale quanto detto per la tenuta della contabilità semplificata, sempre rapportando i limiti al volume d’affari e non ai ricavi.
Una volta verificato il rispetto dei limiti, il contribuente ha la facoltà di effettuare le liquidazioni a cadenza trimestrale, da perfezionarsi con la barratura del rigo VO2 casella 1 della dichiarazione Iva relativa all’esercizio in cui è stato tenuto il comportamento concludente.
L’opzione è vincolante per almeno un anno e resta valida fino a revoca.
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22 Dicembre 2016 a 19:00
Buonasera, chiedo una conferma relativamente caso d’inizio attività durante l’anno, in particolare per la scelta del regime contabile mediante indicazione dei ricavi presunti ragguagliati ad anno: vedo che sui modelli AA7 e AA9 è possibile indicare esclusivamente il valore del volume d’affari presunto (utile al più per la periodicità IVA) e non quello dei ricavi e inoltre nelle istruzioni di tali modelli si dice che tale campo debba essere compilato solo se il volume d’affari presunto è tale da determinare l’applicazione, quale regime naturale, di disposizioni speciali ad esso connesse concernenti l’osservanza di adempimenti o di criteri speciali di determinazione dell’imposta (ad esempio agricoltori esonerati, soggetti che effettuano spettacoli viaggianti e contribuenti minori esercenti attività di spettacolo). Pertanto, ritengo che, come avviene per la periodicità IVA, anche per la scelta del regime contabile valga il comportamento concludente, con indicazione dell’opzione nella dichiarazione annuale IVA, anche in caso d’inizio attività durante l’anno. Grazie, Cordiali saluti, Maria Bellini.