19 Dicembre 2013

Registratori di cassa: la dichiarazione cartacea va in soffitta

di Luca Mambrin
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A decorrere dal 1° gennaio 2014 non sarà più obbligatorio l’invio all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione cartacea in caso di attivazione, variazione e disinstallazione dei registratori di cassa.

Il provvedimento fa parte del pacchetto delle semplificazioni fiscali presentate dall’Agenzia delle Entrate nella conferenza stampa del 3 luglio 2013.

Si realizza in questo modo una significativa riduzione degli adempimenti a carico dei soggetti che utilizzano registratori di cassa per certificare i corrispettivi, atteso che nel corso dell’anno 2012 sono state circa 23 mila le dichiarazioni inviate, che dal 2014 non dovranno più essere presentate.

Per effetto del provvedimento delle Entrate viene quindi meno l’obbligo di inviare alla Direzione provinciale competente la dichiarazione cartacea tramite lettera raccomandata relativa alla messa in funzione, alla variazione e disinstallazione dei misuratori fiscali, prevista dall’art. 8 del decreto del Ministro delle finanze del 23 marzo 1983 e dall’art. 7 comma 1, lett. a) del decreto del Ministro delle finanze del 4 aprile 1990 (tali norme vengono infatti soppresse).

Ai sensi dell’art. 8 del D.M. del 23 marzo 1987, il commerciante doveva infatti comunicare mediante apposita dichiarazione al competente ufficio delle entrate l’avvenuta installazione dell’apparecchio misuratore fiscale entro il giorno successivo non festivo. Tale dichiarazione doveva contenere:

  • i dati identificativi dell’utente;
  • i dati identificativi del tecnico che aveva provveduto all’installazione;
  • la denominazione commerciale del modello;
  • il numero di matricola dell’apparecchio;
  • l’ubicazione dell’esercizio in cui lo stesso apparecchio veniva installato.

La dichiarazione, sottoscritta anche dal tecnico, doveva essere redatta in duplice esemplare, di cui uno di spettanza dell’utente, e presentata o spedita a mezzo di raccomandata dal contribuente all’ufficio competente.

In caso di variazioni dei dati comunicati in precedenza dall’utente sussisteva l’obbligo di comunicare le variazioni intervenute con le medesime modalità sopra descritte.

Ai sensi poi dell’art 7 comma 1 lett. a) del D.M. del 4 aprile 1990, nelle ipotesi di cessazione della funzione fiscale degli apparecchi misuratori di cui all’art. 2 del decreto ministeriale 23 marzo 1983, il commerciante doveva effettuare ulteriori adempimenti tra i quali l’invio, entro il giorno successivo a quello della disinstallazione dell’apparecchio misuratore fiscale, dell’apposita dichiarazione con le stesse modalità ed il medesimo contenuto previsto dall’art. 8 del D.M. 23 marzo 1997.

Secondo il Provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate prot. 2013/150227 del 17 dicembre 2013 è possibile l’eliminazione dell’adempimento dell’invio della comunicazione cartacea o tramite lettera raccomandata alla Direzione Provinciale competente, in quanto le informazioni previste nelle dichiarazioni ora soppresse sono riportate anche nel libretto fiscale di dotazione dell’apparecchio misuratore e sono comunicate telematicamente dal soggetto che ne ha effettuato la verificazione periodica all’atto dell’installazione o disinstallazione secondo le modalità e i termini stabiliti dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 maggio 2005, 18 dicembre 2007 e 29 marzo 2010.

Con il provvedimento in esame viene inoltre disposto che la prima verificazione periodica dell’apparecchio misuratore fiscale venga effettuata esclusivamente all’atto della messa in servizio dal laboratorio abilitato o dal fabbricante abilitato titolare del relativo provvedimento di approvazione.

Si riesce così a realizzare una sostanziale uniformità del processo: la messa in servizio del misuratore fiscale, la prima verificazione periodica e la comunicazione telematica dei dati. In precedenza, infatti, secondo quanto previsto dal Provvedimento del 28 luglio 2003 la verificazione periodica poteva essere effettuata dal fabbricante abilitato, contestualmente al controllo di conformità, quindi anche prima della messa in servizio del misuratore fiscale.