In particolare, per quanto concerne l’aspetto fiscale, con la L. 604/1954 era stata originariamente introdotta una norma con cui era prevista un’indubbia agevolazione, rispetto agli ordinari contribuenti, per i coltivatori diretti, in sede di acquisto di terreni.
Tale norma era temporanea e soggetta a continue proroghe, finché, nel 2009, con il D.L. 194/2009, è stata messa a regime; tuttavia, è doveroso sottolineare che l’attuale agevolazione, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella risoluzione 36/E/2010, non rappresenta una prosecuzione della precedente (L. 604/1954).
L’agevolazione si applica ai coltivatori diretti e agli Iap, iscritti alla gestione previdenziale agricola Inps.
Si considera coltivatore diretto il soggetto che esercita un’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 cod. civ., direttamente e abitualmente, utilizzando il lavoro proprio o della sua famiglia, e la cui forza lavorativa non sia inferiore a un terzo di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo.
L’imprenditore agricolo professionale, figura introdotta nel 2004 in sostituzione del precedente Iatp (imprenditore agricolo a tutolo principale) è, ai sensi dell’articolo 1 D.Lgs. 99/2004colui che dedica alle attività agricole di cui all’articolo 2135 cod. civ., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle attività medesime almeno il 50% del reddito globale da lavoro, percentuali ridotte al 25% nel caso in cui l’imprenditore operi nelle zone svantaggiate di cui all’articolo 17, Regolamento (CE) n. 1257/1999.
L’agevolazione consiste nell’applicazione, in sede di acquisto di terreni, delle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e dell’imposta catastale nella misura dell’1%, in ragione dell’ordinaria imposta di registro pari attualmente al 15% e alle ipocatastali in misura fissa.
Tale regime di favore, tuttavia, viene meno se, prima che siano trascorsi 5 anni dalla stipula degli atti, i terreni acquistati fruendo dell’agevolazione vengono alienati volontariamente o viene interrotta la coltivazione o la conduzione diretta.
In deroga, l’articolo 11, comma 3, D.Lgs. 228/2001 prevede che non scatta la decadenza quando nel quinquennio l’acquirente, ferma restando la destinazione agricola, aliena il fondo o lo concede in godimento al coniuge, ai parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado, che esercitano anch’essi l’attività agricola, nonché quando le alienazioni derivino dall’attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l’insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore.
Come detto, il regime fiscale ordinario previsto dall’articolo 1, comma 3della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986, prevede che ai trasferimenti aventi a oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli Iap, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, l’imposta di registro si applica nella misura del 15%.
Ne deriva che si viene a determinare un doppio binario applicabile ai soggetti ordinari e ai coltivatori diretti e agli Iap.
Ma, e questa è la domanda dell’interpello a cui risponde l’Agenzia delle entrate, quale è il corretto regime applicabile nel caso in cui il coltivatore diretto o lo Iap, regolarmente iscritti nella gestione previdenziale, rinuncino in atto, in maniera esplicita, all’agevolazione prevista dall’articolo 2, comma 4-bis, D.L. 194/2009?
L’Agenzia delle entrate, correttamente, afferma che in tal caso il trasferimento di terreni agricoli e delle relative pertinenze effettuato a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sconta l’imposta di registro nella misura del 9% prevista all’articolo 1, comma 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986 per “gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere“.
Da ultimo, si ricorda come, al contrario, la giurisprudenza di legittimità sia uniforme nel ritenere che “la sottoposizione di un atto a una determinata tassazione, ai fini dell’imposta di registro, con il trattamento agevolato richiesto o comunque accettato dal contribuente, comporta, in caso di decadenza dal beneficio, l’impossibilità di invocare altra agevolazione, nemmeno se richiesta in via subordinata già nell’atto di acquisto, in quanto i poteri di accertamento e valutazione del tributo si esauriscono nel momento in cui l’atto viene sottoposto a tassazione e non possono rivivere, sicché la decadenza dell’agevolazione concessa in quel momento preclude qualsiasi altro accertamento sulla base di altri presupposti normativi o di fatto”.
In tal senso leordinanze n. 10569/2020, n. 24665/2018 e n. 10099/2017 e sentenza n. 8409/2013.
In senso conforme anche l’Agenzia delle entrate con la risoluzione 100/E/2014.
20 Agosto 2020 a 17:31
Buongiorno,
se la tassa di registro ordinaria per il trasferimento di terreni agricoli a Iap e coldiretti e’ il 9%, mentre il 15% e’ per il trasferimento ad acquirenti Non Iap e NonColdiretti,
perché, in caso di decadenza dalla tassa agevol.1% (per alienaz. di prima dei 5 anni), agli Iap e Coldiretti si applica il recupero del 15% invece del 9% ?