Registro: definire l’accertamento con adesione ferma la solidarietà
di Giancarlo FalcoIl presente contributo nasce dall’esigenza di verificare la legittimità del comportamento assunto dal Concessionario della riscossione che, nella sua azione di recupero della maggiore imposta di registro definita in sede di accertamento con adesione ma non completamente versata, spesso notifica le cartelle di pagamento indistintamente a tutti i soggetti coobbligati per l’imposta di registro inizialmente accertata.
Come noto, ai fini del pagamento dell’imposta di registro vige un generale principio di solidarietà disciplinato dall’art. 57 del Tur, che prevede, testualmente, che sono obbligati in solido al pagamento dell’imposta di registro “… le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto le denunce di cui agli articoli 12 e 18 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 796, 800 e 825 del codice di procedura civile”. L’Agenzia delle entrate può, dunque, notificare l’avviso di liquidazione a tutti i soggetti obbligati al pagamento delle imposte; sul punto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16743 del 16 luglio 2010, ha sancito che il fisco può avanzare la propria pretesa della maggiore imposta di registro indifferentemente nei confronti di tutte le parti intervenute nell’atto.
Nell’ambito dell’accertamento con adesione, l’art. 1 co. 2 del D. Lgs. n. 218/1997 prevede che esso può essere definito anche da solo uno dei coobbligati.
Il Ministero delle finanze (Circolare n. 235 del 08.08.1997) ha, inoltre, specificato che:
- l’Ufficio deve inviare l’invito a comparire a tutti i coobbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni;
- la definizione posta in essere da un coobbligato estingue l’obbligazione nei confronti di tutti;
- la presentazione dell’istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l’impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio per un periodo di 90 giorni (art. 12, co. 2).
Il perfezionamento dell’adesione, disciplinato dall’art. 9 del D. Lgs. n. 218/1997, avviene con il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione, ovvero con il versamento della prima rata, da eseguirsi entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di adesione.
Il coordinamento delle norme fin qui citate porta alla seguente considerazione: dal momento in cui uno degli obbligati si è fatto parte diligente nel pagamento dell’imposta di registro ed ha definito l’imposta perfezionando il pagamento di quanto dovuto in adesione (seppure con il versamento della sola prima rata, così come previsto dalla norma), viene meno l’aspetto solidale delle altri parti in virtù del fatto che l’imposta contestata deve intendersi definita.
Ciò determina che, qualora il debitore non dovesse corrispondere le altre rate delle imposte, l’Ufficio non potrà più rivalersi sugli altri soggetti inizialmente coobbligati.
Coerentemente con tale impostazione si è espressa anche la C.T.P. di Milano con la sentenza n. 28 del 25.02.2009, in cui si legge che: “Nel caso di specie, essendo stato individuato il debitore, seppur con pagamento rateale del debito dell’imposta complementare di registro, l’altra parte, costituita dal venditore non viene più considerata responsabile del pagamento di tale imposta. […] Se quest’ultimo non dovesse corrispondere altre rate di imposte, l’ufficio non potrà rivalersi sulla parte venditrice, tenuto conto che il pagamento dell’imposta è a carico solo e soltanto del debitore che ha sottoscritto la rateazione del debito d’imposta, e non da altri soggetti. In caso di mancato pagamento di rate che fanno parte del piano di rateazione, l’ufficio si rivarrà esclusivamente con tutti i mezzi che le norme fiscali gli permettono di recuperare quanto ancora dovuto, solo nei confronti dell’acquirente”.
Si può concludere affermando che, in caso di mancato pagamento di rate che fanno parte del piano di rateazione, il Concessionario della riscossione, dunque, si potrà rivalere esclusivamente nei confronti del soggetto che ha sottoscritto l’atto di adesione ed il conseguente piano di rateizzo; niente più può essere richiesto agli altri coobbligati definitivamente “liberati” al momento della definizione dell’accertamento con adesione.