Registro dei beni ammortizzabili: compilazione entro il 30 settembre
di Federica FurlaniScade domani (termine stabilito per la presentazione delle dichiarazioni) il termine entro cui società, enti ed imprenditori commerciali, devono compilare il registro dei beni ammortizzabili.
Quindi entro il prossimo 30 settembre sarà necessario aggiornare, ovvero memorizzare contabilmente, detto registro, la cui stampa potrà essere effettuata in ogni caso entro fine anno.
Il registro dei beni ammortizzabili non è richiesto dalla disciplina civilistica, ma esclusivamente da quella fiscale, al fine di poter dedurre dal reddito d’esercizio le quote di ammortamento che devono comunque anche essere imputate a conto economico.
Per quanto riguarda il contenuto, le modalità di iscrizione sono diverse a seconda della tipologia di bene.
L’articolo 16 DPR 600/1973 prevede che devono essere indicati in modo separato e quindi riportati singolarmente:
- i beni immobili (ad esempio fabbricati e/o appartamenti);
- i beni mobili iscritti in pubblici registri (ad esempio autovetture aziendali o furgoni).
Le altre tipologie di beni materiali ed immateriali strumentali per l’esercizio di impresa, e quindi ammortizzabili, possono essere annotati o singolarmente o raggruppati per categoria omogenee per:
- anno di acquisizione;
- coefficiente di ammortamento.
Un classico esempio di categoria omogenea può essere un acquisto fatto nello stesso periodo di tempo, per prodotti che hanno lo stesso livello di ammortamento: ad esempio le scrivanie, le sedie d’ufficio e altre attrezzature d’ufficio acquistate nello stesso esercizio possono rientrare nella stessa categoria visto che hanno la medesima percentuale di ammortamento.
Per i beni gratuitamente devolvibili, oltre alle informazioni già evidenziate, occorre distintamente indicare la quota annua che affluisce al fondo di ammortamento finanziario.
Per i beni di cui all’articolo 102-bis del TUIR (beni materiali strumentali utilizzati per l’esercizio delle attività regolate di distribuzione e trasporto di gas naturale e di energia elettrica), le annotazioni possono essere eseguite per categorie di beni per anno di acquisizione e vita utile.
Vanno inoltre anche riportati i beni di costo non superiore a 516,46 euro, se non direttamente imputati a conto economico; per tali beni è possibile dedurre integralmente il costo nell’esercizio di sostenimento.
Nel registro devono essere altresì iscritti in voci separate, a seconda dell’anno di formazione, i costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione che non siano stati capitalizzati (costi di manutenzione ordinaria) e che non siano immediatamente deducibili ai sensi dell’articolo 102, comma 6, del Tuir.
Tali eccedenze (rispetto al 5% del valore dei beni materiali risultanti ad inizio esercizio) sono infatti deducibili in quote costanti nei 5 anni successivi a quello di sostenimento.
Il registro è esente da bollo e da concessioni governative e, per la sua tenuta non è obbligatoria la vidimazione. L’unica formalità da rispettare è la numerazione progressiva delle pagine: in ogni pagina andrà inserito il numero progressivo e l’anno in cui viene effettuata la stampa. Non ci devono essere spazi bianchi.
All’interno del registro devono essere indicati:
- la descrizione del bene:
-
- per gli immobili: indirizzo e/o identificativo catastale;
- per i beni mobili iscritti in pubblici registri: targa e/o matricola;
- per gli altri beni: descrizione dettagliata;
- l’anno di acquisizione del bene e/o di entrata in funzione (da cui decorre l’ammortamento);
- il costo originario;
- eventuali casi di rivalutazione e/o svalutazione;
- il fondo di ammortamento raggiunto nel periodo precedente;
- il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d’imposta;
- la quota annuale di ammortamento;
- le eliminazioni dal processo produttivo, con evidenza della plus o minusvalenza.
Il registro va conservato per dieci anni presso il soggetto interessato (se tenuto presso una terza persona sarà indispensabile un’attestazione sottoscritta da entrambe le parti in cui si dichiara il luogo di giacenza della documentazione).
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