Regolare tenuta della contabilità sociale: le carte di lavoro
di Francesco RizziCome disposto dall’articolo 14, comma 1, lettera b), D.Lgs. 39/2010, le attività di revisione svolte dal revisore legale devono anche perseguire lo scopo di verificare, nel corso dell’esercizio, la “regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili”.
Mentre le verifiche della “corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili” sono eseguite dal revisore attraverso lo svolgimento dell’attività di revisione del bilancio secondo le procedure previste dai principi di revisione “internazionali”, la verifica nel corso dell’esercizio della “regolare tenuta della contabilità sociale”, non essendo stata codificata da alcun principio di revisione internazionale, viene svolta dal revisore seguendo le procedure di revisione previste dal principio di revisione (“nazionale”) SA Italia n. 250B. Di fatti, detto principio è stato adottato proprio al fine di dare sequela al succitato precetto del Legislatore italiano.
Premesso che per “regolare tenuta della contabilità” deve intendersi il “rispetto delle disposizioni normative in materia civilistica e fiscale con riferimento a modalità e tempi di rilevazione delle scritture contabili, di redazione, vidimazione e conservazione dei libri contabili e dei libri sociali obbligatori, nonché di rilevazione dell’esecuzione degli adempimenti fiscali e previdenziali” (cfr. principio di revisione citato), per quel che concerne esclusivamente le carte di lavoro delle relative procedure di revisione, il suddetto principio prescrive che il revisore debba documentare:
- l’avvenuta pianificazione della frequenza delle verifiche periodiche;
- le procedure che sono state svolte in ciascuna verifica periodica;
- i risultati di ciascuna verifica periodica, comprensivi delle considerazioni e delle valutazioni fatte dal revisore, sia in riferimento ai possibili effetti sull’attività di revisione del bilancio che ai fini di eventuali comunicazioni ai responsabili delle attività di governance.
Le procedure di revisione svolte in ciascuna verifica periodica potranno essere documentate mediante diversi strumenti, quali, ad esempio,
- programmi di lavoro,
- note di commento alle diverse situazioni emerse nelle verifiche,
- riepiloghi di aspetti significativi,
- checklist.
Alla documentazione raccolta in ciascuna verifica periodica, potrà inoltre essere allegato uno specifico memorandum contenente la descrizione dei risultati, delle considerazioni e delle valutazioni effettuate.
Inoltre, dette carte di lavoro dovranno essere tenute distinte da quelle relative alla revisione del bilancio (ad esempio, mediante una classificazione differente o archiviandole in una sezione dedicata nel dossier di revisione).
Per quel che invece concerne la tempistica, il suddetto principio di revisione specifica che “il processo di raccolta della documentazione relativa alle verifiche periodiche nella versione definitiva avviene in modo tempestivo dopo la data della relazione di revisione e segue le medesime regole indicate nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 230, paragrafi 14, 15 e 16” (che prevedono, tra l’altro, che la documentazione del lavoro debba essere chiusa in maniera definitiva entro 60 giorni dalla data della relazione di revisione).
Si fa infine presente che il CNDCEC, nel supporto denominato “Documento applicativo del principio di revisione (SA Italia) 250B” (edito a Luglio del 2015), ha fornito degli utili facsimili di carte di lavoro.
Trattasi, in particolare, degli allegati dal n. 2 al n. 8, relativi alle seguenti carte di lavoro:
- memorandum della verifica periodica,
- programma di lavoro,
- pianificazione dei controlli nelle verifiche periodiche,
- verifica dell’esistenza e dell’aggiornamento dei libri contabili, fiscali e del lavoro,
- verifica dell’esistenza e dell’aggiornamento dei libri sociali,
- verifica della corretta esecuzione degli adempimenti fiscali e previdenziali,
- verifica della sistemazione di carenze procedurali, non conformità ed errori riscontrati nelle verifiche precedenti.
Tali facsimili potranno essere certamente adattati dal revisore alle singole specificità e dimensioni delle imprese assoggettate a revisione.