12 Dicembre 2014

Registro: definire l’accertamento con adesione ferma la solidarietà

di Giancarlo Falco
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Il presente contributo nasce dall’esigenza di verificare la legittimità del comportamento assunto dal Concessionario della riscossione che, nella sua azione di recupero della maggiore imposta di registro definita in sede di accertamento con adesione ma non completamente versata, spesso notifica le cartelle di pagamento indistintamente a tutti i soggetti coobbligati per l’imposta di registro inizialmente accertata.

Come noto, ai fini del pagamento dell’imposta di registro vige un generale principio di solidarietà disciplinato dall’art. 57 del Tur, che prevede, testualmente, che sono obbligati in solido al pagamento dell’imposta di registro “… le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto le denunce di cui agli articoli 12 e 18 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 796, 800 e 825 del codice di procedura civile”.  L’Agenzia delle entrate può, dunque, notificare l’avviso di liquidazione a tutti i soggetti obbligati al pagamento delle imposte; sul punto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16743 del 16 luglio 2010, ha sancito che il fisco può avanzare la propria pretesa della maggiore imposta di registro indifferentemente nei confronti di tutte le parti intervenute nell’atto.

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