4 Settembre 2023

Registro dei titolari effettivi: dopo una lunga gestazione tra poco si parte! – prima parte

di Andrea Onori
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La scheda di FISCOPRATICO

Correva l’anno 2022 ed era il mese di agosto e già si parlava di invio dei dati sui titolari effettivi. Oggi siamo a settembre 2023 e forse ci siamo davvero.

Tutti i provvedimenti tecnici necessari sono stati emanati, ne manca solo uno, quello decisivo del Ministero dello Sviluppo Economico che attesti l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

I soggetti obbligati avranno 60 giorni di tempo a decorrere dalla pubblicazione del provvedimento del MiSE.

Visto tutto il tempo trascorso cerchiamo di riassumerne i contenuti tecnici per avere un quadro di sintesi ed operativo più chiaro sul da farsi.

Si parte con la modifica dell’articolo 21, D.Lgs. 231/2007, norma di riferimento per l’antiriciclaggio del nostro ordinamento, avvenuta a cura del D.Lgs. 90/2017, in primis, e successivamente a cura del D.Lgs. 125/2019.

Con l’articolo 21, il 04.07.2017, si è introdotto l’obbligo, per le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese, per le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al D.P.R. 361/2000, nonché i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali, oltre che gli istituti giuridici affini stabiliti o residenti sul Territorio della Repubblica Italiana, di comunicare esclusivamente in via telematica al Registro delle Imprese le informazioni sul titolare effettivo.

In attuazione a tale previsione normativa sono stati emanati nel tempo ed in successione i seguenti Decreti ministeriali:

  • Decreto MEF n. 55 dell’11.03.2022 – G.U. n. 121 del 25.05.2022 – Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust;
  • Decreto MIMIT del 12.04.2023 – G.U. n. 93 del 20.04.2023 – approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d’impresa;
  • Decreto MIMIT del 16.03.2023 – G.U. n. 149 del 28.06.2023 – Approvazione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva;
  • Decreto MIMIT del 20.04.2023U. n. 149 del 28.06.2023 – Approvazione degli importi dei diritti di segreteria per l’accesso ai dati sulla titolarità effettiva presso le Camere di Commercio.

Con il Regolamento (D.M. 55/2022) sono state date indicazioni operative, relativamente ai dati e alle informazioni da inviarsi in modalità telematica, in merito:

  1. alle comunicazioni all’ufficio del Registro delle imprese;
  2. all’accesso da parte delle Autorità, dei soggetti obbligati, del pubblico e di qualsiasi persona fisica o giuridica;
  3. alla individuazione e quantificazione dei diritti di segreteria, rispetto ai soggetti diversi dalle Autorità;
  4. alla sicurezza e al loro trattamento.

Nello stesso regolamento troviamo alcune importanti definizioni sui soggetti obbligati, sui quali ancor oggi esiste qualche incertezza interpretativa in ordine alla loro individuazione soprattutto con specifico riferimento alla individuazione degli “istituti giuridici affini al trust”. Comunque:

  1. per “imprese dotate di personalità giuridica” si devono intendere: le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società cooperative;
  2. per “persone giuridiche private”: le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche (D.P.R. 361/2000);
  3. per “gli istituti giuridici affini al trust”: gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell’interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine (si veda l’articolo 22, comma 5-bis, D.Lgs. 231/2007).

In merito a tale ultima definizione, emerge chiaramente che per prepararsi all’adempimento è opportuno che i soggetti obbligati e quelli coinvolti nell’invio della comunicazione abbiano contezza del contenuto dell’atto “costitutivo” e delle relative “finalità” dell’istituto affine al Trust per comprendere se si determinano gli indicati “effetti giuridici equivalenti”.

È di tutta evidenza come tale definizione porti con sé incertezze per una corretta applicazione dell’obbligo di comunicazione.

Le comunicazioni hanno due destinazioni differenti in base alla tipologia dei soggetti ai quali le stesse fanno riferimento:

  • le comunicazioni dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva delle “imprese dotate di personalità giuridica” e delle “persone giuridiche private” popoleranno le “sezioni autonome” dei registri delle imprese delle CCIAA territorialmente “competenti”;

mentre

  • le comunicazioni relative alla titolarità effettiva dei “Trust” e degli “Istituti giuridici affini” andranno a popolare le “sezioni speciali” dei registri delle imprese delle CCIAA interessate.

Continuando nella descrizione del Regolamento, i soggetti che devono comunicare i dati e le informazioni sono:

  1. gli amministratori delle “imprese dotate di personalità giuridica
  2. il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti a cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle “persone giuridiche private
  3. il fiduciario del “Trust” o le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti degli “istituti giuridici affini

Dagli stessi soggetti devono, inoltre, essere comunicate eventuali variazioni dei dati entro 30 giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla variazione.

Gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro 12 mesi dalla data della prima comunicazione o dalla ultima comunicazione di variazione o dall’ultima conferma.

Per tale adempimento le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma annualmente contestualmente al deposito del bilancio.

I dati e le informazioni sono resi mediante autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Nel caso di costituzione dei predetti soggetti dopo l’entrata in vigore del provvedimento del MiSE, le “imprese dotate di personalità giuridica” e le “persone giuridiche private” comunicano i dati e le informazioni entro 30 giorni dalla loro iscrizione nel Registro delle Imprese, mentre i “Trust” e gli “istituti giuridici affini” comunicano entro 30 giorni dalla loro costituzione.

I termini sopra indicati sono perentori.