Registro revisori legali: il punto sulle novità del D.Lgs. 135/2016
di Raffaele PellinoCon il presente intervento si intende fare chiarezza sui principali aspetti previsti dal D.Lgs. 135/2016 (in vigore dallo scorso 5.8.2016), con il quale viene “riformata” la disciplina della revisione legale dei conti.
Formazione delle sezioni A e B del Registro dei revisori
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 135/2016 sono istituite nel Registro dei revisori legali due nuove sezioni denominate “A” e “B”. Cambia, dunque, la struttura del Registro che ora colloca:
- nella sezione “A”: gli iscritti che svolgono attività di revisione legale, che collaborano a un’attività di revisione legale in una società di revisione, o che hanno svolto le predette attività nei tre anni precedenti;
- nella sezione “B”: i soggetti che non svolgono concretamente attività di revisione; come evidenziato dalla relazione illustrativa al decreto, a questi sarebbe consentito lo svolgimento di attività professionali diverse dalla revisione legale, quali incarichi sindacali, perizie o attestazioni previste dal codice civile.
L’articolo 27 del D.Lgs. 135/2016 ha poi previsto una disciplina transitoria, per effetto della quale:
- i soggetti che al 5.8.2016 erano iscritti nella sezione del Registro dedicata ai revisori attivi transitano “automaticamente” nella nuova Sezione “A” del Registro;
- sono contestualmente iscritti nella Sezione “B” del Registro i revisori “inattivi” e coloro i quali non risultano aver espletato nell’ultimo triennio alcun incarico di revisione legale o attività di revisione presso una società di revisione legale.
L’aggiornamento delle sezioni “A” e “B” del Registro è operativo dallo scorso 23.9.2016.
Avviso ai tirocinanti
Sul sito internet della revisione legale viene, inoltre, evidenziato che il revisore legale iscritto nella Sezione “B” del Registro non può assolvere in relazione al tirocinio la funzione di “dominus” per aspiranti revisori legali. Pertanto, i tirocinanti di dominus eventualmente iscritti in detta sezione sono tenuti, al fine di non incorrere nella “sospensione automatica” del tirocinio, ad individuare un altro revisore legale (iscritto nella Sezione A) o un’altra società di revisione ed effettuare le conseguenti comunicazioni di variazione.
Obblighi di comunicazione
I soggetti iscritti nelle sezioni “A” e “B” del Registro, sono in ogni caso tenuti agli obblighi di comunicazione e di aggiornamento del contenuto informativo, ad osservare gli obblighi in materia di formazione continua, nonché al pagamento del contributo annuale di iscrizione.
Formazione continua
L’articolo 5 del D.Lgs.135/2016 “innova”, a decorre dal 1° gennaio 2017, il sistema della formazione continua già previsto dal D.Lgs. 39/2010. Al riguardo, con un avviso pubblicato sul sito dedicato alla revisione legale, il Ministero ha reso noto che è stato istituito un apposito Comitato didattico-scientifico per la formazione. Obiettivo del Comitato è assicurare l’elaborazione di un programma annuale per la formazione autorevole e conforme alle esigenze di aggiornamento professionale del revisore. Sullo stesso portale saranno pubblicate tutte le notizie inerenti le modalità di erogazione della formazione continua.
Gli iscritti nel Registro sono tenuti al rispetto degli obblighi di formazione continua; in particolare, almeno la metà del programma di aggiornamento riguarda le materie caratterizzanti la revisione dei conti, ovvero la gestione del rischio e il controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali, la disciplina della revisione legale, la deontologia professionale, l’indipendenza e la tecnica professionale della revisione.
Il periodo di formazione continua è triennale.
I trienni formativi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. L’impegno richiesto per l’assolvimento degli obblighi formativi è espresso in termini di crediti formativi.
In ciascun anno l’iscritto deve acquisire almeno 20 crediti formativi, per un totale di 60 crediti nel triennio. L’attività di formazione continua può essere svolta:
- attraverso la partecipazione a programmi di formazione a distanza erogati dal Ministero dell’economia, anche attraverso organismi “convenzionati”;
- presso società o enti pubblici provvisti di struttura territoriale adeguata alla natura dell’attività di formazione ed alle modalità di svolgimento dei programmi accreditati.
L’attività di formazione, effettuata dai revisori legali prevista dagli Albi professionali di appartenenza e da coloro che collaborano all’attività di revisione legale o sono responsabili della revisione all’interno di società di revisione che erogano formazione, viene riconosciuta “equivalente” se dichiarata conforme dal Ministero al programma annuale di aggiornamento professionale.
Aspetti sanzionatori
Anche gli aspetti sanzionatori sono stati oggetto di intervento; con l’articolo 21 del D.Lgs.135/2016, infatti, le sanzioni sono irrogabili in relazione alle irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione legale oppure al mancato assolvimento dell’obbligo formativo e all’inosservanza degli obblighi di comunicazione al Registro.
Pertanto, laddove il MEF accerti irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione legale, può applicare le seguenti sanzioni:
- un avvertimento, che impone alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo;
- una dichiarazione nella quale è indicato che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti previsti
- la censura, consistente in una dichiarazione pubblica di biasimo, che indica la persona responsabile e la natura della violazione;
- la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 150.000,00;
- la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse all’incarico di revisione legale;
- la revoca di uno o più incarichi di revisione legale;
- il divieto per il revisore legale o la società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale per un periodo non superiore a tre anni;
- la cancellazione dal Registro, della società di revisione o del responsabile dell’incarico.
Le suddette sanzioni sono applicabili anche nei casi di:
- mancato assolvimento dell’obbligo formativo;
- inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni nonché dei dati richiesti per la corretta individuazione del revisore/società di revisione, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi/corrispettivi. Per tali fattispecie la sanzione si applica nella misura da € 50,00 a € 2.500,00.
Cancellazione dal Registro
Altro aspetto da tenere in considerazione riguarda la cancellazione dal Registro della società di revisione o del responsabile della revisione laddove non ottemperino ai provvedimenti su indicati. Il revisore cancellato può, su richiesta, essere di nuovo iscritto a condizione che siano trascorsi almeno 6 anni dal provvedimento di cancellazione.
Sospensione per morosità
In considerazione del versamento (da ultimo entro lo scorso 31.1) del contributo annuale, si rammenta che in caso di omissione, decorsi 3 mesi dalla scadenza prevista, viene concesso al revisore/società di revisione un “ulteriore” termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale effettuare il versamento; decorso anche detto termine senza che il pagamento sia stato effettuato, il revisore o la società di revisione sono sospesi dal Registro. Il decreto di sospensione è comunicato alla casella PEC indicata al Registro dall’interessato o nelle altre forme previste. Il Ministero dispone, invece, la revoca del provvedimento di sospensione quando l’iscritto dimostri di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti, gravati dagli interessi legali e delle eventuali spese sostenute per riscuoterli. Nel caso in cui siano decorsi ulteriori 6 mesi dalla data del provvedimento di sospensione senza che l’iscritto abbia provveduto a regolarizzare i contributi omessi, il Ministero, previa comunicazione, provvede alla cancellazione dal Registro dei revisori.
Modalità di applicazione delle sanzioni
Le sanzioni amministrative sono applicate mediante un apposito provvedimento “motivato”, previa contestazione degli addebiti e valutate le deduzioni presentate. Il tipo e l’entità della sanzione o del provvedimento amministrativo sono definiti tenendo in considerazione:
- la gravità e la durata della violazione;
- il grado di responsabilità della persona che ha commesso la violazione;
- la solidità finanziaria della persona responsabile;
- l’ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate dalla persona responsabile, se determinabili;
- il livello di cooperazione della persona responsabile con l’autorità vigilante;
- precedenti violazioni della persona fisica o giuridica responsabile.
Se i provvedimenti consistono in una sanzione pecuniaria, la stessa è ridotta alla metà nel caso di pagamento entro 30 giorni dall’avvenuta ricezione.
Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso: