Registratore telematico: credito d’imposta anche nell’affitto d’azienda
di Pasquale PironeAi sensi dell’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015, a partire dal 1° gennaio 2020, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 D.P.R. 633/1972 (esercenti attività di commercio al minuto e assimilate), sono obbligati a memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. L’adempimento è stato anticipato al 1° luglio 2019 per gli esercenti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro.
Al cospetto di tale obbligo, allo scopo di agevolare, negli anni 2019 e 2020, l’acquisto o l’adattamento degli strumenti (c.d. misuratori fiscali) necessari per ottemperare al nuovo obbligo, il comma 6-quinques dello stesso articolo 2, ha previsto, in favore dei suddetti contribuenti, la concessione di un credito d’imposta pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo (per ciascun misuratore) di:
- 250 euro in caso di acquisto;
- 50 euro in caso di adattamento.
Il beneficio è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 (da presentarsi esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate), a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento dell’apparecchio. Ai fini del riconoscimento è necessario che la spesa sia stata pagata in maniera tracciabile.
Le modalità attuative dell’agevolazione sono state definite con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 49842 del 28 febbraio 2019, il quale, proprio con riferimento alle modalità di pagamento della fattura, fa espresso rinvio agli strumenti tracciabili individuati nel precedente provvedimento prot. n. 73203 del 4 aprile 2018 (assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, nonché, a titolo esemplificativo, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, pre-pagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente).
Il codice tributo per l’utilizzo in compensazione è quello istituito con la risoluzione 33/E/2019, ossia “6899” da esporre nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è da indicarsi, invece, sempre l’anno di sostenimento della spesa che ha dato diritto al credito stesso. All’utilizzo in compensazione non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 (250.000 euro) e all’articolo 34 L. 388/2000, come aumentato dall’articolo 9, comma 2, D.L. 35/2013 convertito, con modificazioni, dalla L. 64/2013 (700.000 euro).
Il credito va poi riportato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui l’onere è stato sostenuto e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo. Quindi, con riferimento alla spesa sostenuta nel 2019 a fronte del quale spetta il credito, questi andrà riportato nel Modello Redditi 2020 da presentarsi il prossimo anno.
Un caso particolare che si potrebbe verificare è quello del credito sorto nell’ambito della cessione in affitto del ramo d’azienda.
È l’ipotesi, ad esempio, in cui il titolare dell’azienda sostiene la spesa per l’acquisto o adattamento del registratore e poi cede in affitto il ramo d’azienda comprensivo, tra i beni, anche del predetto apparecchio. Il dubbio potrebbe essere se, in tal caso, a fronte della spesa sostenuta dal concedente e del relativo credito d’imposta spettante, questi decada o meno dal beneficio.
In merito, non esiste ad oggi alcun chiarimento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, ma a riferimento può essere adattata una precedente precisazione contenuta nella risposta all’interpello n. 75/2019 inerente il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno.
In tale occasione l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che non sia causa di decadenza l’investimento sostenuto per la realizzazione di un nuovo “supermercato” destinato, unitariamente, a essere successivamente ceduto in affitto di ramo d’azienda a una terza società economicamente indipendente. Dunque, in applicazione di tale principio, il beneficio resterebbe comunque in capo al concedente.
Cosa diversa è, invece, laddove, solo dopo aver ceduto il ramo d’azienda sia sostenuta la spesa per l’acquisto o l’adattamento del registratore e l’onere sia a carico dell’affittuario. In questo caso, non v’è dubbio che il credito spetti a quest’ultimo in qualità di sostenitore della spesa.
Si ricorda, infine, che il punto 3 del menzionato provvedimento Ade del 28 febbraio 2019, prevede che per le finalità di monitoraggio della spesa, l’Agenzia delle Entrate comunica mensilmente al Mef – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – l’ammontare dei crediti d’imposta utilizzati in compensazione, dando esplicita segnalazione qualora le fruizioni operate, tenuto anche conto del relativo andamento, facciano ritenere prossimo il raggiungimento del limite di spesa stabilito dallo stesso articolo 2, comma 6-quinquies, ultimo periodo, D.Lgs. 127/2017 (ossia 36,3 milioni di euro per l’anno 2019 e 195,5 milioni per il 2020).