Nell’ambito dell’accertamento con adesione, l’art. 1 co. 2 del D. Lgs. n. 218/1997 prevede che esso può essere definito anche da solo uno dei coobbligati.
Il Ministero delle finanze (Circolare n. 235 del 08.08.1997) ha, inoltre, specificato che:
- l’Ufficio deve inviare l’invito a comparire a tutti i coobbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni;
- la definizione posta in essere da un coobbligato estingue l’obbligazione nei confronti di tutti;
- la presentazione dell’istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l’impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio per un periodo di 90 giorni (art. 12, co. 2).
Il perfezionamento dell’adesione, disciplinato dall’art. 9 del D. Lgs. n. 218/1997, avviene con il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione, ovvero con il versamento della prima rata, da eseguirsi entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di adesione.
Il coordinamento delle norme fin qui citate porta alla seguente considerazione: dal momento in cui uno degli obbligati si è fatto parte diligente nel pagamento dell’imposta di registro ed ha definito l’imposta perfezionando il pagamento di quanto dovuto in adesione (seppure con il versamento della sola prima rata, così come previsto dalla norma), viene meno l’aspetto solidale delle altri parti in virtù del fatto che l’imposta contestata deve intendersi definita.
Ciò determina che, qualora il debitore non dovesse corrispondere le altre rate delle imposte, l’Ufficio non potrà più rivalersi sugli altri soggetti inizialmente coobbligati.
Coerentemente con tale impostazione si è espressa anche la C.T.P. di Milano con la sentenza n. 28 del 25.02.2009, in cui si legge che: “Nel caso di specie, essendo stato individuato il debitore, seppur con pagamento rateale del debito dell’imposta complementare di registro, l’altra parte, costituita dal venditore non viene più considerata responsabile del pagamento di tale imposta. […] Se quest’ultimo non dovesse corrispondere altre rate di imposte, l’ufficio non potrà rivalersi sulla parte venditrice, tenuto conto che il pagamento dell’imposta è a carico solo e soltanto del debitore che ha sottoscritto la rateazione del debito d’imposta, e non da altri soggetti. In caso di mancato pagamento di rate che fanno parte del piano di rateazione, l’ufficio si rivarrà esclusivamente con tutti i mezzi che le norme fiscali gli permettono di recuperare quanto ancora dovuto, solo nei confronti dell’acquirente”.
Si può concludere affermando che, in caso di mancato pagamento di rate che fanno parte del piano di rateazione, il Concessionario della riscossione, dunque, si potrà rivalere esclusivamente nei confronti del soggetto che ha sottoscritto l’atto di adesione ed il conseguente piano di rateizzo; niente più può essere richiesto agli altri coobbligati definitivamente “liberati” al momento della definizione dell’accertamento con adesione.